Sentenza 25 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2004, n. 10017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10017 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA EP, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EP GARGIULO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OR ARIALDO, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentato e difeso da sè medesimo;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, depositato il udita la relazione dalla causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/2004 del Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, pronunciata in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da PE ZA avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Firenze lo aveva condannato al pagamento della somma di circa settecentoventi mila lire in favore dell'avv. Arialdo Corti. Ricorre per Cassazione ZA e propone quattro motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'avv. Arialdo Corti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata manca dell'intestazione e degli altri elementi di identificazione del provvedimento, e mancanza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 189 e 190 c.p.c., lamentando che il giudica dal merito abbia deciso all'udienza di precisazione dalla conclusioni, senza concedere termini per memorie e par la discussione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora che il giudice del merito non abbia motivato il rigetto delle numerose eccezioni di nullità formulata con l'atto di appello.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 114 c.p.c., lamentando in particolare l'omessa decisione sulla dedotta indebita pronuncia secondo equità da parte del giudice di pace. In accoglimento di un'accezione del resistente, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto il 23 giugno 2001 contro una sentenza notificata al difensore del ricorrente l'1 luglio 2000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandola in complessivi Euro 250, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004