CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1360/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4736/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00986583375 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania con p.e.c. consegnata in data 2.5.2024, è impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta – Irrogazione delle sanzioni n.
TYJ/00986583375, notificato in data 11.03.2024, con il quale è stato richiesto agli eredi, in solido tra di loro, il pagamento dell'importo complessivo di € 1.307,20 di cui € 31,25 a titolo di Sanzione Imposta Successione
(codice tributo A150), € 1.206,60 a titolo di Sanzione Imposte Ipocatastali (codice tributo A149), € 60,60 a titolo di Sanzione Imposta LO (codice tributo A148), € 8,75 a titolo di Spese di notifica avviso.
Il ricorrente deduce: che l'atto è stato già notificato in data 11.02.2022 e prontamente impugnato;
che a seguito della proposizione del reclamo contenente istanza di mediazione, l'avviso di liquidazione è stato annullato con il provvedimento che si produce in allegato (doc. 2); che l'avviso di liquidazione non è idoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni, giuridiche e di fatto, dell'imposizione tributaria;
che l'Agenzia delle Entrate ha omesso di considerare che tra gli eredi della sig.ra Nominativo_2, oltre al marito, ci sono i due figli minori Nominativo_3 e Nominativo_3, rispettivamente di 9 e 16 anni, e che tale circostanza incide sulla disciplina dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione;
Il resistente contesta quanto dedotto ed eccepito e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa si rileva che tra gli eredi della de cuius ci sono due minori che non potevano accettare l'eredità se non con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.).
E' pacifico che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 e degli artt. 484, 485 e 489
c.c., dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età.
In disparte di ciò, è in atti il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di liquidazione
TYJ/00986580075/2022, avente il medesimo oggetto di quello per cui è oggi esame. L'Ufficio ha, correttamente, annullato in ragione della presenza dei due eredi minori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.160,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., il quale dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4736/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00986583375 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania con p.e.c. consegnata in data 2.5.2024, è impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta – Irrogazione delle sanzioni n.
TYJ/00986583375, notificato in data 11.03.2024, con il quale è stato richiesto agli eredi, in solido tra di loro, il pagamento dell'importo complessivo di € 1.307,20 di cui € 31,25 a titolo di Sanzione Imposta Successione
(codice tributo A150), € 1.206,60 a titolo di Sanzione Imposte Ipocatastali (codice tributo A149), € 60,60 a titolo di Sanzione Imposta LO (codice tributo A148), € 8,75 a titolo di Spese di notifica avviso.
Il ricorrente deduce: che l'atto è stato già notificato in data 11.02.2022 e prontamente impugnato;
che a seguito della proposizione del reclamo contenente istanza di mediazione, l'avviso di liquidazione è stato annullato con il provvedimento che si produce in allegato (doc. 2); che l'avviso di liquidazione non è idoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni, giuridiche e di fatto, dell'imposizione tributaria;
che l'Agenzia delle Entrate ha omesso di considerare che tra gli eredi della sig.ra Nominativo_2, oltre al marito, ci sono i due figli minori Nominativo_3 e Nominativo_3, rispettivamente di 9 e 16 anni, e che tale circostanza incide sulla disciplina dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione;
Il resistente contesta quanto dedotto ed eccepito e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa si rileva che tra gli eredi della de cuius ci sono due minori che non potevano accettare l'eredità se non con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.).
E' pacifico che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 e degli artt. 484, 485 e 489
c.c., dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età.
In disparte di ciò, è in atti il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di liquidazione
TYJ/00986580075/2022, avente il medesimo oggetto di quello per cui è oggi esame. L'Ufficio ha, correttamente, annullato in ragione della presenza dei due eredi minori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.160,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., il quale dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.
Il Giudice monocratico