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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°758 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, elett.te dom.ta, in Collesano, Viale V.zo Florio n. 54, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mariano Ferrarello, che la rappr.ta e difende. Appellante
CONTRO
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marcella Camarda, ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo,
Viale Del Fante n. 58/D.
Appellato
OGGETTO: spese mediche- infortunio sul lavoro
All'udienza del 13 marzo 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2523/2024, emessa il 24 aprile 2024, il Tribunale GL di
Palermo ha respinto il ricorso con il quale , deducendo di avere Parte_1 subito postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro patito il 26 novembre 2021 – cadendo per le scale presso la sede di lavoro e riportando trauma contusivo alla spalla sx - chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo, nella misura da accertarsi in corso di causa, negatole dall' CP_1
1 il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione di prova testimoniale, ha dato atto della sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'infortunio, nonché dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 5% non indennizzabile.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 3 luglio 2024, lamentando l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell'Infortunio - di importo pari ad e 578,50 - che ha reiterato in questa sede.
Sostiene di avere documentato l'esborso e di non avere potuto seguire il normale iter di rimborso di tali spese sanitare in quanto l' tenuto a coprirle, ha CP_1 sempre disconosciuto la configurazione del sinistro occorso quale infortunio sul lavoro.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 31 dicembre 2024, l contestando CP_1
l'avverso assunto per difetto di allegazione, avendo la formulato la domanda Pt_1 di rimborso solo nelle conclusioni del ricorso, senza alcuna indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa;
ne chiedeva, in subordine e nel merito, il rigetto eccependone l'infondatezza, in quanto trattasi di spese non di competenza dell'Istituto, ma, sussistendone i presupposti normativi, del così come previsto CP_2 dalla legge n. 833/78, restando a carico dell' soltanto quelle destinate CP_1 all'accertamento dei postumi residuati agli infortuni sul lavoro e alle m.p.. Senza attività istruttoria, la causa, all'udienza del 13 marzo 2025 è stata decisa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo in calce.
°°°°°
L'appello è infondato. Con il comma 5-bis1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall'intervento correttivo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,
è stato riconfermato espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
Tale diritto è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica sono senz'altro da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che il comma 2 dell'articolo 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
Con il citato intervento correttivo è stato chiarito che l' continua a essere CP_1
l'istituzione garante del diritto in questione. Infatti, l'ultima parte del predetto comma 5-bis precisa che l' svolge il CP_1 compito affidatogli dalla disposizione in esame e cioè quello di garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
2 La disposizione in esame ha risolto, quindi, le incertezze interpretative emerse a seguito dell'entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, oggi sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, e dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con riferimento al principio di gratuità delle prestazioni sanitarie per gli assistiti infatti, la suddetta norma ha confermato che CP_1
l' deve tenere gli infortunati e i tecnopatici indenni dalle spese connesse alle CP_1 prestazioni curative necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica e, pertanto, deve sostenere l'onere delle prestazioni stesse ove non siano già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall' CP_1
La norma in questione, pertanto, legittima il rimborso, da parte dell' , CP_1 delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti con la sola CP_1 condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell' CP_1 stesso ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa dell'assistito. Si tratta di un principio coerente con le indicazioni previste dal T.U.
n.1124/1965 agli artt.86 e segg. che impongono specifiche procedure per l'accertamento da parte dell' della necessità delle cure mediche, sia durante il CP_1 periodo di ITA che dopo la guarigione, ove vi siano postumi anche non indennizzabili.
In concreto, all'assoluta carenza di allegazione della ricorrente, che si è limitata a chiedere, nelle conclusioni di primo grado, il rimborso delle spese sanitarie sostenute, senza elencarle in ricorso e senza nulla dedurre in ordine alla necessità di sottoporsi a tali terapie per oltre 5 mesi successivi all'evento lesivo, si aggiunge l'omessa precisazione, quanto alle spese documentate dalle fatture prodotte (v. doc n.13), se trattasi di terapie riabilitative eseguite presso centri convenzionati o meno –
o, nel caso della visita ortopedica effettuata presso il nosocomio “ ” Persona_1 se tale controllo sia stato eseguito intra moenia - al fine di verificare se il relativo onere sia stato interamente sostenuto dalla ovvero le sia stato anche in parte Pt_1 rimborsato dal SSN.
Non risulta, in ogni caso, rispettato l'obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione all' ad effettuare tali cure, per ottenerne l'eventuale assenso ai fini CP_1 del rimborso ora rivendicato.
Con la motivazione su estesa la sentenza va, quindi, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti,
3 conferma la sentenza n. 2523/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 27 ottobre 2024 e pubblicata il 3.06.2024.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 247,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025. Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
4
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°758 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, elett.te dom.ta, in Collesano, Viale V.zo Florio n. 54, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mariano Ferrarello, che la rappr.ta e difende. Appellante
CONTRO
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marcella Camarda, ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo,
Viale Del Fante n. 58/D.
Appellato
OGGETTO: spese mediche- infortunio sul lavoro
All'udienza del 13 marzo 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2523/2024, emessa il 24 aprile 2024, il Tribunale GL di
Palermo ha respinto il ricorso con il quale , deducendo di avere Parte_1 subito postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro patito il 26 novembre 2021 – cadendo per le scale presso la sede di lavoro e riportando trauma contusivo alla spalla sx - chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo, nella misura da accertarsi in corso di causa, negatole dall' CP_1
1 il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione di prova testimoniale, ha dato atto della sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'infortunio, nonché dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 5% non indennizzabile.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 3 luglio 2024, lamentando l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell'Infortunio - di importo pari ad e 578,50 - che ha reiterato in questa sede.
Sostiene di avere documentato l'esborso e di non avere potuto seguire il normale iter di rimborso di tali spese sanitare in quanto l' tenuto a coprirle, ha CP_1 sempre disconosciuto la configurazione del sinistro occorso quale infortunio sul lavoro.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 31 dicembre 2024, l contestando CP_1
l'avverso assunto per difetto di allegazione, avendo la formulato la domanda Pt_1 di rimborso solo nelle conclusioni del ricorso, senza alcuna indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa;
ne chiedeva, in subordine e nel merito, il rigetto eccependone l'infondatezza, in quanto trattasi di spese non di competenza dell'Istituto, ma, sussistendone i presupposti normativi, del così come previsto CP_2 dalla legge n. 833/78, restando a carico dell' soltanto quelle destinate CP_1 all'accertamento dei postumi residuati agli infortuni sul lavoro e alle m.p.. Senza attività istruttoria, la causa, all'udienza del 13 marzo 2025 è stata decisa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo in calce.
°°°°°
L'appello è infondato. Con il comma 5-bis1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall'intervento correttivo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,
è stato riconfermato espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
Tale diritto è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica sono senz'altro da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che il comma 2 dell'articolo 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
Con il citato intervento correttivo è stato chiarito che l' continua a essere CP_1
l'istituzione garante del diritto in questione. Infatti, l'ultima parte del predetto comma 5-bis precisa che l' svolge il CP_1 compito affidatogli dalla disposizione in esame e cioè quello di garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
2 La disposizione in esame ha risolto, quindi, le incertezze interpretative emerse a seguito dell'entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, oggi sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, e dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con riferimento al principio di gratuità delle prestazioni sanitarie per gli assistiti infatti, la suddetta norma ha confermato che CP_1
l' deve tenere gli infortunati e i tecnopatici indenni dalle spese connesse alle CP_1 prestazioni curative necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica e, pertanto, deve sostenere l'onere delle prestazioni stesse ove non siano già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall' CP_1
La norma in questione, pertanto, legittima il rimborso, da parte dell' , CP_1 delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti con la sola CP_1 condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell' CP_1 stesso ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa dell'assistito. Si tratta di un principio coerente con le indicazioni previste dal T.U.
n.1124/1965 agli artt.86 e segg. che impongono specifiche procedure per l'accertamento da parte dell' della necessità delle cure mediche, sia durante il CP_1 periodo di ITA che dopo la guarigione, ove vi siano postumi anche non indennizzabili.
In concreto, all'assoluta carenza di allegazione della ricorrente, che si è limitata a chiedere, nelle conclusioni di primo grado, il rimborso delle spese sanitarie sostenute, senza elencarle in ricorso e senza nulla dedurre in ordine alla necessità di sottoporsi a tali terapie per oltre 5 mesi successivi all'evento lesivo, si aggiunge l'omessa precisazione, quanto alle spese documentate dalle fatture prodotte (v. doc n.13), se trattasi di terapie riabilitative eseguite presso centri convenzionati o meno –
o, nel caso della visita ortopedica effettuata presso il nosocomio “ ” Persona_1 se tale controllo sia stato eseguito intra moenia - al fine di verificare se il relativo onere sia stato interamente sostenuto dalla ovvero le sia stato anche in parte Pt_1 rimborsato dal SSN.
Non risulta, in ogni caso, rispettato l'obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione all' ad effettuare tali cure, per ottenerne l'eventuale assenso ai fini CP_1 del rimborso ora rivendicato.
Con la motivazione su estesa la sentenza va, quindi, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti,
3 conferma la sentenza n. 2523/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 27 ottobre 2024 e pubblicata il 3.06.2024.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 247,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025. Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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