Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del G.i.p. che, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.m. contenente un' imputazione alternativa, dichiari la nullità della richiesta stessa, a seguito del rifiuto da parte dell'organo inquirente di operare la scelta fra le due imputazioni. Invero, la contestazione alternativa è perfettamente legittima e l'ordinamento appresta gli strumenti perché, nel corso del dibattimento, il P.m. possa operare una opzione definitiva fra più imputazioni (artt. 516 e 521 cod. proc. pen.). D'altra parte, il giudice avrebbe potuto disporre l'archiviazione ovvero prosciogliere l'imputato dalle contestazioni, ma giammai avrebbe potuto emettere il provvedimento dichiarativo della nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1999, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 9-12-1999
1. Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere SENTENZA
2. " IL RT " N. 4187
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio LA " N. 21287/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bergamo del 5-5- 1999 che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di RT ON, disponendo la restituzione degli atti al P.M.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per:
Annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
In sede di udienza preliminare nel procedimento penale a carico di TI NT, il GIP presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'indagato per due reati formulati in alternativa, disponeva - con ordinanza del 5-5- 1999 - che il P.M. stesso provvedesse a scegliere tra le due imputazioni e, nel dissenso di tale Ufficio, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti a detto P.M.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il cennato Tribunale di Bergamo, sostenendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata, che avrebbe, a suo avviso, irragionevolmente determinato un'indebita regressione all'ormai esaurita fase delle indagini preliminari, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge risolvendosi, pur nel riconoscere la legittimità dell'imputazione alternativa, in una inammissibile sollecitazione al P.M. ad operare modifiche all'imputazione, attraverso uno strumento di vera "costrizione" di una scelta tra le due ipotesi di reato, con la dichiarata nullità della richiesta del decreto di citazione, a fronte del precedente dissenso ad operare tale scelta da parte dell'Ufficio requirebbe richiesto. Il ricorso è fondato.
Contrariamente alla decisione del GIP, ferma restando l'ammissibilità di formulare contestazioni alternative da parte del P.M. in presenza, come nella specie, di condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definita qualificazione dei fatti contentati, la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per dissenso da parte del P.M. della richiesta di scelta tra le due imputazioni avanzata dal decidente, si pone come atto abnorme, avulso da criteri di corretto inquadramento normativo riconducibile a quello operante in merito, secondo i canoni tracciati dall'art.521 e da quelli indicati dall'art.516 cpp. per il dibattimento. In sostanza, come esattamente rileva il ricorrente, il GIP, lungi dall'emettere tale abnorme declaratoria di nullità, avrebbe ben potuto o procedere a declaratoria di archiviazione ovvero prosciogliere l'imputato dalle imputazioni contestategli, ma certamente non avrebbe potuto "spogliarsi" irritualmente della questione, con tutt'altro che "salomonica" decisione radicale di inammissibile declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in sede di udienza preliminare (cfr. sul punto della legittimità della contestazione alternativa, Cass. pen. Sez. V, 21-6-97, n. 6018, Montanelli ed altri).
La ordinanza impugnata, pertanto va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000