Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Non è qualificabile come abnorme, e non può essere, quindi, oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per ritenuta genericità o indeterminatezza del capo d'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 27990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27990 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 885
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 034643/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROMA;
nei confronti di:
1) NA ON N. IL 08/12/1938;
2) RR NA N. IL 28/09/1934;
3) IA OV OL N. IL 06/10/1953;
4) LA RL N. IL 18/02/1942;
5) LO LE LU N. IL 03/12/1949;
avverso ORDINANZA del 24/04/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento della impugnata ordinanza.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 24.04.2003, il Gup tribunale di Roma dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 c.p.p. per mancata chiarezza dell'oggetto dell'imputazione, ordinando la restituzione degli atti al P.M..
Ricorre il P.M. ritenendo l'abnormità del provvedimento, comportante anomala regressione.
Nega, inoltre, che i capi di imputazioni non siano chiari. Chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Ritiene questa Corte di dover dichiarare inammissibile il ricorso. Va rilevato, infatti, che nonostante non sia prevista dall'art. 417 c.p.p. la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per carenza o poca chiarezza dei requisiti formali indicati dalla medesima disposizione, tuttavia non è preclusa in via assoluta al Gup la dichiarazione di nullità di quell'atto proveniente dal P.M.. Invero, l'art. 416 c.p.p. contempla la nullità nelle due ipotesi di mancanza dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. nonché dell'invito presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 co. 3 c.p.p.. In tali casi è necessaria la regressione, dovendo il P.M. procedere ad adempimenti necessari a garanzia dell'indagato. Certamente l'ordinanza impugnata potrebbe essere nulla, ma non abnorme.
Anche la regressione non è vietata in senso assoluto, e nella specie non si avrebbe una anomala stasi del processo.
Quanto al contenuto del capo d'imputazione, non può negarsi che al Gup spetti il potere-dovere di un controllo esterno sulla sua formulazione.
Mancando l'abnormità, il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 co. 1 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004