Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612 bis cod. pen., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 14692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14692 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/12/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3070
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 13946/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.P.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza pronunciata in data 28.11.2011 dalla corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito per l'imputato, il difensore avv. BRUNI Roberto del Foro di Bergamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 28.11.2011 la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale monocratico di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, in data 16.6.2011, aveva condannato P.P. , imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., commi 2 e 4, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa costituita parte civile, M.C. , revocando, al tempo stesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno mesi due di reclusione, concesso in precedenza all'imputato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento senza rinvio, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando distinti motivi di impugnazione. Con il primo il ricorrente eccepisce violazione di legge nella parte in cui i giudici di secondo grado, pur in presenza di remissione di querela intervenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento di appello, non hanno dichiarato l'estinzione del reato contestato, sul presupposto che il reato di cui all'art. 612 bis c.p., è procedibile d'ufficio quando è connesso con un delitto a sua volta pure perseguibile d'ufficio, nel caso in esame rappresentato dal delitto di maltrattamenti in famiglia per il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo pronunciava sentenza di applicazione pena nei confronti del P. in data 14.5.2010.
Ad avviso del ricorrente, infatti, premesso che la ratio della estensione, in caso di connessione, della procedibilità d'ufficio ad un reato altrimenti perseguibile a querela di parte, va ravvisata nel fatto che l'indagine concernente il reato perseguito d'ufficio comporta inevitabilmente la pubblicità di quello perseguibile a querela, facendo venir meno l'esigenza di tutela della riservatezza che giustifica l'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa in reati come quelli di cui agli artt. 612 bis c.p., ed in materia di libertà personale, nel caso in esame tale ratio sarebbe insussistente perché l'indagine sul delitto perseguibile d'ufficio non comportò alcun accertamento su quello di atti persecutori, commesso successivamente alla sentenza di applicazione della pena per il reato perseguibile d'ufficio, già giudicato alla data (25.8.2010) di presentazione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. Con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione della legge penale nell'avere la corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 612 bis c.p., comma 2 considerando la condizione del P. , che, all'epoca dei fatti, aveva in corso un giudizio di separazione personale con il coniuge ed era stato autorizzato in sede di udienza di comparizione dei coniugi a vivere separato dalla moglie, equiparabile alla diversa nozione civilistica di coniuge legalmente separato, da intendere come il coniuge di cui è stata pronunciata la separazione personale con sentenza irrevocabile di separazione giudiziale o con provvedimento di omologa della separazione consensuale, che è quella presa in considerazione dal menzionato art. 612 bis c.p., comma 2, nel delineare la circostanza aggravante. Il ricorrente, pertanto, chiede, sul punto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, perché l'esclusione della circostanza aggravante e del relativo aumento disposto sulla pena base, implica una riduzione della entità della pena inflittagli, che, sommata a quella oggetto di sospensione condizionale, non comporta il superamento del limite massimo di cui all'art. 163 c.p., rendendo, dunque, non automatica, ma facoltativa la revoca del beneficio precedentemente concesso, con valutazione di merito che non compete al giudice di legittimità.
Infine ulteriore errore motivazionale viene individuato dal P. nella mancata revoca delle statuizioni civili, che avrebbe dovuto conseguire alla revoca della costituzione di parte civile di cui pure i giudici di appello danno atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato appare il primo motivo di ricorso, che assorbe in sè ogni altra doglianza, in quanto non esiste nessun tipo di connessione tra il reato di cui all'art. 612 bis c.p., per il quale il P. è stato condannato dal tribunale monocratico di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, e quello, perseguibile d'ufficio, di cui all'art. 572 c.p., per il quale nei confronti del ricorrente è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo in data 14.5.2010, che, ad avviso della corte territoriale avrebbe reso perseguibile d'ufficio anche il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., con conseguente inefficacia della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ai fini della estinzione del reato. Al riguardo va rilevato che, secondo un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio, determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, disposizione il cui contenuto è riprodotto nell'ultima parte del comma quarto dell'art. 612 bis c.p., si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p., precisando, al riguardo, il Supremo Collegio che presupposto della ricorrenza di una tale forma di connessione "investigativa" è l'avvio effettivo delle indagini in ordine ai reato perseguibile di ufficio (cfr. Cass., sez. 3, 21.12.2006, n. 2876 , P.G. in proc. Crudele, rv. 236098).
Vero è che a tale orientamento se ne affianca un altro, di segno opposto, secondo cui la procedibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale, per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, presuppone l'esistenza di un collegamento reale secondo la previsione di cui all'art. 12 c.p.p., e non meramente processuale che si ha quando in un medesimo contesto investigativo si abbia la scoperta di altro reato, perché il riferimento a ogni forma "atipica" di connessione si risolve in una interpretazione "in malam partem", esclusa in campo penale (cfr. Cass., sez. 2, 13.7.2011, n. 31604 , Valentino e altro, rv. 250894). Tuttavia quel che rileva ai fini del presente giudizio è che nel caso in esame non è dato rinvenire tra i due delitti innanzi indicati alcun rapporto di connessione, qualificata ex art. 12 c.p.p., o "investigativa".
Ed invero la stessa corte territoriale ritiene configurabile solo un rapporto di connessione "investigativa", ma ciò non appare sostenibile, essendo smentito in tutta evidenza dalla circostanza che alla data di presentazione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., il 25 agosto 2010 (data che si evince dalla semplice lettura del capo d'imputazione), il ricorrente era già stato giudicato, il 14 maggio 2010, con la pronuncia della sentenza di "patteggiamento", in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi in danno della moglie, contestati come commessi nell'anno 2009 (cfr. p. 6 dell'impugnata sentenza), per cui appare evidente che l'indagine su quest'ultimo reato, perseguibile d'ufficio, non poteva comportare necessariamente l'accertamento del reato denunciato solo successivamente dalla persona offesa. Orbene, tenuto conto che, come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, negli atti preliminari del giudizio di secondo grado è intervenuta remissione di querela da parte di M.C. , non potendosi ritenere, per le ragioni esposte, il reato di cui all'art.612 bis c.p., perseguibile d'ufficio, deve dichiararsi il reato in questione estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Non essendo diversamente previsto nell'accordo intervenuto tra le parti private, le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico del querelato P.P. . Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato P.P.A. .
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013