CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2025, n. 38909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38909 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AJ RD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2025 della Corte di appello di Potenza letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di AJ RD in relazione alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 4 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2018, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato in otto anni di reclusione la pena irrogata all'imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 81 cod. pen. -73 d.P.R. n. 309 del 90, commessi in Padova e Lecce tra l'ottobre e il novembre 1998. In particolare, la Corte di appello ha escluso il carattere di novità della prova offerta, consistente nella certificazione rilasciata dall'ospedale di Valona, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38909 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2025 attestante il ricovero dello AJ dal 18 ottobre al primo dicembre 1998 e nella certificazione rilasciata dal mune di Padova, attestante l'assenza di residenza Au, ) anagrafica di soggetto corrispondente agli alias attribuiti all'istante, che dovrebbe provare l'errore di identificazione dall'autore dei reati per cui vi è stata condanna, rilevando che si tratta di un tema di prova già oggetto delle sentenze di merito, che avevano ritenuto superate dalle dichiarazioni dell'operante, che aveva seguito le indagini e identificato in udienza lo AJ, le criticità evidenziate dalla difesa dell'imputato, anche oggetto di indagini difensive. La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che la certificazione sanitaria prodotta è riferita a tale RD KE AJ nato il [...], soggetto diverso dal ricorrente, stante il doppio nome e la mancata indicazione del luogo di nascita. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di AJ RD, che ne chiedono l'annullamento per violazione degli artt. 125, 630 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato negato il carattere di novità del certificato di ricovero del ricorrente presso l'ospedale di Valona nel periodo in cui furono commessi i reati contestatigli, erroneamente ritenuto riferibile a soggetto diverso dal ricorrente. Si denuncia l'apparenza della motivazione poiché il certificato, nonostante la mancata indicazione del luogo di nascita, si riferisce proprio a AJ RD, nato a Valona il [...], in [...] la difesa aveva richiesto tutta la documentazione sanitaria riferibile al ricorrente;
la Corte di appello ha, inoltre, illogicamente effettuato apprezzamenti di merito propri della fase processuale successiva sulla rilevanza probatoria della documentazione prodotta e ha errato sia nel leggere il nome indicato nel certificato, sia nel non rilevare che il nome KE non è altro che il nome del padre del ricorrente: ne discende che la prova nuova dimostra che il compendio probatorio originario non è più idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità. Analoghe censure merita la valutazione relativa alle altre prove documentali prodotte, acquisite nei giudizi di merito, ma non valutate, atteso che, pur essendo stato documentato che il ricorrente non era mai stato residente in [...], indicato quale luogo di residenza stabile in Italia, i giudici avevano ritenuto la questione superata dalla presenza di più alias e di errori relativi alle corrette generalità del ricorrente. Al fine di fugare ogni dubbio sul punto sono state estese le ricerche a tutti gli alias, anche fuori dal comune di Padova, dalle quali è emerso che lo AJ non risulta censito in Italia nel periodo in cui sarebbero stati commessi i reati ascrittigli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. In primo luogo, va evidenziata l'erronea indicazione del nome dell'imputato, indicato dalla difesa nel ricorso come ZY RD e nell'ordinanza come AJ RD, mentre le sentenze di merito e la sentenza emessa da questa Corte (Sez. 4, n. 36009 del 17/04/2018), che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 04/05/2016, si riferiscono a KA DR. La divergenza genera e perpetua la dedotta confusione sull'identificazione dell'imputato, tema centrale posto dal ricorso, ma affatto nuovo perché proposto, esaminato e respinto sin dal primo grado ed anche in sede di legittimità, trascurando che nel giudizio di appello si dava atto che le esatte generalità dello ZY erano tratte dal passaporto del ricorrente, il cui nome corretto è RI. 1.2. Già questa Corte aveva dichiarato infondato il motivo con il quale si contestava l'identificazione del ricorrente quale utilizzatore delle utenze intercettate, le cui risultanze erano state valutate ai fini dell'affermazione di responsabilità; era stato, altresì, ritenuto infondato il motivo con il quale si facevano rilevare contraddizioni sulle esatte generalità del ricorrente, evidenziando che gli operanti davano atto di averlo sottoposto a vari servizi di osservazione e di averne effettuato il riconoscimento fotografico in base alla fototessera del documento di espatrio presente agli atti di ufficio. In particolare, questa Corte aveva precisato che nella sentenza di appello si sottolineava che l'incertezza sulle esatte generalità (non sulla corretta identificazione) dell'imputato era alimentata dallo stesso ricorrente, che aveva in uso diverse utenze cellulari italiane intestate a KA o KA AN o DR, ed era stata esaminata anche la questione relativa alla contestazione dei dati forniti dall'ufficio anagrafico del emune di Padova circa il luogo di residenza, dell'imputato, riconducendo il contrasto dedotto dalla difesa solo all'equivoco sulle corrette generalità dell'imputato. Si evidenziava, pertanto, che l'identificazione del ricorrente era basata sul riconoscimento della voce e sull'utilizzo nel corso delle conversazioni intercettate del soprannome Adi o Ad/ il IO, di cui avevano riferito gli operanti, sui servizi di osservazione, sul riconoscimento fotografico e sul contenuto individualizzante delle conversazioni di Ad/ il IO (su utenza intestata allo ZY) alla stregua della corrispondenza del soprannome all'identità dello ZY, verificata dagli operanti, rimarcando che elementi di segno contrario non erano stati apportati dalle indagini difensive, concentratesi su mere discrasie relative alle corrette 3 generalità dell'imputato, senza contestare i modi in cui si era pervenuti all'identificazione (pag. 12-13 sentenza n. 36009/18). 2. Alla luce di tali osservazioni e delle precisazioni contenute nelle sentenze di merito circa le modalità ed i numerosi servizi di osservazione svolti per identificare l'imputato, non risulta affatto illogica la valutazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla novità del tema posto ed alla natura di prova "nuova" del documento sanitario prodotto, che, ancora una volta, presentava le incongruenze e le criticità rilevate nell'ordinanza, significativamente coincidenti con quanto già emerso nei precedenti giudizi. Con congrua motivazione e logica argomentazione l'ordinanza impugnata ha verificato l'inidoneità della prova asseritamente "nuova" addotta dall'imputato a scalfire l'affermazione di colpevolezza, sia se valutata in via autonoma, sia unitamente alle altre prove già presenti nel processo. Infatti, correttamente nell'ordinanza si rileva che il tema dell'identificazione dell'istante era stato già oggetto di ripetuta valutazione nei giudizi di merito e di legittimità, sicché poteva escludersene il carattere di novità. Altrettanto correttamente si esclude il carattere di novità del documento prodotto, che, pur essendo l'unico dato sopravvenuto al giudicato, per le criticità rilevate non risultava affidabile né - dotato di attitudine dimostrativa e decisività, non apparendo riferibile all'istante, ma a soggetto diverso, con doppio nome e del quale non era indicato il luogo di nascita. 3. La censura della difesa, condivisa dal Procuratore Generale, secondo la quale i giudici di merito avrebbero errato nell'effettuare una valutazione penetrante, propria della fase di merito e non di quella preliminare, riservata ad un vaglio sommario di ammissibilità e di non manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, è infondata perché confina detta valutazione sul piano astratto, senza calarla in concreto nel quadro probatorio acquisito. E' certamente vero che il certificato, attestante un ricovero nell'ospedale albanese proprio nel periodo in cui furono commessi i reati per cui l'istante è stato condannato, sarebbe potenzialmente idoneo a destrutturare la sentenza definitiva, ma ciò solo in astratto, non potendo prescindersi dal raffronto con le prove acquisite e dalla compatibilità della circostanza con i dati processuali già acquisiti, né trascurarsi che, singolarmente, detta circostanza non risulta essere stata mai prospettata nei giudizi di merito, ma, soprattutto, non può trascurarsi che, come già detto, il nome corretto dell'imputato è RI e non RD, cui si riferisce il certificato di ricovero ospedaliero. Tali osservazioni, già in base ad una valutazione sommaria, superano la prospettata utilità del documento prodotto a ribaltare la decisione. 4 Il Presidente N CANCELLERIA ON l'impostazione dell'ordinanza impugnata il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, Di Pressa, Rv. 266810, in motivazione), come nel caso di specie. Nella stessa linea, ancora di recente, si è precisato che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137- 03). Ne deriva che la valutazione della Corte di appello non si presta a censure e non esorbita dal perimetro valutativo fissato dall'art. 634 cod. proc. pen., atteso che anche nella valutazione preliminare è legittima, anzi, doverosa una delibazione "non superficiale", sia pur sommaria, degli elementi addotti per ribaltare la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili dalle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, nonché 4411a loro non decisività, dovendo vagliarsi, oltre l'affidabilità, anche la loro persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito in sede di cognizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso, 23 ottobre 2025 Il Consigliere èiensore ,
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di AJ RD in relazione alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 4 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2018, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato in otto anni di reclusione la pena irrogata all'imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 81 cod. pen. -73 d.P.R. n. 309 del 90, commessi in Padova e Lecce tra l'ottobre e il novembre 1998. In particolare, la Corte di appello ha escluso il carattere di novità della prova offerta, consistente nella certificazione rilasciata dall'ospedale di Valona, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38909 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2025 attestante il ricovero dello AJ dal 18 ottobre al primo dicembre 1998 e nella certificazione rilasciata dal mune di Padova, attestante l'assenza di residenza Au, ) anagrafica di soggetto corrispondente agli alias attribuiti all'istante, che dovrebbe provare l'errore di identificazione dall'autore dei reati per cui vi è stata condanna, rilevando che si tratta di un tema di prova già oggetto delle sentenze di merito, che avevano ritenuto superate dalle dichiarazioni dell'operante, che aveva seguito le indagini e identificato in udienza lo AJ, le criticità evidenziate dalla difesa dell'imputato, anche oggetto di indagini difensive. La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che la certificazione sanitaria prodotta è riferita a tale RD KE AJ nato il [...], soggetto diverso dal ricorrente, stante il doppio nome e la mancata indicazione del luogo di nascita. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di AJ RD, che ne chiedono l'annullamento per violazione degli artt. 125, 630 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato negato il carattere di novità del certificato di ricovero del ricorrente presso l'ospedale di Valona nel periodo in cui furono commessi i reati contestatigli, erroneamente ritenuto riferibile a soggetto diverso dal ricorrente. Si denuncia l'apparenza della motivazione poiché il certificato, nonostante la mancata indicazione del luogo di nascita, si riferisce proprio a AJ RD, nato a Valona il [...], in [...] la difesa aveva richiesto tutta la documentazione sanitaria riferibile al ricorrente;
la Corte di appello ha, inoltre, illogicamente effettuato apprezzamenti di merito propri della fase processuale successiva sulla rilevanza probatoria della documentazione prodotta e ha errato sia nel leggere il nome indicato nel certificato, sia nel non rilevare che il nome KE non è altro che il nome del padre del ricorrente: ne discende che la prova nuova dimostra che il compendio probatorio originario non è più idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità. Analoghe censure merita la valutazione relativa alle altre prove documentali prodotte, acquisite nei giudizi di merito, ma non valutate, atteso che, pur essendo stato documentato che il ricorrente non era mai stato residente in [...], indicato quale luogo di residenza stabile in Italia, i giudici avevano ritenuto la questione superata dalla presenza di più alias e di errori relativi alle corrette generalità del ricorrente. Al fine di fugare ogni dubbio sul punto sono state estese le ricerche a tutti gli alias, anche fuori dal comune di Padova, dalle quali è emerso che lo AJ non risulta censito in Italia nel periodo in cui sarebbero stati commessi i reati ascrittigli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. In primo luogo, va evidenziata l'erronea indicazione del nome dell'imputato, indicato dalla difesa nel ricorso come ZY RD e nell'ordinanza come AJ RD, mentre le sentenze di merito e la sentenza emessa da questa Corte (Sez. 4, n. 36009 del 17/04/2018), che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 04/05/2016, si riferiscono a KA DR. La divergenza genera e perpetua la dedotta confusione sull'identificazione dell'imputato, tema centrale posto dal ricorso, ma affatto nuovo perché proposto, esaminato e respinto sin dal primo grado ed anche in sede di legittimità, trascurando che nel giudizio di appello si dava atto che le esatte generalità dello ZY erano tratte dal passaporto del ricorrente, il cui nome corretto è RI. 1.2. Già questa Corte aveva dichiarato infondato il motivo con il quale si contestava l'identificazione del ricorrente quale utilizzatore delle utenze intercettate, le cui risultanze erano state valutate ai fini dell'affermazione di responsabilità; era stato, altresì, ritenuto infondato il motivo con il quale si facevano rilevare contraddizioni sulle esatte generalità del ricorrente, evidenziando che gli operanti davano atto di averlo sottoposto a vari servizi di osservazione e di averne effettuato il riconoscimento fotografico in base alla fototessera del documento di espatrio presente agli atti di ufficio. In particolare, questa Corte aveva precisato che nella sentenza di appello si sottolineava che l'incertezza sulle esatte generalità (non sulla corretta identificazione) dell'imputato era alimentata dallo stesso ricorrente, che aveva in uso diverse utenze cellulari italiane intestate a KA o KA AN o DR, ed era stata esaminata anche la questione relativa alla contestazione dei dati forniti dall'ufficio anagrafico del emune di Padova circa il luogo di residenza, dell'imputato, riconducendo il contrasto dedotto dalla difesa solo all'equivoco sulle corrette generalità dell'imputato. Si evidenziava, pertanto, che l'identificazione del ricorrente era basata sul riconoscimento della voce e sull'utilizzo nel corso delle conversazioni intercettate del soprannome Adi o Ad/ il IO, di cui avevano riferito gli operanti, sui servizi di osservazione, sul riconoscimento fotografico e sul contenuto individualizzante delle conversazioni di Ad/ il IO (su utenza intestata allo ZY) alla stregua della corrispondenza del soprannome all'identità dello ZY, verificata dagli operanti, rimarcando che elementi di segno contrario non erano stati apportati dalle indagini difensive, concentratesi su mere discrasie relative alle corrette 3 generalità dell'imputato, senza contestare i modi in cui si era pervenuti all'identificazione (pag. 12-13 sentenza n. 36009/18). 2. Alla luce di tali osservazioni e delle precisazioni contenute nelle sentenze di merito circa le modalità ed i numerosi servizi di osservazione svolti per identificare l'imputato, non risulta affatto illogica la valutazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla novità del tema posto ed alla natura di prova "nuova" del documento sanitario prodotto, che, ancora una volta, presentava le incongruenze e le criticità rilevate nell'ordinanza, significativamente coincidenti con quanto già emerso nei precedenti giudizi. Con congrua motivazione e logica argomentazione l'ordinanza impugnata ha verificato l'inidoneità della prova asseritamente "nuova" addotta dall'imputato a scalfire l'affermazione di colpevolezza, sia se valutata in via autonoma, sia unitamente alle altre prove già presenti nel processo. Infatti, correttamente nell'ordinanza si rileva che il tema dell'identificazione dell'istante era stato già oggetto di ripetuta valutazione nei giudizi di merito e di legittimità, sicché poteva escludersene il carattere di novità. Altrettanto correttamente si esclude il carattere di novità del documento prodotto, che, pur essendo l'unico dato sopravvenuto al giudicato, per le criticità rilevate non risultava affidabile né - dotato di attitudine dimostrativa e decisività, non apparendo riferibile all'istante, ma a soggetto diverso, con doppio nome e del quale non era indicato il luogo di nascita. 3. La censura della difesa, condivisa dal Procuratore Generale, secondo la quale i giudici di merito avrebbero errato nell'effettuare una valutazione penetrante, propria della fase di merito e non di quella preliminare, riservata ad un vaglio sommario di ammissibilità e di non manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, è infondata perché confina detta valutazione sul piano astratto, senza calarla in concreto nel quadro probatorio acquisito. E' certamente vero che il certificato, attestante un ricovero nell'ospedale albanese proprio nel periodo in cui furono commessi i reati per cui l'istante è stato condannato, sarebbe potenzialmente idoneo a destrutturare la sentenza definitiva, ma ciò solo in astratto, non potendo prescindersi dal raffronto con le prove acquisite e dalla compatibilità della circostanza con i dati processuali già acquisiti, né trascurarsi che, singolarmente, detta circostanza non risulta essere stata mai prospettata nei giudizi di merito, ma, soprattutto, non può trascurarsi che, come già detto, il nome corretto dell'imputato è RI e non RD, cui si riferisce il certificato di ricovero ospedaliero. Tali osservazioni, già in base ad una valutazione sommaria, superano la prospettata utilità del documento prodotto a ribaltare la decisione. 4 Il Presidente N CANCELLERIA ON l'impostazione dell'ordinanza impugnata il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, Di Pressa, Rv. 266810, in motivazione), come nel caso di specie. Nella stessa linea, ancora di recente, si è precisato che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137- 03). Ne deriva che la valutazione della Corte di appello non si presta a censure e non esorbita dal perimetro valutativo fissato dall'art. 634 cod. proc. pen., atteso che anche nella valutazione preliminare è legittima, anzi, doverosa una delibazione "non superficiale", sia pur sommaria, degli elementi addotti per ribaltare la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili dalle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, nonché 4411a loro non decisività, dovendo vagliarsi, oltre l'affidabilità, anche la loro persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito in sede di cognizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso, 23 ottobre 2025 Il Consigliere èiensore ,