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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
(P. I.V.A. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Polla, Zona Industriale Località S. Antuono, in persona del l.r.p.t. , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Avagliano, Francesco Avagliano ed Angelo
Mastandrea del Foro Vallo della Lucania e domiciliata come in atti.
ATTRICE
CONTRO
GIA' Controparte_1 [...] in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato – Roma, CP_3
e domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
in persona del Presidente della Giunta Regionale quale legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites, e domiciliata in Roma alla Via
Poli n. 29.
CONVENUTA
(C.F.: ) corrente Controparte_5 P.IVA_2 in Roma, Via Valadier n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco, presso l'avvocato Filippo Sciuto del foro di
Roma, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avvocato Carlo Scofone del foro di Genova, nonché con l'avvocato Nicolò Maria Mantero del foro di Genova, questi ultimi in forza di procura generale in atti.
CONVENUTA
pagina1 di 22 OGGETTO: domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto della e CP_4
Ministero di escutere, in danno, le due polizze fideiussorie nn 01.000044259 e n. Con 01000046113 emesse da a garanzia del non corretto espletamento di 230 spedizioni di Part rifiuti CER 19.12.12. da nella città Tunisina di Sousse, oggetto dei due DD 76 e
153/2020, connesse e consequenziali.
CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del
nonché della ad azionare e/o ad Controparte_1 Controparte_4 avvalersi, in danno dell'attrice, delle polizze fideiussorie n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n.
01.000046113 del 30.06.2020, meglio identificate nel corpo del presente atto, stante la mancanza delle condizioni formali, sostanziali, giuridiche, normative e contrattuali previste per la loro attivazione e la fondatezza dell'exceptio doli e per tutte le sopra viste ragioni;
2. Accertare e dichiarare anche l'insussistenza del diritto di regresso e/o rivalsa e/o rimborso della
Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni, nei confronti della CP_5 Parte_3
nella denegata ipotesi di escussione delle dette polizze da parte delle
[...]
Amministrazioni convenute per le causali meglio viste innanzi e nell'atto introduttivo;
3. Accertare e dichiarare che nessuna delle predette convenute ha titolo di chiedere e/o pretendere somme verso l'attrice per i fatti per cui è causa, né a titolo di escussione di polizze e/o garanzie, né a titolo di eventuale regresso, rimborso e/o rivalsa e/o ripetizione, né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale, né a titolo di azione diretta e/o indiretta, né per qualsivoglia altra ragione;
Con
4. Accertare e dichiarare che le polizze prodotte dalla convenuta all'atto della costituzione nel presente giudizio non sono quelle sottoscritte dall'attrice bensì polizze diverse recanti articoli ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelle originali, come risultanti in atti nel fascicolo attoreo nonché regionale. Per l'effetto stralciare tali documenti dagli atti di lite;
5. Annullare e revocare e comunque riformare in toto, anche per quanto attiene al capo sulle spese,
l'ordinanza cautelare del 09-13.09.2021 nel procedimento cautelare R.G.N. 15692/2021 (
[...]
e quella resa il successivo 18.10.2021 in sede di reclamo avverso la stessa nel procedimento CP_6
R.G.N. 56.606/2021 (Pres. Curatola, Rel. Cianfarini) e, per l'effetto, dichiarare che né la CP_4 né il né alcun altro e/o aventi causa a qualsiasi titolo di costoro, hanno titolo e diritto di CP_7 escutere le garanzie fideiussorie n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n. 01.000046113 del 30.06.2020
e qualsivoglia altra garanzia inerente i fatti per cui è causa, in danno dell'attrice, condannando le predette convenute alla restituzione di tutte le somme esborsate in relazione alla detta ordinanza, nonché alla refusione e restituzione, in uno agli interessi, delle spese e compensi processuali ivi liquidate;
Con 6. Condannare, in ogni caso e a restituire e rimborsare a tutte le CP_4 CP_7 Pt_1 somme eventualmente liquidate in loro favore e/o ai loro aventi causa dall'attrice in relazione ai fatti di cui al presente giudizio, per effetto dell'escussione delle suddette polizze fideiussorie e/o di qualsivoglia altra garanzia inerenti i fatti di causa, in uno ad interessi e spese aggiuntive;
7. Mandare esente l'attrice da ogni addebito per i fatti di causa in base a quanto sopra visto, dichiarando l'esclusiva responsabilità per quanto occorso in capo a e Controparte_4 [...]
; Controparte_1
pagina2 di 22
8. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 oltre accessori, come per Legge, con attribuzione ex art. 93 C.P.C. ai difensori antistatari.
in via principale: − accerti e dichiari per tutti i motivi Controparte_8 sopra esposti la contrarietà a buona fede e l'abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn.
01.000044259 e 01.000046113 formulata dal Controparte_2
accerti e dichiari per tutti i motivi sopra esposti la nullità e/o l'invalidità e/o
[...]
l'inoperatività e/o l'inefficacia, e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 formulata dal Controparte_2
− accerti e dichiari per tutti i motivi suesposti l'annullamento delle polizze
[...] fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 ai sensi degli artt. 1427, 1428 e ss. c.c.; − accerti e dichiari, per tutti i motivi suesposti l'annullamento e comunque la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 per effetto del provvedimento assunto dalla
con Decreto Dirigenziale n. 174 del 19/5/2021 di annullamento Controparte_9
d'ufficio in autotutela dei Decreti Dirigenziali n. 46 del 14/4/2020 e n. 153 del 8/7/2020; − accerti e dichiari l'assoluta carenza nel caso di specie dei presupposti per il corretto azionamento delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; − accerti e dichiari che - di CP_5 CP_5
Assicurazioni di Crediti e Cauzioni nulla deve al Controparte_2 in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113,
[...] mandando assolta la Compagnia da ogni pretesa con la miglior formula ritenuta;
respinga qualsivoglia pretesa avanzata dal Controparte_2 ovvero avanzata dalla all'uopo espressamente autorizzata dal Controparte_4 CP_2
Piaccia a codesto Tribunale in via principale accertare e Controparte_2 dichiarare che non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare avanzata in corso di causa siccome proposta separatamente anche con ricorso ex 669 bis e 700 c.p.c. discusso all'udienza del 17.06. u.s.; in subordine accertare e dichiarare la radicale ed assoluta inammissibilità della domanda avanzata con l'atto di citazione e in via ancor più gradata accertarne e dichiararne la radicale ed assoluta infondatezza con ogni conseguente statuizione in ordine ai compensi del giudizio”.
REGIONE CAMPANIA: la si riporta a tutte le argomentazioni difensive Controparte_4 sostenute nella propria comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e nell'impugnare e contestare anche in questa sede tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dalla
e dalla conclude chiedendo il rigetto delle rispettive domande, perché infondate Parte_1 CP_5 in fatto e in diritto. Rappresenta a Codesto Ill.mo G.I. che con decreto del 6 dicembre 2023, acquisito in data 18 dicembre 2023 al n. 610364 del protocollo della la Procura della Controparte_4
Repubblica presso il Tribunale di Potenza - Direzione Distrettuale Antimafia - all'esito delle operazioni di caratterizzazione chimico - fisiche effettuate dall' ha disposto il Parte_4
pagina3 di 22 dissequestro dei “rifiuti” oggetto di spedizione in Tunisia. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Deposita il decreto di dissequestro ex artt.
262 c.p.p. e segg. adottato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza - Direzione
Distrettuale Antimafia.
FATTO E PROCESSO
Part La presente controversia, incardinata da società esercente attività di smaltimento rifiuti, ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del diritto della e del di escutere in proprio danno le due polizze fideiussorie Controparte_4 CP_2 Con n. 01.000044259 e n. 01000046113 emesse da a garanzia del non corretto espletamento Part di 230 spedizioni di rifiuti CER 19.12.12. da nella città SI di Sousse, oggetto dei due autorizzatori DD 76 e 153/2020. Questa essendo la premessa, la conseguenza si riverbera nelle domande di manleva e regresso proposte dalla compagnia di assicurazioni Con
.
Le conclusioni operate, chiare nel loro tenore formale, vanno rapportate alla fattispecie concreta da cui originano, per poter esser comprese nella loro essenza.
Si preferisce una riduzione fattuale dei termini della questione concreta onde evitare che l'interprete perda il senno nel selezionare tra i dati rappresentati, quelli utili
(pochi e chiari) da quelli inutili (tanti e confusi) in abbondanza inseriti da alcune delle difese nel presente giudizio, e per parte superati dagli sviluppi fattuali rispetto al momento della domanda.
L'origine della controversia, al netto del contratto e delle garanzie in oggetto, è nota, in quanto ha assunto valenza mediatica diffusa delle modalità con le quali, in certi casi, si gestisce lo smaltimento di rifiuti c.d. transfrontaliero. La società attrice gestisce/va la raccolta differenziata di rifiuti ( non tossici né nocivi di sedici comuni del ). I rifiuti Pt_5 venivano ordinariamente portati in un impianto di trattamento a Polla (SA) per essere smaltiti. Ciò che non era riciclato/riciclabile avrebbe dovuto essere smaltito o trattato di nuovo. Ed in occasione di queste emergenze ciò che non veniva riciclato è stato, invece, imballato e spedito in Tunisia, per esser sottoposto ad ulteriore trattamento da parte della
Soreplast, altra ditta con amministratore delegato apparentemente straniero, che avrebbe dovuto trasformarlo in prodotti finiti gestibili da rimandare in Italia dopo sottoposizione ad ennesimo trattamento.
E quindi, la vicenda è cominciata il 22 maggio del 2020, quando - ottenuta l'autorizzazione al trasferimento ad opera delle autorità competenti - dal porto di Salerno
pagina4 di 22 è partito un primo carico di 70 container diretti a Sousse. I rifiuti venivano imbarcati su una nave ed arrivavano in Tunisia dopo pochi giorni. Da Sousse venivano poi trasferiti in un capannone a OU, che dista una decina di chilometri di distanza. Tra giugno e luglio arrivavano altri tre carichi di rifiuti con 212 container. Tuttavia, a cagione di quanto emerso da primi accertamenti su detti container, la dogana del paese arabo si insospettiva, li controllava e sequestrava, perché, stando a quanto almeno inizialmente rilevato dal
Paese di destinazione, il carico non avrebbe corrisposto a quanto dichiarato (codici CER,
19.12.12).
La fattispecie aveva provocato molte proteste in Tunisia, poiché la Convenzione di
Bamako del 1991 vieta l'importazione in Africa di scarti pericolosi, mentre quella di
Basilea del 1989 (per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il regolamento europeo 1013 del 2006) ne autorizzano l'esportazione verso un paese terzo
“solo qualora questi sia in grado di riceverli e abbia una fabbrica che possa procedere al loro riciclaggio”. Infatti, in base alle Convenzioni Internazionali (sottoscritte anche dall'Italia) non potevano esser esportati in Paesi terzi, rifiuti laddove il Paese di destinazione non avesse delle capacità adeguate di smaltimento.
In esito all'apertura di un procedimento penale nel Paese di destinazione, ed alle irregolarità emerse circa l'operazione di trasferimento ed il tentativo di smaltimento, ne conseguiva la richiesta di arresto di importanti funzionari locali, come dei responsabili della ditta straniera deputata;
fermandoci qui, dallo stato tunisino veniva, quindi, avanzata richiesta diplomatica di rientro del materiale, in ottemperanza alle Convenzioni richiamate, con inevitabile emissione di un ordine, da parte della alla Controparte_4 società trasferente di riprendersi il carico e di procedere al suo smaltimento in Italia.
A fronte del diniego della società, si incardinava una vicenda giurisdizionale dinanzi al G.A. circa la legittimità di questa pretesa su cui si tornerà oltre. Al netto di questo contenzioso, l'oggetto della pretesa di parte attrice è ( e rimane) la declaratoria dell'insussistenza del diritto di e del Controparte_4 Controparte_1
di escutere in danno della società le due polizze fideiussorie a garanzia del non
[...] Part corretto espletamento di n. 230 spedizioni di rifiuti CER 19.12.12 da nella città SI di Sousse, oggetto dei due D.D. di autorizzazione regionale n. 76/2020 e 153/2020.
Va rammentato, ai sensi del punto 2 delle “Premesse” delle polizze fideiussorie, (e poi dall'art. 1, comma 1, della polizza) che le stesse hanno ad oggetto “le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connesse alle predette operazioni ai sensi del predetto Regolamento… ( è il Reg. Cee 259/93) relativo “alla sorveglianza e al controllo delle
pagina5 di 22 spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio” il cui art. 27, comma 1, prevede testualmente “Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.”).
La ragione della domanda dell'attrice si basa quindi sulla pretesa al riconoscimento della piena legittimità della condotta, e di converso si incardina nell'addebito di quanto accaduto ( in sintesi il fallimento dell'operazione) a funzionari degli enti pubblici della Part
e non di . La prospettazione offerta si fonda sull'allegazione che Controparte_4
l'escussione delle polizze sia stata attivata senza essersi avviati gli opportuni controlli ed accertamenti riguardo ai reali responsabili che avrebbero determinato l'illecito trasferimento dei rifiuti in Tunisia. Che l'ente territoriale non avrebbe fatto i passi necessari per accertare il diritto del paese di destinazione dei rifiuti di ottenere il loro rimpatrio. Che in ogni caso, solo a cagione della errata individuazione dell'organismo competente (il c.d. Focal Point tunisino) la spedizione era stata dichiarata illecita Part dall'autorità statuale di destinazione. Si negava che avesse, quindi, esercitato Part pressioni sugli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni. La aveva sempre negato e disconosciuto la veridicità di qualsivoglia incontro avvenuto presso gli uffici regionali.
Tale emergenza, anche ove si fosse verificata, non avrebbe - comunque - esautorato la dall'effettuare gli opportuni e necessari controlli sul piano istruttorio Controparte_4 circa l'autentico Focal Point competente per il trasferimento.
Ed inoltre che, ad avviso della stessa società, doveva esser ribadita la genuinità del rifiuto spedito. Emergeva dall'allegazione difensiva dell'ente territoriale come fosse stato lo stesso consolato tunisino ad aver individuato l'autorità competente ( poi risultata errata), mentre nulla poteva esserle addebitato in relazione alla discoperta che l'autorizzazione rilasciata da NG del 20.02.2020 fosse stata falsificata. Ne seguivano le conclusioni.
Per migliore intelligenza della vicenda va considerato che, all'esito della presa di posizione della Tunisia, si è incardinato un procedimento dinanzi al giudice amministrativo nel quale si contestava l'emissione del provvedimento di Per_1 reimpatrio dei rifiuti emesso dalla Regione in esito alle proteste di quel Paese. Ma il TAR
CAMPANIA in primo grado ed il Consiglio di Stato poi hanno rigettato ogni domanda ritenendo il difetto assoluto di giurisdizione del G.A. in ordine alla possibilità di contestare la determinazione autoritativa emessa da un soggetto straniero.
pagina6 di 22 La presenza di questo antecedente giurisdizionale costituisce la sostanza delle contestazioni svolte sul punto dalla Ed infatti la Controparte_4 Controparte_4 ha richiamato le pronunce del Giudice Amministrativo di ultimo grado che hanno validato l'attività amministrativa dell'ente - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti Salerno – che, applicando correttamente la Convenzione di Basilea in presenza di un movimento oltre frontiera di rifiuti che non è stato possibile portare a termine, si è attivata al fine di far riportare dall'esportatore i rifiuti in Italia.
Ha sostenuto quindi che con il presente procedimento, nei propri confronti si Part violasse il principio del c.d. ne bis in idem;
che la avesse duplicato davanti al Tribunale di Roma le medesime domande già avanzate, senza peraltro sortire successo, dinanzi agli
Organi della Giustizia Amministrativa. Dal punto di vista del diritto, la difesa dell'ente territoriale si richiamava ai provvedimenti cautelari, di primo grado ed in sede di reclamo Con del Tribunale di Roma, sezione II, che avevano qualificato le garanzie prestate dalla come contratti autonomi di garanzia, in quanto dette polizze prevedono clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, un brevissimo termine entro cui effettuare il pagamento, riscontrandosi, peraltro, l'assenza di altre clausole dalle quali possa ricavarsi, a contrario, la permanenza dell'accessorietà della garanzia con il rapporto principale.
Era stata – proseguiva la - da quegli stessi provvedimenti giurisdizionali CP_4 ritenuta infondata la verosimiglianza della fondatezza dell'eccezione di exceptio doli Part generalis sollevata dalla sull'assunto che la stessa non può reggersi sulla inesatta individuazione dell'Autorità SI competente a rilasciare l'autorizzazione, individuazione che, come veniva rappresentato nella comparsa di costituzione, era stata artatamente operata dall'odierna attrice mediante delle indicazioni che le erano state rimesse e che erano risultate, poi, infondate. Ne seguivano le conclusioni rassegnate dall'ente di rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Si costituiva la compagnia ( Controparte_5 Con d'ora in poi anche solo ) che ha formulato una comparsa di costituzione oppositiva da ogni punto di vista, e nella quale sono stati esaminati, in parallelo alla rappresentazione operata dalla parte attrice (per l'evidente interesse al suo accoglimento) i termini della ritenuta insussistenza del diritto della e di escutere in danno della CP_4 CP_2 Con appaltatrice le due polizze fideiussorie n. 01.000044259 e n. 01000046113 emesse da .
Da altro punto di vista, come emerge dal carattere pletorico delle domande riconvenzionali principali e subordinate, nel caso non auspicato di rigetto della domanda pagina7 di 22 attorea si è chiesto venisse accertato il diritto della compagnia di rivalersi nei confronti della società attrice di quanto eventualmente la società avesse dovuto corrispondere in conseguenza alla escussione della garanzia. Si è proposta domanda riconvenzionale e le conclusioni sono in atti.
Il (già Controparte_1 Controparte_2
) si è ritenuta citato inutilmente in questo giudizio, ritenendosi
[...] privo di legittimazione passiva. Ha sempre rappresentato di non avere, almeno al momento della domanda giudiziale, essa amministrazione statale azionato le due polizze di garanzia, di cui risultava beneficiaria. Che quindi il tentativo di coinvolgimento dell'amministrazione era del tutto speculativo, visto che nessun atto le poteva esser imputato in relazione alla vicenda dell'esportazione illecita dei rifiuti.
Con Che non aveva avuto contatti con la società prima dell'instaurazione del presente giudizio, e che non poteva esser individuata, in un qualsivoglia proprio atto o comportamento, alcuna richiesta di escussione della polizza al momento in cui era stato incardinato il procedimento civile.
Va necessariamente dato atto del fatto, come anticipato, che in Tunisia (come in
Italia) si sono aperte inchieste penali che hanno portato al rinvio a giudizio del
[...]
e del suo capo di gabinetto, e di dirigenti dell'autorità Controparte_10 doganale, dell' e dell' Controparte_11 CP_11 [...]
L'amministratore unico della Soreplast, Controparte_12 Persona_2
si è reso irreperibile.
[...]
Altra inchiesta penale si è incardinata in Italia ed ha portato la Direzione distrettuale antimafia di Potenza ad indagare una pluralità di soggetti, tra cui il legale rappresentante della società attrice, con le accuse di traffico illecito di rifiuti, fittizia intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva e frode nelle pubbliche forniture. Tra questi indiziati ci sono i titolari della Sviluppo risorse ambientali (SRA), e della SI Soreplast, alcuni intermediari e due funzionari della
Si è operato il sequestro dei rifiuti e sono state emesse ordinanze di Controparte_4 custodia cautelare, ed è stato poi emesso un decreto di rinvio a giudizio.
Superato il corredo fattuale cornice della presente domanda di accertamento negativo, che ha avuto aveva come suo precedente un ricorso ex art 700 c.p.c. ante causam parallelo a quella proposta in sede di merito, (giustamente rigettato, sia in primo grado che in sede di reclamo) al netto delle richieste istruttorie, si è innestata un inutile contestazione circa il disconoscimento (e conseguente istanza di verificazione) delle pagina8 di 22 sottoscrizioni apposte alle polizze fideiussorie di garanzia n. 01000044259 e n.
01.000046113, operato dal rappresentante legale della società delle garanzie impugnate in questa sede, nella presunzione che tale disconoscimento, afferente solo alle copie dei Con documenti depositate da , avrebbe inibito l'escussione delle garanzie.
Come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 31.05.2022, il tentativo è andato fallito: la presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'abusività dell'escussione della garanzia da parte della autorità pubblica, negli esemplari individuati nella produzione offerta dalla parte attrice, che è il soggetto che ha proposto la domanda: la loro sottoscrizione, non solo non è contestata ma è il presupposto della nascita del contenzioso de quo (c.d. ex ore tuo iudico). Quindi, in ordine alle polizze nell'esemplare in copia prodotto da non possono porsi questioni utili da legittimare l'incidente istruttorio Pt_1
(l'istanza di verificazione) ed in tal modo appare delimitato il thema decidendum, domanda che, all'esito dell'ordinanza, pare comunque rinunciata.
Con la medesima ordinanza 31.05.2022 venivano rigettate le richieste di prova orale, per le ragioni evidenziate, veniva ordinata l'esibizione dell'originale delle polizze fideiussorie di garanzia n. 01000044259 e n. 01.000046113. All'esito, veniva disposto un primo rinvio per la precisazione delle conclusioni, con successivo primo trattenimento Con della causa a sentenza, cui seguiva un'istanza della difesa di con la quale si chiedeva la rimessione della causa in istruttoria all'esito di sopravvenienze fattuali. Ed infatti, all'esito della rimessione in istruttoria, venivano acquisite le notizie circa l'emissione di misure cautelari di cui si è dato conto in antecedenza, nell'ambito dei procedimenti penali di cui al n. di RG 1479/2021 e 50/2021. Venivano effettuati nell'ambito dei procedimenti accertamenti sulla caratterizzazione dei rifiuti che venivano depositati – tal quali – dalla difesa delle parti private.
Part La società con sentenza 4//2024 del Tribunale di Potenza veniva posta in liquidazione giudiziale, ma con sentenza della Corte di Appello di Potenza, veniva revocata la liquidazione giudiziale.
Per non farsi mancare nulla, va anche rappresentato che la Controparte_4 aveva bloccato le spedizioni e il deposito di OU era andato a fuoco misteriosamente, bruciando tutti i 70 container della prima spedizione. Gli altri 212 container erano rimasti nel porto di Sousse per un anno e mezzo. Alla fine, la CP_4
- nell'inerzia della società attrice nonostante il giudicato amministrativo - se li
[...] era dovuti riprendere in esecuzione della Convenzione di Basilea, e li aveva trasferiti nella base militare di Persano, in provincia di Salerno a spese del soggetto pubblico, ovviamente. E in quella sede dovranno esser smaltiti, sempre a proprie spese, in difetto di pagina9 di 22 fattiva attivazione della attrice o di altre sopravvenienze. I containers contenenti i rifiuti sono, quindi, rientrati in Italia nel febbraio 2022 e non appena sbarcati al porto di Salerno sono stati sottoposti a sequestro giudiziario probatorio da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza che ne ha poi ordinato il trasferimento presso la caserma militare di Serre (SA) - località Persano - dove sono stati oggetto di caratterizzazione da parte dell' Parte_4
In data 26.09.2023 si sono concluse le attività tecniche di campionamento dei rifiuti toccati presso il sito militare “G. Garibaldi” ubicato in località Persano del Comune di
Serre (SA), effettuate dall' in attuazione della consulenza d'ufficio conferita Parte_4 con verbale del 05.05.2023 ed i rifiuti sono stati dissequestrati con provvedimento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza del 6 dicembre 2023. Il procedimento penale è andato poi avanti, e sono state emesse delle misure cautelari nonché è stato disposto un accertamento peritale dei quali, per le ragioni di seguito evidenziate ( e non solo in ragione del principio ordinamentale di separazione tra giudizi penali e civili) non appare utile parlare.
La causa è stata trattenuta al fine in decisione e viene adesso per la sentenza dopo una remissione in istruttoria per la verifica circa l'opportunità di disporre una integrazione in relazione alle sopravvenienze fattuali circa gli avvenimenti penali richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Le domande proposte da non sono fondate e vanno rigettate.
Altrettanto è a dirsi in relazione alle domande principali svolte nei confronti della Con
o del AT dalla compagnia che – come tali – vanno rigattate. Controparte_4
La presente sentenza viene emessa con applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida della decisione, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al
Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017;
Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).
In necessario richiamo al principio di cui all'articolo 112 c.p.c. si rammenta all'interprete l'oggetto centrale del presente giudizio, (l'illegittimità della pretesa del
(d'ora in poi il ) e della Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Con ad escutere in proprio danno le polizze meglio individuate in epigrafe emesse da a pagina10 di 22 garanzia del non corretto espletamento delle n. 230 spedizioni di rifiuti (CER 19.12.12.) di cui è causa, stante:
(a) la mancanza delle condizioni, formali, sostanziali e giuridiche per la loro attivazione. Viene sollevata, inoltre, (b) exceptio doli generalis, in quanto si deduce un comportamento gravemente doloso o colposo del soggetto in cui favore la garanzia fu stipulata.
Deve inoltre premettersi che le vicende penali, seppur offrono uno spaccato illustrativo della vicenda sostanziale, non incidono grandemente sulla decisione. Ed infatti, siano o meno confermate le imputazioni elevate nei confronti del l.r. della società attrice e di altri soggetti, appare evidente che la condotta degli enti pubblici, a fronte della presa di posizione dello stato di destinazione dei rifiuti non avrebbe potuto esser diversa.
Quanto sostenuto emerge in primo luogo dalle decisioni del giudice amministrativo di cui si è detto, ed in secondo luogo dalla normativa europea che ne disciplina l'operazione.
Al fine di individuare - stando alle premesse di cui alle polizze ed alle disposizioni del Regolamento -- il momento in cui le polizze fideiussorie possono essere escusse, occorre aver riguardo alle sue stesse disposizioni ed in particolare all'articolo 25 (oggetto di testuale richiamo nell'art. 1, comma 1) a norma del quale “: Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o ricuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine,
l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.
Quanto al primo elemento della proposizione attorea (illegittimità) la difesa di parte attrice sostiene – pro domo sua - che debba farsi richiamo alla nota della CP_4
n. 2020.5783 del 03.12.2020 con la quale si afferma la natura non pericolosa del
[...] rifiuto e la legittimità dell'intero procedimento di esportazione;
alla nota del 09.12.2020 con cui si ribadiscono le motivazioni espresse in relazione alla natura non pericolosa e non Part urbana dei rifiuti CER 19.12.12, anche se – in asserita contraddizione -- si ordina alla il reimpatrio entro novanta giorni;
alla nota del 17.12.2020 con la quale la medesima CP_4
pagina11 di 22 pur disconoscendo la natura illecita e pericolosa dei rifiuti, ne ordina il loro CP_4 rimpatrio alla luce delle richieste tunisine, fondate sulla natura illecita della spedizione
(art. 9 Convenzione Basilea come da nota riportata in calce a mezzo mail del sig.
; alla nota della del 29.12.2020 con cui si chiede Persona_3 Controparte_4 alle autorità tunisine il rilascio di eventuali analisi di caratterizzazioni e si chiede la garanzia del contraddittorio;
alla nota del 12.01.2021 con la quale la Controparte_4 ammette che “allo stato non risulta accertata una spedizione illegale per fatto del notificatore;
ed il riconoscimento che le autorità si sono espressamente rifiutate di caratterizzare ed CP_13 analizzare i rifiuti” e per quant'altro evidenziato nella parte in svolgimento del processo, e quant'altra corrispondenza e note orientate tutte nel medesimo senso, che si richiamano per relationem.
Ritiene in tal modo l'attrice, con la produzione documentale sopra individuata, di aver quindi abbondantemente dimostrato l'inesistenza del diritto di escutere le polizze Con sottoscritte con la Compagnia in favore del . Dai documenti depositati (che CP_2 individua e identifica negli allegati 120,3,5,132,116,144) si dimostrerebbe come l'attivazione delle polizze fosse stata già avviata dalle convenute parti pubbliche al momento della proposizione della domanda senza che ve ne fossero le ragioni legittimanti.
Solleva, inoltre, exceptio doli generalis, nei confronti della parte pubblica, che con il suo comportamento gravemente colposo nell'individuazione dell'autorità responsabile del
Paese di smaltimento, avrebbe indotto in errore l'attrice e causato, in buona sostanza, il fallimento della stessa.
In realtà nessuna delle affermazioni sopra citate è fondata.
Al momento della proposizione della domanda giudiziale 12.03.2021, il – unico CP_2 beneficiario della polizza – non aveva ancora disposto alcunché in relazione all'escussione della polizza, né le affermazioni svolte sul punto nella corrispondenza stragiudiziale da parte della dimostrano il contrario. Controparte_4
Questo profilo, ( se al momento della proposizione della domanda giudiziale fosse o meno state escusse le polizze fideiussorie) non dev'esser sovra stimato, in quanto nulla vieta la proposizione di una domanda di accertamento negativo, nell'eventualità che una determinata circostanza si verifichi.
Vieppiù, in ordine all'illegittimità dell'azione amministrativa con la quale si è Part ordinato alla attrice di provvedere al reimpatrio occorre – in realtà – procedere pagina12 di 22 dall'accertamento giurisdizionale (o meglio dire dagli accertamenti giurisdizionali) che costituiscono la premessa della presente controversia: ciò in quanto, attivata dalla nota della che la metteva a parte del vizio relativo alla spedizione, per come Controparte_4 Part denunciato e contestato dalle autorità ha promosso anche ricorso al TAR CP_13
CAMPANIA in data 09.01.2021, impugnando – fra le altre - la nota Regione Campania
U.O.D. 50.17.09 ed altre connesse e consequenziali con le quali si comunicava l'obbligo Part della ditta di ripresa dei rifiuti ed il loro relativo trasporto nell'originario sito di provenienza in Italia, il tutto da effettuare con ogni urgenza. Questo ricorso è stato definitivamente dichiarato inammissibile con pronuncia definitoria del TAR Napoli in sede di merito n. 834/2021, che - per le ovvie ragioni rappresentate in sentenza - ha pronunciato il difetto assoluto di giurisdizione della autorità giudiziaria italiana: in sintesi,
i provvedimenti dell'ente regionale dovevano ritenersi legittimi, non potendosi ravvisare una pretesa soggettiva alla conclusione positiva su di un negoziato internazionale finalizzato alla risoluzione della contestata movimentazione transfrontaliera di rifiuti non sussistendo – di conseguenza – la correlata e logicamente antecedente pretesa all'attivazione ed alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento che aveva inteso sollecitare parte ricorrente” (vedi anche
l'ordinanza del Consiglio di Stato del 26.02.2021) che, condividendo l'impianto motivazionale della pronuncia appellata (sentenza n. l834/2021) rigettava il ricorso. Altre pronunce amministrative originate dai ricorsi e dalle declinatorie di competenza, sono tutte nel medesimo senso: in tutti i giudizi promossi dalla S.R.A. davanti al Giudice della legittimità dell'agire amministrativo non vi è alcuna pronuncia giudiziaria che abbia accertato e individuato una pur minima forma di responsabilità a carico della in Controparte_4 ordine alla spedizione transfrontaliera di che trattasi.
Ove non voglia individuarsi nella presente azione una inammissibile duplicazione della domanda ( in termini sostanziali, non formali) in maniera definitiva ed irretrattabile l'articolo 9 comma 2 della Convenzione di Basilea statuisce espressamente che:” nel caso di movimento di rifiuti considerato illecito a causa di comportamento del produttore ed esportatore lo stato di esportazione provvede (imperativo) al reimpatrio o ad eliminarli, ove il reimpatrio non sia possibile”.
Sulla base di quanto riscontrato ed accertato dal giudice amministrativo, la reimportazione dei rifiuti nello Stato di provenienza ad opera dell'esportatore (o in caso di sua mancanza ad opera dello stato membro di esportazione) appare reggersi su congruenti presupposti di fatto rappresentati oggettivamente dall'impossibilità di portare a termine il movimento transfrontaliero dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della
Convenzione di Basilea, validandosi in tal modo l'attività amministrativa della CP_4
pagina13 di 22 Campania Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.
Nella rappresentazione processuale la difesa di parte attrice ha comprensibilmente omesso di dare adeguato riscontro al giudicato esterno sul punto della legittimità dell'azione amministrativa;
questo accertamento vincola la pronuncia che viene richiesta al giudice civile che - non si comprende – in quale modo possa legittimamente sovrapporre la propria valutazione alla valutazione dell'unica autorità giurisdizionale competente a sindacare la legittimità dell'azione amministrativa.
Le stesse Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione - con l'ordinanza n. 27174 del 15.09.2022 - hanno precisato che gli atti della impugnati Controparte_4 dalla S.R.A innanzi al TAR sono collegati da un nesso di presupposizione necessaria in senso tecnico procedimentale con l'atto iure imperii emanato dal Ministero degli Affari
Esteri della Tunisia, che obbligava a reimportare i rifiuti, costituendo il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi provvedimenti regionali, meramente consequenziali.
Dice l'autorità giurisdizionale: “Poiché il giudice amministrativo non poteva sindacare il diniego di autorizzazione dell'autorità SI, e poiché le determinazioni della erano Controparte_4 da esso vincolate nel contenuto all'obbligo di disporre la reimportazione dei rifiuti, l'impugnazione Part di queste ultime, proposta dalla , risultava in sostanza infondata.
Il giudice di legittimità, coinvolto in uno al Consiglio di Stato nella vicenda, ha quindi precisato che lo stato estero aveva certo diritto di rifiutare l'ingresso sul proprio Part territorio dei rifiuti spediti da , e che la ditta attrice, se avesse voluto contestarne la pratica attuazione, avrebbe dovuto promuovere i necessari passi giurisdizionali dinanzi alla autorità giudiziaria di quel Paese, secondo le sue regole, non pretendere che la ab externo, o l'amministrazione statale si opponessero alla Controparte_4 determinazione dello stato estero sovrano.
L'impossibilità, quindi, di portare a termine il trasporto transfrontaliero per determinazione autoritativa ed insindacabile dell'autorità estera è stata la causa dell'obbligo di provvedere al reimpatrio e non incide nella fattispecie concreta di carattere civile la natura del rifiuto conferito, sia esso stato appartenente al codice legittimato (CER
19.12.12) ovvero sia stato inquinato dalla presenza di materiale diverso.
Una volta poi, disposto il reimpatrio dei rifiuti, ovvero, una volta preso atto dell'indisponibilità manifestata dalla società attrice a procedere al reimpatrio dei rifiuti, cade ogni possibilità di qualificare come abusiva l'escussione delle polizze, in quanto l'azione si qualifica legittimamente volta al recupero delle iniziative finanziarie per provvedere in pagina14 di 22 luogo della società esportatrice che si è rifiutata di procedere nei termini imposti dalla
Convenzione di Basilea in ragione della stipula dei contratti di garanzia de quo.
In ordine alla qualificazione delle garanzie sottoscritte dalla , CP_5 condizione per dare accesso alla valutazione circa la fondatezza dell'exceptio doli generalis, questa Sezione si è ampiamente occupata delle stesse e non ritiene il presente Tribunale discostarsi da quanto ampiamente spiegato, seppure in sede cautelare, dal giudice monocratico con l'ordinanza di rigetto n. 17146 del 13.09.2021 pronunciata nel giudizio
N.r.g. 15692/2021, confermata dal Collegio, investito del reclamo sull'ordinanza che Con precede. In sintesi: le garanzie prestate dalla sono certamente contratti autonomi di garanzia, in quanto dette polizze prevedono: 1) clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni;
2) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
3) un brevissimo termine entro cui effettuare il pagamento;
4) il difetto di altre previsioni dalle quali possa ricavarsi, a contrario la permanenza dell'accessorietà con il rapporto principale. Ricorrono quindi nella fattispecie tutti gli indici di riconoscimento per ritenere come le garanzie concesse dalla compagnia assicurativa di cui era beneficiario il non fossero CP_2 accessorie al contratto principale.
In ordine alla (contestata) mancata individuazione dell'autorità competente, in tesi originata dalla colpa in cui sarebbe incorsa la che è altro argomento Controparte_4 forte utilizzato dalla società per far ricadere la responsabilità dell'accaduto sull'ente autorizzante. In realtà, il trasporto transfrontaliero di rifiuti si fonda normativamente sull'iniziativa e sulla responsabilità del notificatore produttore, inquadrandolo come il vero protagonista e responsabile del procedimento per tutta la durata della spedizione, non solo dal punto di vista fattuale ma anche dal punto di vista amministrativo. E' il produttore notificatore a preparare tutti i documenti ed a fornire le informazioni previste dal regolamento CE 1013/2006 e dalla Convenzione di Basilea ad effettuare tutte le verifiche. L'obbligo di verifica incombe in sostanza su di lui, intervenendo l'autorizzazione del Paese di esportazione a validare ab externo l'operazione, sempre sulla scorta della veridicità e completezza delle informazioni e delle assicurazioni fornite e verificando personalmente – il notificatore produttore - l'idoneità dell'impianto di destinazione per lo smaltimento dei rifiuti. Fra le informazioni che il notificatore produttore è tenuto a fornire alla notifica, oltre al motivo dell'esportazione, nome dell'esportatore e del produttore, eliminatore e luogo dell'eliminazione e Paese di esportazione, vi è anche l'individuazione dell'autorità competente del Paese di importazione con assicurazione ed impegno di responsabilità nei confronti della PA circa l'esattezza delle informazioni e dell'esistenza di impianti idonei allo smaltimento.
pagina15 di 22 Sono state le informazioni rilasciate e corredate da garanzia ex D.P.R. 445/2000 allegate al dossier documentale ad indurre la a rilasciare Controparte_4
l'autorizzazione alla spedizione sulla base di quanto doverosamente rappresentato. E non può adesso la società, che quelle informazioni ha fornito, addebitare all'atto amministrativo abilitante la causa di quanto avvenuto. A termini della comunicazione dell'autorità SI ( ed a giustificazione della sua richiesta di reimpatrio) si è invece preso atto dell'evidenza – rappresentata dall'autorità estera e sulla quale non ha giurisdizione o potere di giudizio il presente tribunale - che:
a) l'impianto di smaltimento non disponeva oggettivamente Parte_6 di risorse umane e tecnologiche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti trasportati Part dall'azienda italiana e che i documenti ad essa relativi sono stati oggetto di manipolazioni o falsificazioni;
b) l'autorità competente di destinazione, che il notificatore aveva individuato in
[...] di cui al punto 8, non era in realtà competente, come successivamente emerso, ed CP_14
è stata questa erronea individuazione la causa delle conseguenze poi verificatesi.
c) Una volta accertata l'impossibilità di sindacare ab externo e dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane quanto riscontrato dalle autorità del Paese , altra alternativa CP_10 non residuava che disporre il rimpatrio dei rifiuti. E sotto questo punto di vista, quanto verificatosi in quel Paese circa il riscontro della falsità dell'autorizzazione alla spedizione attribuita alla NG ( circostanza questa che ha portato in quel Paese all'apertura del processo penale ed agli arresti di funzionari ed addetti) sono elementi che in questa sede devono esser considerati come dati oggettivi, e nulla tolgono e nulla aggiungono all'unico comportamento della attrice, che ne sarebbe dovuto conseguire: rimpatriare subito i rifiuti e procedere al loro smaltimento. Come possa ribaltarsi la realtà individuando nell'autorità amministrativa regionale la responsabile delle false/cattive informazioni e garanzie assunte, non si comprende allo stato dell'arte.
Quindi tutte le questioni agitate dalle parti private in ordine alla qualità ed alla natura dei rifiuti esportati, come in relazione alla mancata pretesa alla loro caratterizzazione, come in relazione alla (fatto sopravvenuto) violazione dei sigilli riscontrata in esito al reimpatrio forzato degli stessi appaiono quindi fuori quadro rispetto all'accertamento del diritto azionato dalla parte attrice. Questo in quanto, lo si ripete, non
è stata la qualità dei rifiuti, o meglio la non appartenenza degli stessi al codice CER
19.12.12 esportati a determinare lo stato esterno a chiedere il rispetto della Convenzione:
l'elemento decisivo, ( al netto delle falsificazioni dei documenti cui certamente è estranea la parte attrice) che ha indotto alla reazione dello stato arabo è stato il riscontro pagina16 di 22 dell'inidoneità dell'impianto di Sousse a provvedere al loro smaltimento, quale che fosse il codice rifiuti trasmessole ed ad orientare lo stato di smaltimento alla pretesa al rispetto della Convenzione di Basilea. L'accertamento compiuto dallo stato estero su questa idoneità dev'esser considerato un dato oggettivo, ed un fatto incontestabile in questo giudizio da parte dello scrivente.
Neanche è vero esser stata dimostrato, civilisticamente, che la responsabilità circa il cattivo esito della spedizione origini da comportamenti del , come si avrà modo CP_2 di riscontrare. L'amministrazione statale era oggettivamente del tutto estranea alla vicenda circa le concrete modalità di attuazione dell'esportazione dei rifiuti. La normativa richiamata non prevede un intervento statuale in ordine alla fattispecie concreta, e le comunicazioni operate durante il corso dell'operazione da e per la Regione non hanno valenza di coinvolgimento o di avallo dell'amministrazione statale all' esportazione ed al suo nefasto esito. Del resto, le clausole dei contratti di garanzia autonoma sottoscritte dimostravano l'escutibilità delle garanzie autonome solo al momento del reimpatrio dei rifiuti in Italia potevano esser azionate solo al momento del loro rientro in Italia, circostanza che, al momento della proposizione del presente giudizio, non si era ancora verificata.
Il tutto viene sostenuto al netto dell'evidenza che agli atti di causa apparrebbe, se Part del caso, esservi un elemento indiziario inverso della consapevolezza da parte di del carattere irregolare della trasmissione;
evidenzia correttamente la difesa dell'amministrazione che di questo carattere irregolare sembrerebbe esser pienamente consapevole la stessa attrice giusta la PEC del 11.03.2020 ( si noti la data) trasmessa alla con la quale è stata comunicata un'apposita integrazione del contratto del CP_4
30.09.2019 intercorso con la PL ( punto 2.5) con la quale si conviene che la ditta deputata allo smaltimento “…. provvederà al recupero e/o smaltimento di un'eventuale non Part conformità dei rifiuti spediti, previo accordo commerciale con la che si farà carico di tutte le spese” così come riportato nell'articolo 24 al paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1013/2006.
Il carattere – tuttavia – sottile della presunzione che ne origina viene lasciato alla prudente valutazione dell'interprete, e quanto riscontrato nella presente motivazione consente in ogni caso di prescinderne.
Quanto all'articolo 24, cita contestualmente: quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate. Che è quanto avvenuto nella fattispecie, posto che l'autorità SI, ha individuato una spedizione illegale e ne ha informato prontamente l'autorità italiana con la nota del 3.12.2020 acquisita il successivo 09.12.2020, e queste circostanze imponevano alla l'emissione dell'atto di ritiro contestato e poi ai passi Controparte_4
pagina17 di 22 operati presso la ditta esportatrice per il recupero, e stante l'indisponibilità di questa, a provvedervi in autonomia. Ed infatti, l'articolo 9 comma 8 del Reg. Ce 1013/2006 stabilisce che “le autorità competenti interessate, revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che: la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;
c) i rifiuti non sono recuperati, o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
d) i rifiuti saranno, sono stati spediti, secondo modalità non conformi alle informazioni fornite o allegate ai documenti di notifica e movimento.
Quanto detto in ordine alla posizione dell'attrice, dovrebbe chiudere ogni Con contestazione svolta in adesione anche dalla compagnia di assicurazioni : ed in effetti le ragioni per le quali la compagnia intendere sostenere le argomentazioni della ditta attrice, (comprensibili nell'ottica defensionale della stessa e dei suoi interessi ) a sostegno dell'insussistenza del diritto del beneficiario delle polizze di avvalersi delle polizze fideiussorie meglio individuate in atti, non riescono a superare quanto evidenziato in precedenza. Men che meno trova oggettivo riscontro, allo stato dell'arte, un comportamento gravemente doloso o colposo del soggetto in cui favore la garanzia fu stipulata,
Con Né le argomentazioni sollevate da a giustificazione della propria esclusiva posizione, ovvero la sostenuta l'invalidità della garanzia concessa all'operazione (in quanto viziato il consenso dell'assicuratrice in ragione dagli (asseriti) errori compiuti dall'amministrazione circa la rappresentazione della regolarità dello smaltimento C all'estero) possono trovare accoglimento nella fattispecie. TE afferma esser chiaro che”
ha prestato le polizze sull'esclusivo presupposto che l'autorizzazione alla spedizione
[...] transfrontaliera fosse idonea a consentire il successivo smaltimento del rifiuto;
la Controparte_4 Part ha autorizzato alla spedizione anche sulla base della documentazione che le è stata fornita dalla Part Part Con stessa e, una volta ottenuta l'autorizzazione, ha richiesto ed ottenuto da le polizze oggetto del presente provvedimento” (cfr. conclusionale S.r.A. n.d.r.). Ma quanto sostenuto non può oggettivamente esser fondato, per la semplice evidenza, (come rettamente rilevato dalla difesa dell'avvocatura generale dello stato) che l'emissione delle polizze del
6.4.2020 (polizza n. 01.000044259) e del 30.06.2020 (polizza n. 01.000046113) è in entrambi i casi antecedente alla determinazione della (D.D. n. 153 del 08.07.2020) Controparte_4 per il trasporto di 6.000,00 tns/12.0000 tns di rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12 generati in differenziazione dei rifiuti urbani da inviare in operazione di ulteriore recupero intermedio nell'impianto di trattamento con sede a Sousse. Parte_6
Ed essendo antecedenti le polizze all'emissione dell'autorizzazione regionale, riesce difficile sostenere che detto provvedimento sia stato determinante del consenso, all'emissione della garanzia autonoma da parte della Compagnia.
pagina18 di 22 Questa si era per forza determinata all'assunzione della garanzia, indipendentemente dalla posizione sulla spedizione assunta da parte della amministrazione pubblica, in ragione evidente del carattere evidentemente fruttuoso dell'impegno contrattuale, mentre la regolarità dell'autorizzazione amministrativa della non poteva – giocoforza – avere avuto influenza determinante del consenso. CP_4
Quanto detto chiude ogni indagine in ordine alla sussistenza dell'invalidità sostenuta dalla compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427, 1428 e ss. c.c.
Quanto evidenziato circa la ragione del fallimento della esportazione e smaltimento all'estero dei rifiuti, fa giustizia della (troppo spesso) agitata exceptio doli generalis seu presentis, variamente richiamata dalla società attrice, come dalla compagnia, a sostegno delle proprie domande. Si è detto che è stata l'inidoneità della struttura di destinazione allo smaltimento a convincere l'autorità SI a pretendere la reimportazione dei rifiuti.
L'eccezione sollevata ha, invece, ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Nessuna di queste condizioni appaiono ricorrere nella fattispecie, almeno allo stato dell'arte: peraltro, in materia di contratto autonomo di garanzia, - questa è la natura giuridica della garanzia assunta dalla Compagnia - non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Ed infatti, non sarebbe il caso di rammentare come il contratto autonomo di garanzia espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la sola funzione di tenere indenne il creditore ( ) dalle conseguenze del mancato adempimento della CP_2 prestazione gravante sul debitore principale ( società attrice), che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale pagina19 di 22 solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale ( fra le tante vedi Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2020,
n. 1186; Cass. Civ. 32720/2022, nonché Cass. Civ. 15216 del 12.09.2012 nella quale fattispecie, in parziale analogia alla causa presente la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'"exceptio doli" sollevata dal garante dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate ai sensi del Regolamento CE n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 al debitore principale, evidenziando che il dedotto legittimo affidamento di questi sulla regolarità dell'operazione doganale e sul diritto all'aiuto comunitario all'esportazione, fondato sul decorso di un lungo lasso di tempo dall'operazione prima della richiesta da parte dell'Amministrazione di produrre documentazione integrativa in ordine alla prova dell'avvenuta esportazione, e nonostante una precedente prassi che si accontentava di una prova documentale più limitata, investe le modalità di attuazione del rapporto principale con la conseguenza che non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Non appare fondata neanche l'eccezione subordinata riconvenzionale proposta da Con
circa l'insuperabilità dell'effettivo massimale delle garanzie, ( il complessivo importo di € 4.120.369,48) – sostenuta in ragione della riperimetrazione di esso massimale in relazione al computo operato rispetto ai n. 282 containers sbarcati in Tunisia -- in ragione dell'articolo 1 di ciascuna delle polizze, n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n. 01.000046113 del 30.06.2020, rubricato - Limitazione della garanzia – che al secondo alinea espressamente prevede in entrambi i casi che “Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto”.
Con La compagnia dovrà quindi corrispondere integralmente ed immediatamente quanto richiestole dalle parti pubbliche, in ragione della assunzione della garanzia nei termini considerati.
Le ragioni che portano quindi al rigetto delle domande attoree, si riverberano sulle argomentazioni addotte dalla compagnia a sostegno delle domande della società di assicurazioni e riassicurazioni, onde ottenere di non esser coinvolta nella individuazione di un obbligo consequenziale al c.d. fallimento dell'esportazione e smaltimento transfrontaliero di rifiuti.
Sono rimaste definitivamente sconfessate le pretese di contrarietà a buona fede e l'abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; la pagina20 di 22 nullità e/o l'invalidità e/o l'inoperatività e/o l'inefficacia, e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; −
l'annullamento delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 ai sensi degli artt. 1427, 1428 e ss. c.c.
Quanto alla pretesa perdita di efficacia delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e
01.000046113 per effetto del provvedimento assunto dalla Controparte_9 con Decreto Dirigenziale n. 174 del 19/5/2021 e di annullamento d'ufficio in
[...] autotutela dei Decreti Dirigenziali n. 46 del 14/4/2020 e n. 153 del 8/7/2020, vale appena la pena di evidenziare che la determinazione appare consequenziale ed obbligata al fallimento della procedura, e non incide, in ragione di quanto già evidenziato, Con sull'obbligazione di garanzia assunta dalla compagnia .
In ordine alla domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla compagnia nei confronti della società attrice. Appare necessario riconoscere che la stipula del contratto di garanzia da parte della compagnia, legittima l'esercizio del diritto di regresso nei confronti Con della stipulante: il diritto di origina espressamente dall'art. 5 delle Condizioni
Generali che rilevano nel rapporto tra stazione appaltante e garante in forza del quale il garante, nei limiti delle somme pagate è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, azioni verso il contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo: la stessa ha altresì il diritto di rivalsa verso il contraente per le somme pagate in forza della garanzia, e parimenti il diritto al regresso ed alla liberazione della garanzia stabilito dalle Condizioni che
Regolano il Rapporto tra Garante e Contraente. In particolare, l'art. 10 rubricato “rivalsa- surrogazione” prevede l'impegno del contraente a rimborsare a semplice richiesta del garante tutte le somme versate in favore del beneficiario con espressa rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione. Nello stesso senso, l'art. 12 prevede il diritto del garante di acquisire anche giudizialmente una somma pari al massimale di polizza per l'ipotesi di chiamata in garanzia del garante da parte della stazione appaltante.
Con Quanto precede documenta il diritto di il diritto ad essere manlevata da qualsivoglia somma la stessa dovesse versare in favore del AT o per esso in favore Part della e il conseguente obbligo di di restituire qualsivoglia somma Controparte_4 Con versata da in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113, con ogni conseguenza. Le superiori valutazioni assorbono le contestazioni e deduzioni sollevate dalle parti e consentono la definizione del presente giudizio. L'esito dello stesso, determina inoltre che le spese processuali, seguano la rispettiva soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi degli articolo 91 e segg. c.p.c. in proporzione al valore dichiarato della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, e – per quanto pagina21 di 22 riguarda S2C per l'inutile aggravio che la difesa della compagnia, con le prospettazioni svolte ha cagionato al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice unico, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 19103/2021:
A) Rigetta le domande principali e subordinate proposte dalla parte attrice S.R.A.
Sviluppo Ambientale, nei confronti del e della Controparte_1 ed ogni altra domanda, connessa e consequenziale alle prime, ivi Controparte_4 compresa quella relativa alla riforma delle spese dei giudizi cautelari azionati.
B) Rigetta le domande di accertamento dalla società attrice proposte nei confronti della Con
. ed ogni altra connessa e consequenziale. Con C) Rigetta le domande in adesione alla pretesa di parte attrice, proposte da nei confronti del e della ed ogni Controparte_1 Controparte_4 altra domanda principale tesa ad ottenere le declaratorie di contrarietà a buona fede ed abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 operata dal;
la richiesta Controparte_2 declaratoria di nullità, invalidità, operatività e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze citate, ovvero l'annullamento della stessa ai sensi degli articoli 1427 e 1428 c.c.; la pretesa alla declaratoria di perdita di efficacia delle polizze per effetto dei provvedimenti di annullamento di ufficio in autotutela assunti dalla PT
, con esclusione di qualsivoglia limitazione della garanzia alla sola somma di €
[...]
4.120.369,48 ed ogni altra domanda connessa e consequenziale di cui alle citate conclusioni. Con D) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla compagnia nei confronti della società attrice ex art 5 delle Condizioni, riconoscendo il diritto della Pt_1 compagnia di esser surrogata, nei limiti delle somme pagate in favore del
[...]
già AT (ente garantito) o per esso in favore della Controparte_1 CP_4
in tutti i diritti ragioni ed azioni verso la ditta stipulante,
[...] Con E) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da nei confronti di Part
di accertamento dell'obbligazione dell'attrice di restituire qualsivoglia somma Con versata/versanda da in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e
01.000046113, con ogni conseguenza.
F) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa delle convenute, e che liquida – in Controparte_1 Controparte_4 favore di ciascuna delle convenute – nella misura di € 64.138,00 oltre oneri riflessi. Con G) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal e dalla CP_2
che quantifica e liquida, – in favore di ciascuna delle convenute, nella Controparte_4 misura di € 64.138,00 oltre accessori di legge. nonché IVA e C.p.A. se dovuta.
Così deciso in Roma lì 01.02.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
pagina22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
(P. I.V.A. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Polla, Zona Industriale Località S. Antuono, in persona del l.r.p.t. , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Avagliano, Francesco Avagliano ed Angelo
Mastandrea del Foro Vallo della Lucania e domiciliata come in atti.
ATTRICE
CONTRO
GIA' Controparte_1 [...] in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato – Roma, CP_3
e domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
in persona del Presidente della Giunta Regionale quale legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites, e domiciliata in Roma alla Via
Poli n. 29.
CONVENUTA
(C.F.: ) corrente Controparte_5 P.IVA_2 in Roma, Via Valadier n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco, presso l'avvocato Filippo Sciuto del foro di
Roma, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avvocato Carlo Scofone del foro di Genova, nonché con l'avvocato Nicolò Maria Mantero del foro di Genova, questi ultimi in forza di procura generale in atti.
CONVENUTA
pagina1 di 22 OGGETTO: domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto della e CP_4
Ministero di escutere, in danno, le due polizze fideiussorie nn 01.000044259 e n. Con 01000046113 emesse da a garanzia del non corretto espletamento di 230 spedizioni di Part rifiuti CER 19.12.12. da nella città Tunisina di Sousse, oggetto dei due DD 76 e
153/2020, connesse e consequenziali.
CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del
nonché della ad azionare e/o ad Controparte_1 Controparte_4 avvalersi, in danno dell'attrice, delle polizze fideiussorie n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n.
01.000046113 del 30.06.2020, meglio identificate nel corpo del presente atto, stante la mancanza delle condizioni formali, sostanziali, giuridiche, normative e contrattuali previste per la loro attivazione e la fondatezza dell'exceptio doli e per tutte le sopra viste ragioni;
2. Accertare e dichiarare anche l'insussistenza del diritto di regresso e/o rivalsa e/o rimborso della
Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni, nei confronti della CP_5 Parte_3
nella denegata ipotesi di escussione delle dette polizze da parte delle
[...]
Amministrazioni convenute per le causali meglio viste innanzi e nell'atto introduttivo;
3. Accertare e dichiarare che nessuna delle predette convenute ha titolo di chiedere e/o pretendere somme verso l'attrice per i fatti per cui è causa, né a titolo di escussione di polizze e/o garanzie, né a titolo di eventuale regresso, rimborso e/o rivalsa e/o ripetizione, né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale, né a titolo di azione diretta e/o indiretta, né per qualsivoglia altra ragione;
Con
4. Accertare e dichiarare che le polizze prodotte dalla convenuta all'atto della costituzione nel presente giudizio non sono quelle sottoscritte dall'attrice bensì polizze diverse recanti articoli ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelle originali, come risultanti in atti nel fascicolo attoreo nonché regionale. Per l'effetto stralciare tali documenti dagli atti di lite;
5. Annullare e revocare e comunque riformare in toto, anche per quanto attiene al capo sulle spese,
l'ordinanza cautelare del 09-13.09.2021 nel procedimento cautelare R.G.N. 15692/2021 (
[...]
e quella resa il successivo 18.10.2021 in sede di reclamo avverso la stessa nel procedimento CP_6
R.G.N. 56.606/2021 (Pres. Curatola, Rel. Cianfarini) e, per l'effetto, dichiarare che né la CP_4 né il né alcun altro e/o aventi causa a qualsiasi titolo di costoro, hanno titolo e diritto di CP_7 escutere le garanzie fideiussorie n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n. 01.000046113 del 30.06.2020
e qualsivoglia altra garanzia inerente i fatti per cui è causa, in danno dell'attrice, condannando le predette convenute alla restituzione di tutte le somme esborsate in relazione alla detta ordinanza, nonché alla refusione e restituzione, in uno agli interessi, delle spese e compensi processuali ivi liquidate;
Con 6. Condannare, in ogni caso e a restituire e rimborsare a tutte le CP_4 CP_7 Pt_1 somme eventualmente liquidate in loro favore e/o ai loro aventi causa dall'attrice in relazione ai fatti di cui al presente giudizio, per effetto dell'escussione delle suddette polizze fideiussorie e/o di qualsivoglia altra garanzia inerenti i fatti di causa, in uno ad interessi e spese aggiuntive;
7. Mandare esente l'attrice da ogni addebito per i fatti di causa in base a quanto sopra visto, dichiarando l'esclusiva responsabilità per quanto occorso in capo a e Controparte_4 [...]
; Controparte_1
pagina2 di 22
8. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 oltre accessori, come per Legge, con attribuzione ex art. 93 C.P.C. ai difensori antistatari.
in via principale: − accerti e dichiari per tutti i motivi Controparte_8 sopra esposti la contrarietà a buona fede e l'abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn.
01.000044259 e 01.000046113 formulata dal Controparte_2
accerti e dichiari per tutti i motivi sopra esposti la nullità e/o l'invalidità e/o
[...]
l'inoperatività e/o l'inefficacia, e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 formulata dal Controparte_2
− accerti e dichiari per tutti i motivi suesposti l'annullamento delle polizze
[...] fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 ai sensi degli artt. 1427, 1428 e ss. c.c.; − accerti e dichiari, per tutti i motivi suesposti l'annullamento e comunque la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 per effetto del provvedimento assunto dalla
con Decreto Dirigenziale n. 174 del 19/5/2021 di annullamento Controparte_9
d'ufficio in autotutela dei Decreti Dirigenziali n. 46 del 14/4/2020 e n. 153 del 8/7/2020; − accerti e dichiari l'assoluta carenza nel caso di specie dei presupposti per il corretto azionamento delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; − accerti e dichiari che - di CP_5 CP_5
Assicurazioni di Crediti e Cauzioni nulla deve al Controparte_2 in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113,
[...] mandando assolta la Compagnia da ogni pretesa con la miglior formula ritenuta;
respinga qualsivoglia pretesa avanzata dal Controparte_2 ovvero avanzata dalla all'uopo espressamente autorizzata dal Controparte_4 CP_2
Piaccia a codesto Tribunale in via principale accertare e Controparte_2 dichiarare che non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare avanzata in corso di causa siccome proposta separatamente anche con ricorso ex 669 bis e 700 c.p.c. discusso all'udienza del 17.06. u.s.; in subordine accertare e dichiarare la radicale ed assoluta inammissibilità della domanda avanzata con l'atto di citazione e in via ancor più gradata accertarne e dichiararne la radicale ed assoluta infondatezza con ogni conseguente statuizione in ordine ai compensi del giudizio”.
REGIONE CAMPANIA: la si riporta a tutte le argomentazioni difensive Controparte_4 sostenute nella propria comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e nell'impugnare e contestare anche in questa sede tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dalla
e dalla conclude chiedendo il rigetto delle rispettive domande, perché infondate Parte_1 CP_5 in fatto e in diritto. Rappresenta a Codesto Ill.mo G.I. che con decreto del 6 dicembre 2023, acquisito in data 18 dicembre 2023 al n. 610364 del protocollo della la Procura della Controparte_4
Repubblica presso il Tribunale di Potenza - Direzione Distrettuale Antimafia - all'esito delle operazioni di caratterizzazione chimico - fisiche effettuate dall' ha disposto il Parte_4
pagina3 di 22 dissequestro dei “rifiuti” oggetto di spedizione in Tunisia. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Deposita il decreto di dissequestro ex artt.
262 c.p.p. e segg. adottato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza - Direzione
Distrettuale Antimafia.
FATTO E PROCESSO
Part La presente controversia, incardinata da società esercente attività di smaltimento rifiuti, ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del diritto della e del di escutere in proprio danno le due polizze fideiussorie Controparte_4 CP_2 Con n. 01.000044259 e n. 01000046113 emesse da a garanzia del non corretto espletamento Part di 230 spedizioni di rifiuti CER 19.12.12. da nella città SI di Sousse, oggetto dei due autorizzatori DD 76 e 153/2020. Questa essendo la premessa, la conseguenza si riverbera nelle domande di manleva e regresso proposte dalla compagnia di assicurazioni Con
.
Le conclusioni operate, chiare nel loro tenore formale, vanno rapportate alla fattispecie concreta da cui originano, per poter esser comprese nella loro essenza.
Si preferisce una riduzione fattuale dei termini della questione concreta onde evitare che l'interprete perda il senno nel selezionare tra i dati rappresentati, quelli utili
(pochi e chiari) da quelli inutili (tanti e confusi) in abbondanza inseriti da alcune delle difese nel presente giudizio, e per parte superati dagli sviluppi fattuali rispetto al momento della domanda.
L'origine della controversia, al netto del contratto e delle garanzie in oggetto, è nota, in quanto ha assunto valenza mediatica diffusa delle modalità con le quali, in certi casi, si gestisce lo smaltimento di rifiuti c.d. transfrontaliero. La società attrice gestisce/va la raccolta differenziata di rifiuti ( non tossici né nocivi di sedici comuni del ). I rifiuti Pt_5 venivano ordinariamente portati in un impianto di trattamento a Polla (SA) per essere smaltiti. Ciò che non era riciclato/riciclabile avrebbe dovuto essere smaltito o trattato di nuovo. Ed in occasione di queste emergenze ciò che non veniva riciclato è stato, invece, imballato e spedito in Tunisia, per esser sottoposto ad ulteriore trattamento da parte della
Soreplast, altra ditta con amministratore delegato apparentemente straniero, che avrebbe dovuto trasformarlo in prodotti finiti gestibili da rimandare in Italia dopo sottoposizione ad ennesimo trattamento.
E quindi, la vicenda è cominciata il 22 maggio del 2020, quando - ottenuta l'autorizzazione al trasferimento ad opera delle autorità competenti - dal porto di Salerno
pagina4 di 22 è partito un primo carico di 70 container diretti a Sousse. I rifiuti venivano imbarcati su una nave ed arrivavano in Tunisia dopo pochi giorni. Da Sousse venivano poi trasferiti in un capannone a OU, che dista una decina di chilometri di distanza. Tra giugno e luglio arrivavano altri tre carichi di rifiuti con 212 container. Tuttavia, a cagione di quanto emerso da primi accertamenti su detti container, la dogana del paese arabo si insospettiva, li controllava e sequestrava, perché, stando a quanto almeno inizialmente rilevato dal
Paese di destinazione, il carico non avrebbe corrisposto a quanto dichiarato (codici CER,
19.12.12).
La fattispecie aveva provocato molte proteste in Tunisia, poiché la Convenzione di
Bamako del 1991 vieta l'importazione in Africa di scarti pericolosi, mentre quella di
Basilea del 1989 (per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il regolamento europeo 1013 del 2006) ne autorizzano l'esportazione verso un paese terzo
“solo qualora questi sia in grado di riceverli e abbia una fabbrica che possa procedere al loro riciclaggio”. Infatti, in base alle Convenzioni Internazionali (sottoscritte anche dall'Italia) non potevano esser esportati in Paesi terzi, rifiuti laddove il Paese di destinazione non avesse delle capacità adeguate di smaltimento.
In esito all'apertura di un procedimento penale nel Paese di destinazione, ed alle irregolarità emerse circa l'operazione di trasferimento ed il tentativo di smaltimento, ne conseguiva la richiesta di arresto di importanti funzionari locali, come dei responsabili della ditta straniera deputata;
fermandoci qui, dallo stato tunisino veniva, quindi, avanzata richiesta diplomatica di rientro del materiale, in ottemperanza alle Convenzioni richiamate, con inevitabile emissione di un ordine, da parte della alla Controparte_4 società trasferente di riprendersi il carico e di procedere al suo smaltimento in Italia.
A fronte del diniego della società, si incardinava una vicenda giurisdizionale dinanzi al G.A. circa la legittimità di questa pretesa su cui si tornerà oltre. Al netto di questo contenzioso, l'oggetto della pretesa di parte attrice è ( e rimane) la declaratoria dell'insussistenza del diritto di e del Controparte_4 Controparte_1
di escutere in danno della società le due polizze fideiussorie a garanzia del non
[...] Part corretto espletamento di n. 230 spedizioni di rifiuti CER 19.12.12 da nella città SI di Sousse, oggetto dei due D.D. di autorizzazione regionale n. 76/2020 e 153/2020.
Va rammentato, ai sensi del punto 2 delle “Premesse” delle polizze fideiussorie, (e poi dall'art. 1, comma 1, della polizza) che le stesse hanno ad oggetto “le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connesse alle predette operazioni ai sensi del predetto Regolamento… ( è il Reg. Cee 259/93) relativo “alla sorveglianza e al controllo delle
pagina5 di 22 spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio” il cui art. 27, comma 1, prevede testualmente “Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.”).
La ragione della domanda dell'attrice si basa quindi sulla pretesa al riconoscimento della piena legittimità della condotta, e di converso si incardina nell'addebito di quanto accaduto ( in sintesi il fallimento dell'operazione) a funzionari degli enti pubblici della Part
e non di . La prospettazione offerta si fonda sull'allegazione che Controparte_4
l'escussione delle polizze sia stata attivata senza essersi avviati gli opportuni controlli ed accertamenti riguardo ai reali responsabili che avrebbero determinato l'illecito trasferimento dei rifiuti in Tunisia. Che l'ente territoriale non avrebbe fatto i passi necessari per accertare il diritto del paese di destinazione dei rifiuti di ottenere il loro rimpatrio. Che in ogni caso, solo a cagione della errata individuazione dell'organismo competente (il c.d. Focal Point tunisino) la spedizione era stata dichiarata illecita Part dall'autorità statuale di destinazione. Si negava che avesse, quindi, esercitato Part pressioni sugli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni. La aveva sempre negato e disconosciuto la veridicità di qualsivoglia incontro avvenuto presso gli uffici regionali.
Tale emergenza, anche ove si fosse verificata, non avrebbe - comunque - esautorato la dall'effettuare gli opportuni e necessari controlli sul piano istruttorio Controparte_4 circa l'autentico Focal Point competente per il trasferimento.
Ed inoltre che, ad avviso della stessa società, doveva esser ribadita la genuinità del rifiuto spedito. Emergeva dall'allegazione difensiva dell'ente territoriale come fosse stato lo stesso consolato tunisino ad aver individuato l'autorità competente ( poi risultata errata), mentre nulla poteva esserle addebitato in relazione alla discoperta che l'autorizzazione rilasciata da NG del 20.02.2020 fosse stata falsificata. Ne seguivano le conclusioni.
Per migliore intelligenza della vicenda va considerato che, all'esito della presa di posizione della Tunisia, si è incardinato un procedimento dinanzi al giudice amministrativo nel quale si contestava l'emissione del provvedimento di Per_1 reimpatrio dei rifiuti emesso dalla Regione in esito alle proteste di quel Paese. Ma il TAR
CAMPANIA in primo grado ed il Consiglio di Stato poi hanno rigettato ogni domanda ritenendo il difetto assoluto di giurisdizione del G.A. in ordine alla possibilità di contestare la determinazione autoritativa emessa da un soggetto straniero.
pagina6 di 22 La presenza di questo antecedente giurisdizionale costituisce la sostanza delle contestazioni svolte sul punto dalla Ed infatti la Controparte_4 Controparte_4 ha richiamato le pronunce del Giudice Amministrativo di ultimo grado che hanno validato l'attività amministrativa dell'ente - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti Salerno – che, applicando correttamente la Convenzione di Basilea in presenza di un movimento oltre frontiera di rifiuti che non è stato possibile portare a termine, si è attivata al fine di far riportare dall'esportatore i rifiuti in Italia.
Ha sostenuto quindi che con il presente procedimento, nei propri confronti si Part violasse il principio del c.d. ne bis in idem;
che la avesse duplicato davanti al Tribunale di Roma le medesime domande già avanzate, senza peraltro sortire successo, dinanzi agli
Organi della Giustizia Amministrativa. Dal punto di vista del diritto, la difesa dell'ente territoriale si richiamava ai provvedimenti cautelari, di primo grado ed in sede di reclamo Con del Tribunale di Roma, sezione II, che avevano qualificato le garanzie prestate dalla come contratti autonomi di garanzia, in quanto dette polizze prevedono clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, un brevissimo termine entro cui effettuare il pagamento, riscontrandosi, peraltro, l'assenza di altre clausole dalle quali possa ricavarsi, a contrario, la permanenza dell'accessorietà della garanzia con il rapporto principale.
Era stata – proseguiva la - da quegli stessi provvedimenti giurisdizionali CP_4 ritenuta infondata la verosimiglianza della fondatezza dell'eccezione di exceptio doli Part generalis sollevata dalla sull'assunto che la stessa non può reggersi sulla inesatta individuazione dell'Autorità SI competente a rilasciare l'autorizzazione, individuazione che, come veniva rappresentato nella comparsa di costituzione, era stata artatamente operata dall'odierna attrice mediante delle indicazioni che le erano state rimesse e che erano risultate, poi, infondate. Ne seguivano le conclusioni rassegnate dall'ente di rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Si costituiva la compagnia ( Controparte_5 Con d'ora in poi anche solo ) che ha formulato una comparsa di costituzione oppositiva da ogni punto di vista, e nella quale sono stati esaminati, in parallelo alla rappresentazione operata dalla parte attrice (per l'evidente interesse al suo accoglimento) i termini della ritenuta insussistenza del diritto della e di escutere in danno della CP_4 CP_2 Con appaltatrice le due polizze fideiussorie n. 01.000044259 e n. 01000046113 emesse da .
Da altro punto di vista, come emerge dal carattere pletorico delle domande riconvenzionali principali e subordinate, nel caso non auspicato di rigetto della domanda pagina7 di 22 attorea si è chiesto venisse accertato il diritto della compagnia di rivalersi nei confronti della società attrice di quanto eventualmente la società avesse dovuto corrispondere in conseguenza alla escussione della garanzia. Si è proposta domanda riconvenzionale e le conclusioni sono in atti.
Il (già Controparte_1 Controparte_2
) si è ritenuta citato inutilmente in questo giudizio, ritenendosi
[...] privo di legittimazione passiva. Ha sempre rappresentato di non avere, almeno al momento della domanda giudiziale, essa amministrazione statale azionato le due polizze di garanzia, di cui risultava beneficiaria. Che quindi il tentativo di coinvolgimento dell'amministrazione era del tutto speculativo, visto che nessun atto le poteva esser imputato in relazione alla vicenda dell'esportazione illecita dei rifiuti.
Con Che non aveva avuto contatti con la società prima dell'instaurazione del presente giudizio, e che non poteva esser individuata, in un qualsivoglia proprio atto o comportamento, alcuna richiesta di escussione della polizza al momento in cui era stato incardinato il procedimento civile.
Va necessariamente dato atto del fatto, come anticipato, che in Tunisia (come in
Italia) si sono aperte inchieste penali che hanno portato al rinvio a giudizio del
[...]
e del suo capo di gabinetto, e di dirigenti dell'autorità Controparte_10 doganale, dell' e dell' Controparte_11 CP_11 [...]
L'amministratore unico della Soreplast, Controparte_12 Persona_2
si è reso irreperibile.
[...]
Altra inchiesta penale si è incardinata in Italia ed ha portato la Direzione distrettuale antimafia di Potenza ad indagare una pluralità di soggetti, tra cui il legale rappresentante della società attrice, con le accuse di traffico illecito di rifiuti, fittizia intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva e frode nelle pubbliche forniture. Tra questi indiziati ci sono i titolari della Sviluppo risorse ambientali (SRA), e della SI Soreplast, alcuni intermediari e due funzionari della
Si è operato il sequestro dei rifiuti e sono state emesse ordinanze di Controparte_4 custodia cautelare, ed è stato poi emesso un decreto di rinvio a giudizio.
Superato il corredo fattuale cornice della presente domanda di accertamento negativo, che ha avuto aveva come suo precedente un ricorso ex art 700 c.p.c. ante causam parallelo a quella proposta in sede di merito, (giustamente rigettato, sia in primo grado che in sede di reclamo) al netto delle richieste istruttorie, si è innestata un inutile contestazione circa il disconoscimento (e conseguente istanza di verificazione) delle pagina8 di 22 sottoscrizioni apposte alle polizze fideiussorie di garanzia n. 01000044259 e n.
01.000046113, operato dal rappresentante legale della società delle garanzie impugnate in questa sede, nella presunzione che tale disconoscimento, afferente solo alle copie dei Con documenti depositate da , avrebbe inibito l'escussione delle garanzie.
Come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 31.05.2022, il tentativo è andato fallito: la presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'abusività dell'escussione della garanzia da parte della autorità pubblica, negli esemplari individuati nella produzione offerta dalla parte attrice, che è il soggetto che ha proposto la domanda: la loro sottoscrizione, non solo non è contestata ma è il presupposto della nascita del contenzioso de quo (c.d. ex ore tuo iudico). Quindi, in ordine alle polizze nell'esemplare in copia prodotto da non possono porsi questioni utili da legittimare l'incidente istruttorio Pt_1
(l'istanza di verificazione) ed in tal modo appare delimitato il thema decidendum, domanda che, all'esito dell'ordinanza, pare comunque rinunciata.
Con la medesima ordinanza 31.05.2022 venivano rigettate le richieste di prova orale, per le ragioni evidenziate, veniva ordinata l'esibizione dell'originale delle polizze fideiussorie di garanzia n. 01000044259 e n. 01.000046113. All'esito, veniva disposto un primo rinvio per la precisazione delle conclusioni, con successivo primo trattenimento Con della causa a sentenza, cui seguiva un'istanza della difesa di con la quale si chiedeva la rimessione della causa in istruttoria all'esito di sopravvenienze fattuali. Ed infatti, all'esito della rimessione in istruttoria, venivano acquisite le notizie circa l'emissione di misure cautelari di cui si è dato conto in antecedenza, nell'ambito dei procedimenti penali di cui al n. di RG 1479/2021 e 50/2021. Venivano effettuati nell'ambito dei procedimenti accertamenti sulla caratterizzazione dei rifiuti che venivano depositati – tal quali – dalla difesa delle parti private.
Part La società con sentenza 4//2024 del Tribunale di Potenza veniva posta in liquidazione giudiziale, ma con sentenza della Corte di Appello di Potenza, veniva revocata la liquidazione giudiziale.
Per non farsi mancare nulla, va anche rappresentato che la Controparte_4 aveva bloccato le spedizioni e il deposito di OU era andato a fuoco misteriosamente, bruciando tutti i 70 container della prima spedizione. Gli altri 212 container erano rimasti nel porto di Sousse per un anno e mezzo. Alla fine, la CP_4
- nell'inerzia della società attrice nonostante il giudicato amministrativo - se li
[...] era dovuti riprendere in esecuzione della Convenzione di Basilea, e li aveva trasferiti nella base militare di Persano, in provincia di Salerno a spese del soggetto pubblico, ovviamente. E in quella sede dovranno esser smaltiti, sempre a proprie spese, in difetto di pagina9 di 22 fattiva attivazione della attrice o di altre sopravvenienze. I containers contenenti i rifiuti sono, quindi, rientrati in Italia nel febbraio 2022 e non appena sbarcati al porto di Salerno sono stati sottoposti a sequestro giudiziario probatorio da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza che ne ha poi ordinato il trasferimento presso la caserma militare di Serre (SA) - località Persano - dove sono stati oggetto di caratterizzazione da parte dell' Parte_4
In data 26.09.2023 si sono concluse le attività tecniche di campionamento dei rifiuti toccati presso il sito militare “G. Garibaldi” ubicato in località Persano del Comune di
Serre (SA), effettuate dall' in attuazione della consulenza d'ufficio conferita Parte_4 con verbale del 05.05.2023 ed i rifiuti sono stati dissequestrati con provvedimento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza del 6 dicembre 2023. Il procedimento penale è andato poi avanti, e sono state emesse delle misure cautelari nonché è stato disposto un accertamento peritale dei quali, per le ragioni di seguito evidenziate ( e non solo in ragione del principio ordinamentale di separazione tra giudizi penali e civili) non appare utile parlare.
La causa è stata trattenuta al fine in decisione e viene adesso per la sentenza dopo una remissione in istruttoria per la verifica circa l'opportunità di disporre una integrazione in relazione alle sopravvenienze fattuali circa gli avvenimenti penali richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Le domande proposte da non sono fondate e vanno rigettate.
Altrettanto è a dirsi in relazione alle domande principali svolte nei confronti della Con
o del AT dalla compagnia che – come tali – vanno rigattate. Controparte_4
La presente sentenza viene emessa con applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida della decisione, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al
Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017;
Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).
In necessario richiamo al principio di cui all'articolo 112 c.p.c. si rammenta all'interprete l'oggetto centrale del presente giudizio, (l'illegittimità della pretesa del
(d'ora in poi il ) e della Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Con ad escutere in proprio danno le polizze meglio individuate in epigrafe emesse da a pagina10 di 22 garanzia del non corretto espletamento delle n. 230 spedizioni di rifiuti (CER 19.12.12.) di cui è causa, stante:
(a) la mancanza delle condizioni, formali, sostanziali e giuridiche per la loro attivazione. Viene sollevata, inoltre, (b) exceptio doli generalis, in quanto si deduce un comportamento gravemente doloso o colposo del soggetto in cui favore la garanzia fu stipulata.
Deve inoltre premettersi che le vicende penali, seppur offrono uno spaccato illustrativo della vicenda sostanziale, non incidono grandemente sulla decisione. Ed infatti, siano o meno confermate le imputazioni elevate nei confronti del l.r. della società attrice e di altri soggetti, appare evidente che la condotta degli enti pubblici, a fronte della presa di posizione dello stato di destinazione dei rifiuti non avrebbe potuto esser diversa.
Quanto sostenuto emerge in primo luogo dalle decisioni del giudice amministrativo di cui si è detto, ed in secondo luogo dalla normativa europea che ne disciplina l'operazione.
Al fine di individuare - stando alle premesse di cui alle polizze ed alle disposizioni del Regolamento -- il momento in cui le polizze fideiussorie possono essere escusse, occorre aver riguardo alle sue stesse disposizioni ed in particolare all'articolo 25 (oggetto di testuale richiamo nell'art. 1, comma 1) a norma del quale “: Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o ricuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine,
l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.
Quanto al primo elemento della proposizione attorea (illegittimità) la difesa di parte attrice sostiene – pro domo sua - che debba farsi richiamo alla nota della CP_4
n. 2020.5783 del 03.12.2020 con la quale si afferma la natura non pericolosa del
[...] rifiuto e la legittimità dell'intero procedimento di esportazione;
alla nota del 09.12.2020 con cui si ribadiscono le motivazioni espresse in relazione alla natura non pericolosa e non Part urbana dei rifiuti CER 19.12.12, anche se – in asserita contraddizione -- si ordina alla il reimpatrio entro novanta giorni;
alla nota del 17.12.2020 con la quale la medesima CP_4
pagina11 di 22 pur disconoscendo la natura illecita e pericolosa dei rifiuti, ne ordina il loro CP_4 rimpatrio alla luce delle richieste tunisine, fondate sulla natura illecita della spedizione
(art. 9 Convenzione Basilea come da nota riportata in calce a mezzo mail del sig.
; alla nota della del 29.12.2020 con cui si chiede Persona_3 Controparte_4 alle autorità tunisine il rilascio di eventuali analisi di caratterizzazioni e si chiede la garanzia del contraddittorio;
alla nota del 12.01.2021 con la quale la Controparte_4 ammette che “allo stato non risulta accertata una spedizione illegale per fatto del notificatore;
ed il riconoscimento che le autorità si sono espressamente rifiutate di caratterizzare ed CP_13 analizzare i rifiuti” e per quant'altro evidenziato nella parte in svolgimento del processo, e quant'altra corrispondenza e note orientate tutte nel medesimo senso, che si richiamano per relationem.
Ritiene in tal modo l'attrice, con la produzione documentale sopra individuata, di aver quindi abbondantemente dimostrato l'inesistenza del diritto di escutere le polizze Con sottoscritte con la Compagnia in favore del . Dai documenti depositati (che CP_2 individua e identifica negli allegati 120,3,5,132,116,144) si dimostrerebbe come l'attivazione delle polizze fosse stata già avviata dalle convenute parti pubbliche al momento della proposizione della domanda senza che ve ne fossero le ragioni legittimanti.
Solleva, inoltre, exceptio doli generalis, nei confronti della parte pubblica, che con il suo comportamento gravemente colposo nell'individuazione dell'autorità responsabile del
Paese di smaltimento, avrebbe indotto in errore l'attrice e causato, in buona sostanza, il fallimento della stessa.
In realtà nessuna delle affermazioni sopra citate è fondata.
Al momento della proposizione della domanda giudiziale 12.03.2021, il – unico CP_2 beneficiario della polizza – non aveva ancora disposto alcunché in relazione all'escussione della polizza, né le affermazioni svolte sul punto nella corrispondenza stragiudiziale da parte della dimostrano il contrario. Controparte_4
Questo profilo, ( se al momento della proposizione della domanda giudiziale fosse o meno state escusse le polizze fideiussorie) non dev'esser sovra stimato, in quanto nulla vieta la proposizione di una domanda di accertamento negativo, nell'eventualità che una determinata circostanza si verifichi.
Vieppiù, in ordine all'illegittimità dell'azione amministrativa con la quale si è Part ordinato alla attrice di provvedere al reimpatrio occorre – in realtà – procedere pagina12 di 22 dall'accertamento giurisdizionale (o meglio dire dagli accertamenti giurisdizionali) che costituiscono la premessa della presente controversia: ciò in quanto, attivata dalla nota della che la metteva a parte del vizio relativo alla spedizione, per come Controparte_4 Part denunciato e contestato dalle autorità ha promosso anche ricorso al TAR CP_13
CAMPANIA in data 09.01.2021, impugnando – fra le altre - la nota Regione Campania
U.O.D. 50.17.09 ed altre connesse e consequenziali con le quali si comunicava l'obbligo Part della ditta di ripresa dei rifiuti ed il loro relativo trasporto nell'originario sito di provenienza in Italia, il tutto da effettuare con ogni urgenza. Questo ricorso è stato definitivamente dichiarato inammissibile con pronuncia definitoria del TAR Napoli in sede di merito n. 834/2021, che - per le ovvie ragioni rappresentate in sentenza - ha pronunciato il difetto assoluto di giurisdizione della autorità giudiziaria italiana: in sintesi,
i provvedimenti dell'ente regionale dovevano ritenersi legittimi, non potendosi ravvisare una pretesa soggettiva alla conclusione positiva su di un negoziato internazionale finalizzato alla risoluzione della contestata movimentazione transfrontaliera di rifiuti non sussistendo – di conseguenza – la correlata e logicamente antecedente pretesa all'attivazione ed alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento che aveva inteso sollecitare parte ricorrente” (vedi anche
l'ordinanza del Consiglio di Stato del 26.02.2021) che, condividendo l'impianto motivazionale della pronuncia appellata (sentenza n. l834/2021) rigettava il ricorso. Altre pronunce amministrative originate dai ricorsi e dalle declinatorie di competenza, sono tutte nel medesimo senso: in tutti i giudizi promossi dalla S.R.A. davanti al Giudice della legittimità dell'agire amministrativo non vi è alcuna pronuncia giudiziaria che abbia accertato e individuato una pur minima forma di responsabilità a carico della in Controparte_4 ordine alla spedizione transfrontaliera di che trattasi.
Ove non voglia individuarsi nella presente azione una inammissibile duplicazione della domanda ( in termini sostanziali, non formali) in maniera definitiva ed irretrattabile l'articolo 9 comma 2 della Convenzione di Basilea statuisce espressamente che:” nel caso di movimento di rifiuti considerato illecito a causa di comportamento del produttore ed esportatore lo stato di esportazione provvede (imperativo) al reimpatrio o ad eliminarli, ove il reimpatrio non sia possibile”.
Sulla base di quanto riscontrato ed accertato dal giudice amministrativo, la reimportazione dei rifiuti nello Stato di provenienza ad opera dell'esportatore (o in caso di sua mancanza ad opera dello stato membro di esportazione) appare reggersi su congruenti presupposti di fatto rappresentati oggettivamente dall'impossibilità di portare a termine il movimento transfrontaliero dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della
Convenzione di Basilea, validandosi in tal modo l'attività amministrativa della CP_4
pagina13 di 22 Campania Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.
Nella rappresentazione processuale la difesa di parte attrice ha comprensibilmente omesso di dare adeguato riscontro al giudicato esterno sul punto della legittimità dell'azione amministrativa;
questo accertamento vincola la pronuncia che viene richiesta al giudice civile che - non si comprende – in quale modo possa legittimamente sovrapporre la propria valutazione alla valutazione dell'unica autorità giurisdizionale competente a sindacare la legittimità dell'azione amministrativa.
Le stesse Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione - con l'ordinanza n. 27174 del 15.09.2022 - hanno precisato che gli atti della impugnati Controparte_4 dalla S.R.A innanzi al TAR sono collegati da un nesso di presupposizione necessaria in senso tecnico procedimentale con l'atto iure imperii emanato dal Ministero degli Affari
Esteri della Tunisia, che obbligava a reimportare i rifiuti, costituendo il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi provvedimenti regionali, meramente consequenziali.
Dice l'autorità giurisdizionale: “Poiché il giudice amministrativo non poteva sindacare il diniego di autorizzazione dell'autorità SI, e poiché le determinazioni della erano Controparte_4 da esso vincolate nel contenuto all'obbligo di disporre la reimportazione dei rifiuti, l'impugnazione Part di queste ultime, proposta dalla , risultava in sostanza infondata.
Il giudice di legittimità, coinvolto in uno al Consiglio di Stato nella vicenda, ha quindi precisato che lo stato estero aveva certo diritto di rifiutare l'ingresso sul proprio Part territorio dei rifiuti spediti da , e che la ditta attrice, se avesse voluto contestarne la pratica attuazione, avrebbe dovuto promuovere i necessari passi giurisdizionali dinanzi alla autorità giudiziaria di quel Paese, secondo le sue regole, non pretendere che la ab externo, o l'amministrazione statale si opponessero alla Controparte_4 determinazione dello stato estero sovrano.
L'impossibilità, quindi, di portare a termine il trasporto transfrontaliero per determinazione autoritativa ed insindacabile dell'autorità estera è stata la causa dell'obbligo di provvedere al reimpatrio e non incide nella fattispecie concreta di carattere civile la natura del rifiuto conferito, sia esso stato appartenente al codice legittimato (CER
19.12.12) ovvero sia stato inquinato dalla presenza di materiale diverso.
Una volta poi, disposto il reimpatrio dei rifiuti, ovvero, una volta preso atto dell'indisponibilità manifestata dalla società attrice a procedere al reimpatrio dei rifiuti, cade ogni possibilità di qualificare come abusiva l'escussione delle polizze, in quanto l'azione si qualifica legittimamente volta al recupero delle iniziative finanziarie per provvedere in pagina14 di 22 luogo della società esportatrice che si è rifiutata di procedere nei termini imposti dalla
Convenzione di Basilea in ragione della stipula dei contratti di garanzia de quo.
In ordine alla qualificazione delle garanzie sottoscritte dalla , CP_5 condizione per dare accesso alla valutazione circa la fondatezza dell'exceptio doli generalis, questa Sezione si è ampiamente occupata delle stesse e non ritiene il presente Tribunale discostarsi da quanto ampiamente spiegato, seppure in sede cautelare, dal giudice monocratico con l'ordinanza di rigetto n. 17146 del 13.09.2021 pronunciata nel giudizio
N.r.g. 15692/2021, confermata dal Collegio, investito del reclamo sull'ordinanza che Con precede. In sintesi: le garanzie prestate dalla sono certamente contratti autonomi di garanzia, in quanto dette polizze prevedono: 1) clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni;
2) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
3) un brevissimo termine entro cui effettuare il pagamento;
4) il difetto di altre previsioni dalle quali possa ricavarsi, a contrario la permanenza dell'accessorietà con il rapporto principale. Ricorrono quindi nella fattispecie tutti gli indici di riconoscimento per ritenere come le garanzie concesse dalla compagnia assicurativa di cui era beneficiario il non fossero CP_2 accessorie al contratto principale.
In ordine alla (contestata) mancata individuazione dell'autorità competente, in tesi originata dalla colpa in cui sarebbe incorsa la che è altro argomento Controparte_4 forte utilizzato dalla società per far ricadere la responsabilità dell'accaduto sull'ente autorizzante. In realtà, il trasporto transfrontaliero di rifiuti si fonda normativamente sull'iniziativa e sulla responsabilità del notificatore produttore, inquadrandolo come il vero protagonista e responsabile del procedimento per tutta la durata della spedizione, non solo dal punto di vista fattuale ma anche dal punto di vista amministrativo. E' il produttore notificatore a preparare tutti i documenti ed a fornire le informazioni previste dal regolamento CE 1013/2006 e dalla Convenzione di Basilea ad effettuare tutte le verifiche. L'obbligo di verifica incombe in sostanza su di lui, intervenendo l'autorizzazione del Paese di esportazione a validare ab externo l'operazione, sempre sulla scorta della veridicità e completezza delle informazioni e delle assicurazioni fornite e verificando personalmente – il notificatore produttore - l'idoneità dell'impianto di destinazione per lo smaltimento dei rifiuti. Fra le informazioni che il notificatore produttore è tenuto a fornire alla notifica, oltre al motivo dell'esportazione, nome dell'esportatore e del produttore, eliminatore e luogo dell'eliminazione e Paese di esportazione, vi è anche l'individuazione dell'autorità competente del Paese di importazione con assicurazione ed impegno di responsabilità nei confronti della PA circa l'esattezza delle informazioni e dell'esistenza di impianti idonei allo smaltimento.
pagina15 di 22 Sono state le informazioni rilasciate e corredate da garanzia ex D.P.R. 445/2000 allegate al dossier documentale ad indurre la a rilasciare Controparte_4
l'autorizzazione alla spedizione sulla base di quanto doverosamente rappresentato. E non può adesso la società, che quelle informazioni ha fornito, addebitare all'atto amministrativo abilitante la causa di quanto avvenuto. A termini della comunicazione dell'autorità SI ( ed a giustificazione della sua richiesta di reimpatrio) si è invece preso atto dell'evidenza – rappresentata dall'autorità estera e sulla quale non ha giurisdizione o potere di giudizio il presente tribunale - che:
a) l'impianto di smaltimento non disponeva oggettivamente Parte_6 di risorse umane e tecnologiche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti trasportati Part dall'azienda italiana e che i documenti ad essa relativi sono stati oggetto di manipolazioni o falsificazioni;
b) l'autorità competente di destinazione, che il notificatore aveva individuato in
[...] di cui al punto 8, non era in realtà competente, come successivamente emerso, ed CP_14
è stata questa erronea individuazione la causa delle conseguenze poi verificatesi.
c) Una volta accertata l'impossibilità di sindacare ab externo e dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane quanto riscontrato dalle autorità del Paese , altra alternativa CP_10 non residuava che disporre il rimpatrio dei rifiuti. E sotto questo punto di vista, quanto verificatosi in quel Paese circa il riscontro della falsità dell'autorizzazione alla spedizione attribuita alla NG ( circostanza questa che ha portato in quel Paese all'apertura del processo penale ed agli arresti di funzionari ed addetti) sono elementi che in questa sede devono esser considerati come dati oggettivi, e nulla tolgono e nulla aggiungono all'unico comportamento della attrice, che ne sarebbe dovuto conseguire: rimpatriare subito i rifiuti e procedere al loro smaltimento. Come possa ribaltarsi la realtà individuando nell'autorità amministrativa regionale la responsabile delle false/cattive informazioni e garanzie assunte, non si comprende allo stato dell'arte.
Quindi tutte le questioni agitate dalle parti private in ordine alla qualità ed alla natura dei rifiuti esportati, come in relazione alla mancata pretesa alla loro caratterizzazione, come in relazione alla (fatto sopravvenuto) violazione dei sigilli riscontrata in esito al reimpatrio forzato degli stessi appaiono quindi fuori quadro rispetto all'accertamento del diritto azionato dalla parte attrice. Questo in quanto, lo si ripete, non
è stata la qualità dei rifiuti, o meglio la non appartenenza degli stessi al codice CER
19.12.12 esportati a determinare lo stato esterno a chiedere il rispetto della Convenzione:
l'elemento decisivo, ( al netto delle falsificazioni dei documenti cui certamente è estranea la parte attrice) che ha indotto alla reazione dello stato arabo è stato il riscontro pagina16 di 22 dell'inidoneità dell'impianto di Sousse a provvedere al loro smaltimento, quale che fosse il codice rifiuti trasmessole ed ad orientare lo stato di smaltimento alla pretesa al rispetto della Convenzione di Basilea. L'accertamento compiuto dallo stato estero su questa idoneità dev'esser considerato un dato oggettivo, ed un fatto incontestabile in questo giudizio da parte dello scrivente.
Neanche è vero esser stata dimostrato, civilisticamente, che la responsabilità circa il cattivo esito della spedizione origini da comportamenti del , come si avrà modo CP_2 di riscontrare. L'amministrazione statale era oggettivamente del tutto estranea alla vicenda circa le concrete modalità di attuazione dell'esportazione dei rifiuti. La normativa richiamata non prevede un intervento statuale in ordine alla fattispecie concreta, e le comunicazioni operate durante il corso dell'operazione da e per la Regione non hanno valenza di coinvolgimento o di avallo dell'amministrazione statale all' esportazione ed al suo nefasto esito. Del resto, le clausole dei contratti di garanzia autonoma sottoscritte dimostravano l'escutibilità delle garanzie autonome solo al momento del reimpatrio dei rifiuti in Italia potevano esser azionate solo al momento del loro rientro in Italia, circostanza che, al momento della proposizione del presente giudizio, non si era ancora verificata.
Il tutto viene sostenuto al netto dell'evidenza che agli atti di causa apparrebbe, se Part del caso, esservi un elemento indiziario inverso della consapevolezza da parte di del carattere irregolare della trasmissione;
evidenzia correttamente la difesa dell'amministrazione che di questo carattere irregolare sembrerebbe esser pienamente consapevole la stessa attrice giusta la PEC del 11.03.2020 ( si noti la data) trasmessa alla con la quale è stata comunicata un'apposita integrazione del contratto del CP_4
30.09.2019 intercorso con la PL ( punto 2.5) con la quale si conviene che la ditta deputata allo smaltimento “…. provvederà al recupero e/o smaltimento di un'eventuale non Part conformità dei rifiuti spediti, previo accordo commerciale con la che si farà carico di tutte le spese” così come riportato nell'articolo 24 al paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1013/2006.
Il carattere – tuttavia – sottile della presunzione che ne origina viene lasciato alla prudente valutazione dell'interprete, e quanto riscontrato nella presente motivazione consente in ogni caso di prescinderne.
Quanto all'articolo 24, cita contestualmente: quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate. Che è quanto avvenuto nella fattispecie, posto che l'autorità SI, ha individuato una spedizione illegale e ne ha informato prontamente l'autorità italiana con la nota del 3.12.2020 acquisita il successivo 09.12.2020, e queste circostanze imponevano alla l'emissione dell'atto di ritiro contestato e poi ai passi Controparte_4
pagina17 di 22 operati presso la ditta esportatrice per il recupero, e stante l'indisponibilità di questa, a provvedervi in autonomia. Ed infatti, l'articolo 9 comma 8 del Reg. Ce 1013/2006 stabilisce che “le autorità competenti interessate, revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che: la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;
c) i rifiuti non sono recuperati, o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
d) i rifiuti saranno, sono stati spediti, secondo modalità non conformi alle informazioni fornite o allegate ai documenti di notifica e movimento.
Quanto detto in ordine alla posizione dell'attrice, dovrebbe chiudere ogni Con contestazione svolta in adesione anche dalla compagnia di assicurazioni : ed in effetti le ragioni per le quali la compagnia intendere sostenere le argomentazioni della ditta attrice, (comprensibili nell'ottica defensionale della stessa e dei suoi interessi ) a sostegno dell'insussistenza del diritto del beneficiario delle polizze di avvalersi delle polizze fideiussorie meglio individuate in atti, non riescono a superare quanto evidenziato in precedenza. Men che meno trova oggettivo riscontro, allo stato dell'arte, un comportamento gravemente doloso o colposo del soggetto in cui favore la garanzia fu stipulata,
Con Né le argomentazioni sollevate da a giustificazione della propria esclusiva posizione, ovvero la sostenuta l'invalidità della garanzia concessa all'operazione (in quanto viziato il consenso dell'assicuratrice in ragione dagli (asseriti) errori compiuti dall'amministrazione circa la rappresentazione della regolarità dello smaltimento C all'estero) possono trovare accoglimento nella fattispecie. TE afferma esser chiaro che”
ha prestato le polizze sull'esclusivo presupposto che l'autorizzazione alla spedizione
[...] transfrontaliera fosse idonea a consentire il successivo smaltimento del rifiuto;
la Controparte_4 Part ha autorizzato alla spedizione anche sulla base della documentazione che le è stata fornita dalla Part Part Con stessa e, una volta ottenuta l'autorizzazione, ha richiesto ed ottenuto da le polizze oggetto del presente provvedimento” (cfr. conclusionale S.r.A. n.d.r.). Ma quanto sostenuto non può oggettivamente esser fondato, per la semplice evidenza, (come rettamente rilevato dalla difesa dell'avvocatura generale dello stato) che l'emissione delle polizze del
6.4.2020 (polizza n. 01.000044259) e del 30.06.2020 (polizza n. 01.000046113) è in entrambi i casi antecedente alla determinazione della (D.D. n. 153 del 08.07.2020) Controparte_4 per il trasporto di 6.000,00 tns/12.0000 tns di rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12 generati in differenziazione dei rifiuti urbani da inviare in operazione di ulteriore recupero intermedio nell'impianto di trattamento con sede a Sousse. Parte_6
Ed essendo antecedenti le polizze all'emissione dell'autorizzazione regionale, riesce difficile sostenere che detto provvedimento sia stato determinante del consenso, all'emissione della garanzia autonoma da parte della Compagnia.
pagina18 di 22 Questa si era per forza determinata all'assunzione della garanzia, indipendentemente dalla posizione sulla spedizione assunta da parte della amministrazione pubblica, in ragione evidente del carattere evidentemente fruttuoso dell'impegno contrattuale, mentre la regolarità dell'autorizzazione amministrativa della non poteva – giocoforza – avere avuto influenza determinante del consenso. CP_4
Quanto detto chiude ogni indagine in ordine alla sussistenza dell'invalidità sostenuta dalla compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427, 1428 e ss. c.c.
Quanto evidenziato circa la ragione del fallimento della esportazione e smaltimento all'estero dei rifiuti, fa giustizia della (troppo spesso) agitata exceptio doli generalis seu presentis, variamente richiamata dalla società attrice, come dalla compagnia, a sostegno delle proprie domande. Si è detto che è stata l'inidoneità della struttura di destinazione allo smaltimento a convincere l'autorità SI a pretendere la reimportazione dei rifiuti.
L'eccezione sollevata ha, invece, ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Nessuna di queste condizioni appaiono ricorrere nella fattispecie, almeno allo stato dell'arte: peraltro, in materia di contratto autonomo di garanzia, - questa è la natura giuridica della garanzia assunta dalla Compagnia - non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Ed infatti, non sarebbe il caso di rammentare come il contratto autonomo di garanzia espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la sola funzione di tenere indenne il creditore ( ) dalle conseguenze del mancato adempimento della CP_2 prestazione gravante sul debitore principale ( società attrice), che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale pagina19 di 22 solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale ( fra le tante vedi Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2020,
n. 1186; Cass. Civ. 32720/2022, nonché Cass. Civ. 15216 del 12.09.2012 nella quale fattispecie, in parziale analogia alla causa presente la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'"exceptio doli" sollevata dal garante dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate ai sensi del Regolamento CE n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 al debitore principale, evidenziando che il dedotto legittimo affidamento di questi sulla regolarità dell'operazione doganale e sul diritto all'aiuto comunitario all'esportazione, fondato sul decorso di un lungo lasso di tempo dall'operazione prima della richiesta da parte dell'Amministrazione di produrre documentazione integrativa in ordine alla prova dell'avvenuta esportazione, e nonostante una precedente prassi che si accontentava di una prova documentale più limitata, investe le modalità di attuazione del rapporto principale con la conseguenza che non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Non appare fondata neanche l'eccezione subordinata riconvenzionale proposta da Con
circa l'insuperabilità dell'effettivo massimale delle garanzie, ( il complessivo importo di € 4.120.369,48) – sostenuta in ragione della riperimetrazione di esso massimale in relazione al computo operato rispetto ai n. 282 containers sbarcati in Tunisia -- in ragione dell'articolo 1 di ciascuna delle polizze, n. 01.000044259 del 06.04.2020 e n. 01.000046113 del 30.06.2020, rubricato - Limitazione della garanzia – che al secondo alinea espressamente prevede in entrambi i casi che “Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto”.
Con La compagnia dovrà quindi corrispondere integralmente ed immediatamente quanto richiestole dalle parti pubbliche, in ragione della assunzione della garanzia nei termini considerati.
Le ragioni che portano quindi al rigetto delle domande attoree, si riverberano sulle argomentazioni addotte dalla compagnia a sostegno delle domande della società di assicurazioni e riassicurazioni, onde ottenere di non esser coinvolta nella individuazione di un obbligo consequenziale al c.d. fallimento dell'esportazione e smaltimento transfrontaliero di rifiuti.
Sono rimaste definitivamente sconfessate le pretese di contrarietà a buona fede e l'abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; la pagina20 di 22 nullità e/o l'invalidità e/o l'inoperatività e/o l'inefficacia, e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113; −
l'annullamento delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 ai sensi degli artt. 1427, 1428 e ss. c.c.
Quanto alla pretesa perdita di efficacia delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e
01.000046113 per effetto del provvedimento assunto dalla Controparte_9 con Decreto Dirigenziale n. 174 del 19/5/2021 e di annullamento d'ufficio in
[...] autotutela dei Decreti Dirigenziali n. 46 del 14/4/2020 e n. 153 del 8/7/2020, vale appena la pena di evidenziare che la determinazione appare consequenziale ed obbligata al fallimento della procedura, e non incide, in ragione di quanto già evidenziato, Con sull'obbligazione di garanzia assunta dalla compagnia .
In ordine alla domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla compagnia nei confronti della società attrice. Appare necessario riconoscere che la stipula del contratto di garanzia da parte della compagnia, legittima l'esercizio del diritto di regresso nei confronti Con della stipulante: il diritto di origina espressamente dall'art. 5 delle Condizioni
Generali che rilevano nel rapporto tra stazione appaltante e garante in forza del quale il garante, nei limiti delle somme pagate è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, azioni verso il contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo: la stessa ha altresì il diritto di rivalsa verso il contraente per le somme pagate in forza della garanzia, e parimenti il diritto al regresso ed alla liberazione della garanzia stabilito dalle Condizioni che
Regolano il Rapporto tra Garante e Contraente. In particolare, l'art. 10 rubricato “rivalsa- surrogazione” prevede l'impegno del contraente a rimborsare a semplice richiesta del garante tutte le somme versate in favore del beneficiario con espressa rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione. Nello stesso senso, l'art. 12 prevede il diritto del garante di acquisire anche giudizialmente una somma pari al massimale di polizza per l'ipotesi di chiamata in garanzia del garante da parte della stazione appaltante.
Con Quanto precede documenta il diritto di il diritto ad essere manlevata da qualsivoglia somma la stessa dovesse versare in favore del AT o per esso in favore Part della e il conseguente obbligo di di restituire qualsivoglia somma Controparte_4 Con versata da in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113, con ogni conseguenza. Le superiori valutazioni assorbono le contestazioni e deduzioni sollevate dalle parti e consentono la definizione del presente giudizio. L'esito dello stesso, determina inoltre che le spese processuali, seguano la rispettiva soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi degli articolo 91 e segg. c.p.c. in proporzione al valore dichiarato della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, e – per quanto pagina21 di 22 riguarda S2C per l'inutile aggravio che la difesa della compagnia, con le prospettazioni svolte ha cagionato al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice unico, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 19103/2021:
A) Rigetta le domande principali e subordinate proposte dalla parte attrice S.R.A.
Sviluppo Ambientale, nei confronti del e della Controparte_1 ed ogni altra domanda, connessa e consequenziale alle prime, ivi Controparte_4 compresa quella relativa alla riforma delle spese dei giudizi cautelari azionati.
B) Rigetta le domande di accertamento dalla società attrice proposte nei confronti della Con
. ed ogni altra connessa e consequenziale. Con C) Rigetta le domande in adesione alla pretesa di parte attrice, proposte da nei confronti del e della ed ogni Controparte_1 Controparte_4 altra domanda principale tesa ad ottenere le declaratorie di contrarietà a buona fede ed abusività dell'escussione delle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e 01.000046113 operata dal;
la richiesta Controparte_2 declaratoria di nullità, invalidità, operatività e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'escussione delle polizze citate, ovvero l'annullamento della stessa ai sensi degli articoli 1427 e 1428 c.c.; la pretesa alla declaratoria di perdita di efficacia delle polizze per effetto dei provvedimenti di annullamento di ufficio in autotutela assunti dalla PT
, con esclusione di qualsivoglia limitazione della garanzia alla sola somma di €
[...]
4.120.369,48 ed ogni altra domanda connessa e consequenziale di cui alle citate conclusioni. Con D) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla compagnia nei confronti della società attrice ex art 5 delle Condizioni, riconoscendo il diritto della Pt_1 compagnia di esser surrogata, nei limiti delle somme pagate in favore del
[...]
già AT (ente garantito) o per esso in favore della Controparte_1 CP_4
in tutti i diritti ragioni ed azioni verso la ditta stipulante,
[...] Con E) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da nei confronti di Part
di accertamento dell'obbligazione dell'attrice di restituire qualsivoglia somma Con versata/versanda da in relazione alle polizze fideiussorie nn. 01.000044259 e
01.000046113, con ogni conseguenza.
F) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa delle convenute, e che liquida – in Controparte_1 Controparte_4 favore di ciascuna delle convenute – nella misura di € 64.138,00 oltre oneri riflessi. Con G) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal e dalla CP_2
che quantifica e liquida, – in favore di ciascuna delle convenute, nella Controparte_4 misura di € 64.138,00 oltre accessori di legge. nonché IVA e C.p.A. se dovuta.
Così deciso in Roma lì 01.02.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
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