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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2436/25 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2436/25 R.G.
ter cpc nel termine del giorno 25.11.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Turi del
Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, Parte_2
[... ______________ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Eboli n. 151/2025 R.B. Prev..
(Sa), Via 24 Maggio, n. 10;
Ricorrente Discusso nel termine e del 25.11.2025 con scambio di note scritte
, in persona Controparte_1 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Deposito minuta Per_1
_________________ Fiumicino, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 2436/25 R.G. Della Corte c/o pag. 1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.04.2025 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2025 00002989 17 000, notificato dall' in data CP_1
31.03.2025, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.373,22 per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la Gestione Commercianti, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell' al rimborso delle spese di CP_1
lite, eccependo: 1) l'inesistenza e/o nullità della notifica a pec non risultante da pubblici registri;
2) la nullità e/o illegittimità dell'avviso per insufficiente indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni;
3)
l'omessa notifica dell'atto prodromico;
4) l'intervenuta prescrizione;
5)
l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali anno 2020 a seguito della cd. rottamazione quater.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc:
Giudizio n. 2436/25 R.G. Della Corte c/o pag. 2 CP_1 indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica a indirizzo pec non risultante da pubblici registri. Invero,
l'indirizzo pec risulta dalla stessa visura Email_1
camerale aggiornata, come documentato dal resistente (cfr. all. nn. CP_1
1-3 del fascicolo telematico di parte resistente. In ogni caso, nell'ipotesi in oggetto, potrebbe, al più, configurarsi (secondo le non condivisibili prospettazioni di parte ricorrente) una ipotesi di nullità della notifica, dal momento che l'indirizzo pec è, comunque, riferibile alla persona dell'odierno ricorrente: come tale, il vizio lamentato sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, III comma, cpc, giacché l'interessato è venuto a conoscenza dell'atto e ha proposto tempestiva impugnazione.
In proposito, va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte: “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica (Cass. sentenza n. 24329/2024).
Egualmente va disattesa l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico rispetto all'avviso di addebito impugnato. Infatti,
l'avviso impugnato è il primo atto formato dall' , col Parte_3
quale lo stesso ha azionato il recupero delle contribuzioni previdenziali
Giudizio n. 2436/25 R.G. Della Corte c/o pag. 3 CP_1 omesse.
Va disattesa, poi, l'eccezione di intervenuta prescrizione. In effetti, i contributi previdenziali omessi attengono all'annualità 2020 e, quindi, risulta per tabulas la mancata decorrenza del termine di prescrizione
(come ampiamente noto, quinquennale), dal momento che la notifica dell'avviso impugnato è avvenuta in data 27.03.2025.
Inoltre, è destituita di fondamento anche l'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'avviso per insufficiente indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni. Infatti, tali accessori sono chiaramente indicati nell'avviso di addebito impugnato, come si evince dalla lettura dello stesso, con il richiamo alla normativa applicabile, cioè l'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000: peraltro, sono riportati solo le sanzioni civili, non gli interessi, calcolati in base ai parametri indicati dalla suddetta normativa.
Infine, è infondata anche l'ultima eccezione sollevata dal ricorrente, relativa all'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali anno
2020 a seguito della cd. rottamazione quater. Invero, come fondatamente evidenziato dall' previdenziale e come evincesi CP_1
dalla documentazione allegata dallo stesso ricorrente (cfr. all. nn. 3 e 4),
“L'avviso n. 400 2025 00002989 17 000, nello specifico, è relativo ai contributi a percentuale dovuti per l'anno 2020, che non è stato oggetto di stralcio o sgravio, né vi sono stati pagamenti o rateizzazioni, mentre la rottamazione quater a cui il ricorrente sostiene di aver aderito afferisce altri ruoli, come desumibile dalla mera lettura della documentazione agli atti, e posto che l'accertamento da cui è scaturito
l'avviso di addebito impugnato è successivo alla adesione alla definizione agevolata, dalla quale emerge vieppiù l'originaria omissione contributiva.
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Si ribadisce, da ultimo, che l'eccezione di pagamento, connessa all'adesione alla c.d. rottamazione quater è del tutto infondata atteso
Giudizio n. 2436/25 R.G. Della Corte c/o pag. 4 CP_1 che la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2020, mai corrisposta, non è stata oggetto della definizione, che ha riguardato, unicamente la contribuzione fissa;
non a caso l'accertamento e l'avviso di addebito sono stati emessi in epoca successiva all'adesione” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 2 e 5).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali CP_1
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_1
11.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2436/25 R.G. Della Corte c/o pag. 5 CP_1