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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 374/21
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 374/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del giorno 5 febbraio 2025 e promossa
d a
OGGETTO: (P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
Bancari (deposito persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in bancario, cassette di via Vittorio Veneto n° 119, sicurezza, apertura di rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Auletta del Foro di Como (C.F. credito bancario)
), con elezione di domicilio in Brescia, presso lo CodiceFiscale_1 Codice: 140041 studio dell'avv. Mario Gorlani (C.F. ) in via C.F._2
Romanino n. 16.
APPELLANTE
c o n t r o (C.F. , via Daverio n. 6, Milano, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del del Consiglio d'Amministrazione e suo legale CP_2
rappresentante sig. ( Controparte_3 Controparte_3 [...]
), nata a [...] il [...], C.F._3 CP_4
( ), nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_4
( ), tutti Controparte_5 CodiceFiscale_5
residenti in [...],
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Murdolo del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso l'avv. CodiceFiscale_6
Francesco Braga, in via Vittorio Emanuele II, n. 60, Brescia (C.F.
[...]
) C.F._7
APPELLATA
E con l'intervento di
(C.F. , con sede legale in 31015 Controparte_6 P.IVA_3
Conegliano (TV) alla Via v. Alfieri n.1, e per essa quale mandataria, la
(C.F. P.I. , con sede Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5
sociale in Roma alla Via Ostiense n.131/L, in persona del Dott.
[...]
(C.F. ), esclusivamente nella Controparte_8 C.F._8
qualità di procuratore speciale,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata C.F._9
in Via Pietro Cossa 2, 20122, Milano, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato
INTERVENUTA In punto: appello a sentenza del Tribunale Civile di Bergamo, III Sez., n.
426/2021, pubblicata il 06.03.2021
CONCLUSIONI: Come da richiesta congiunta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 426/2021, pubblicata il 06.03.2021, il Tribunale di
Bergamo revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti in solido a pagare alla opposta la somma di € 137.030,99, oltre a interessi, rigettava le altre domande e istanze delle parti, condannava le parti in solido al pagamento delle spese della CTU, compensava integralmente le spese tra le parti della fase di opposizione e lasciava le spese del giudizio monitorio a carico dell'opposta.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, in via
[...]
principale, rigettarsi l'opposizione proposta ex adverso e confermare il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, condannarsi gli appellati al pagamento quantomeno dell'importo di € 245.932,62, oltre interessi legali ex art. 1284 IV co. c.c. dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo.
Si costituivano in giudizio le , , CP_1 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché
formulando un motivo di appello incidentale.
Nel corso del giudizio interveniva e per essa quale Controparte_6 mandataria, la quale cessionaria dei crediti della Controparte_7
Banca appellante, facendo proprie le richieste di quest'ultima.
Con gli atti depositati telematicamente il 17 gennaio e il 23 gennaio 2025
le parti davano atto che la vertenza era stata conciliata e depositavano le rispettive rinunce agli atti e le relative accettazioni e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno dichiarato con atto sottoscritto di volere rinunciare agli atti del presente giudizio e di accettare la rinuncia.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione. P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
-dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 374/21
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 374/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del giorno 5 febbraio 2025 e promossa
d a
OGGETTO: (P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
Bancari (deposito persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in bancario, cassette di via Vittorio Veneto n° 119, sicurezza, apertura di rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Auletta del Foro di Como (C.F. credito bancario)
), con elezione di domicilio in Brescia, presso lo CodiceFiscale_1 Codice: 140041 studio dell'avv. Mario Gorlani (C.F. ) in via C.F._2
Romanino n. 16.
APPELLANTE
c o n t r o (C.F. , via Daverio n. 6, Milano, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del del Consiglio d'Amministrazione e suo legale CP_2
rappresentante sig. ( Controparte_3 Controparte_3 [...]
), nata a [...] il [...], C.F._3 CP_4
( ), nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_4
( ), tutti Controparte_5 CodiceFiscale_5
residenti in [...],
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Murdolo del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso l'avv. CodiceFiscale_6
Francesco Braga, in via Vittorio Emanuele II, n. 60, Brescia (C.F.
[...]
) C.F._7
APPELLATA
E con l'intervento di
(C.F. , con sede legale in 31015 Controparte_6 P.IVA_3
Conegliano (TV) alla Via v. Alfieri n.1, e per essa quale mandataria, la
(C.F. P.I. , con sede Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5
sociale in Roma alla Via Ostiense n.131/L, in persona del Dott.
[...]
(C.F. ), esclusivamente nella Controparte_8 C.F._8
qualità di procuratore speciale,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata C.F._9
in Via Pietro Cossa 2, 20122, Milano, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato
INTERVENUTA In punto: appello a sentenza del Tribunale Civile di Bergamo, III Sez., n.
426/2021, pubblicata il 06.03.2021
CONCLUSIONI: Come da richiesta congiunta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 426/2021, pubblicata il 06.03.2021, il Tribunale di
Bergamo revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti in solido a pagare alla opposta la somma di € 137.030,99, oltre a interessi, rigettava le altre domande e istanze delle parti, condannava le parti in solido al pagamento delle spese della CTU, compensava integralmente le spese tra le parti della fase di opposizione e lasciava le spese del giudizio monitorio a carico dell'opposta.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, in via
[...]
principale, rigettarsi l'opposizione proposta ex adverso e confermare il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, condannarsi gli appellati al pagamento quantomeno dell'importo di € 245.932,62, oltre interessi legali ex art. 1284 IV co. c.c. dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo.
Si costituivano in giudizio le , , CP_1 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché
formulando un motivo di appello incidentale.
Nel corso del giudizio interveniva e per essa quale Controparte_6 mandataria, la quale cessionaria dei crediti della Controparte_7
Banca appellante, facendo proprie le richieste di quest'ultima.
Con gli atti depositati telematicamente il 17 gennaio e il 23 gennaio 2025
le parti davano atto che la vertenza era stata conciliata e depositavano le rispettive rinunce agli atti e le relative accettazioni e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno dichiarato con atto sottoscritto di volere rinunciare agli atti del presente giudizio e di accettare la rinuncia.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione. P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
-dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli