TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1204/2009 RG, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Piaggine (SA), alla piazza Vittorio Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Bruno, dal quale sono rappresentate e difese, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICI
E
, , CP_1 CP_2 Controparte_3
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, ; CP_14 CP_15
CONVENUTI - CONTUMACI
1 (C.F. ), in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_16 P.IVA_1 domiciliato in Piaggine (SA), alla via Madonna delle Grazie n. 19 presso lo studio dell'avv. Angelo
Mastrandrea dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_17 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, unitamente all'avv. Massimo Zaccardo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, in Vallo della Lucania (SA) alla via Della Gatta n.32 presso lo studio dell'avv. Marina Giudice
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Piaggine Controparte_18 C.F._4
(SA), alla piazza Vittorio Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Bruno, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] esponevano di essere comproprietarie, unitamente al fratello , per Parte_3 Controparte_18 successione ereditaria della nonna deceduta in data 10/08/2003, di un Persona_1 fabbricato per civile abitazione sito in Piaggine al Corso Vittorio Emanuele III n. 19 distinto in catasto al foglio n. 15, particella 266, che tale immobile costituiva la casa coniugale dei propri genitori e che alla morte del padre, mentre i figli si erano trasferiti altrove, la Persona_2 moglie, ovvero la sig.ra , aveva continuato a domiciliare nell'immobile, che tale Parte_3 fabbricato prospiciente per un tratto la strada Provinciale n. 407 Piaggine/Valle dell'Angelo subiva da alcuni anni infiltrazioni di acque meteoriche nei locali seminterrati che avevano
2 provocato il deterioramento e il danneggiamento del fabbricato in più punti, che da una perizia tecnica di parte era emerso che le cause delle infiltrazioni erano da riferirsi in parte alla cattiva manutenzione della strada da parte della , in parte ad un tombino in ghisa di Controparte_17 proprietà dell'acquedotto comunale di Piaggine, antistante il fabbricato, che, riempendosi, provocava l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno circostante ed, in parte, al muro di contenimento del terreno fronteggiante l'abitazione delle attrici, che a causa di inesistente o cattiva realizzazione del sistema drenante aumentava l'assorbimento di acqua da parte del terreno a contatto con la muratura di proprietà attrice e cha vani erano stati i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni.
Tanto premesso in fatto, e citavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio gli eredi legittimi di gli eredi legittimi di , il Persona_3 Persona_4 [...]
e la al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare CP_16 Controparte_17 la corresponsabilità dei convenuti, in egual misura e proporzione tra di loro ovvero nella misura e nella proporzione che sarà accertata, in ordine a tutti i lamentati danni subiti e subendi dalle attrici per tutti i fatti di cui alla premessa e per gli effetti condannarli, in uno ed in solido tra di loro ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e giusta, al risarcimento di tutti i predetti danni di ogni e qualsiasi genere e natura previo il pagamento della complessiva somma di € 9.451,00 di cui € 7.270,00 quale somma necessitante come da CTP che si deposita per tutti i lavori necessitanti al risarcimento del fabbricato ed euro 2.181,00 quale 30% del danno materiale e dovuta per il mancato godimento di alcuni vani dell'immobile per tutti questi anni, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere congrua e giusta;
in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla 1 richiesta formale al soddisfo. Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 20/11/2009 si costituiva in giudizio la CP_17
, la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva non
[...] essendo titolare della manutenzione del servizio fognature, spettante al su Controparte_16 cui ricadeva altresì l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e nel merito, deduceva l'inapplicabilità al caso in questione dell'art. 2051 c.c., considerata la vastità del patrimonio stradale della provincia di , oltre che l'infondatezza della domanda. Concludeva, pertanto, CP_17 in via preliminare, per la pronuncia di una declaratoria di difetto di legittimazione passiva della e nel merito per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Controparte_17
Si costituiva altresì in giudizio il il quale contestava la domanda in quanto Controparte_16 infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva, altresì di essere autorizzato a
3 chiamare in garanzia la Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, che garantiva l'ente convenuto per la responsabilità civile.
Il Tribunale, con provvedimento reso fuori udienza in data 12/05/2010 e depositato in cancelleria in data 21/05/2010, dichiarava la nullità della citazione effettuata impersonalmente agli eredi di e e ne disponeva la rinnovazione. Persona_3 Persona_4
All'udienza del 13 luglio 2011, il G.I., rilevato che , CP_1 CP_2 [...]
, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , pur ritualmente evocati in giudizio,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia, disponendo la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di , Controparte_12 CP_13 CP_14
, per i quali alle udienze successive, verificata la regolarità delle notifiche,
[...] CP_15 veniva dichiarata la contumacia.
Con atto di intervento volontario depositato in cancelleria 13/01/2016 interveniva nel presente giudizio , in adesione alla posizione delle attrici, il quale si riportava a tutte le Controparte_18 domande, eccezione e conclusioni formulate dalle attrici e ne chiedeva l'accoglimento.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (carenza di Controparte_17 legittimazione passiva), va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale ed è del tutto evidente che l'eccezione sollevata da parte convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva, che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto dell'atto di citazione, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Nel merito la domanda proposta è volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'immobile di proprietà degli attori a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla strada prospiciente il fabbricato.
4 La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto abbia con la cosa un rapporto definibile come di "custodia", ossia la capacità di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche. Il principio trova applicazione anche per gli enti pubblici;
è proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene, la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata da parte del giudice del merito, a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta, sicché una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del bene (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Avuto riguardo al caso di specie, l'istruttoria svolta ha confermato che le infiltrazioni di acqua interessanti l'immobile attoreo ed i conseguenti danni subiti sono causalmente riferibili alla cattiva manutenzione del tombino prospiciente l'immobile degli attori e alle caratteristiche del manto stradale. In particolare, il CTU nominato arch. , dopo aver effettuato gli opportuni Persona_5 sopralluoghi ed un rilievo piano altimetrico e riscontrato la presenza delle infiltrazioni lamentate
(Dal sopralluogo effettuato si evidenziano, in modo vistoso, le infiltrazioni lamentate dalla parte Attrice soprattutto sulle pareti dei locali seminterrati, poste contro terra sul lato adiacente la strada. Sulle stesse pareti, è evidente altresì, che la parte Attrice ha già provveduto nel tempo, lavori di rifacimento intonaco. Anche nel vano soggiorno, ubicato al piano terra, appaiono in modo evidente macchie di umidità poste esclusivamente sulla parte bassa della parete fronte strada) ha così concluso: “ a) Le infiltrazioni provengono dalla insufficiente capacità di raccolta delle acque meteoriche da parte della cunetta ubicata ai piedi del muro prospiciente i fabbricati, che durante il periodo di pioggia si accumula su parte della strada stessa. La sezione della cunetta è minima e le griglie caditoie, vista la mancata manutenzione intesa come pulizia delle stesse, non consentono un normale e regolare deflusso delle acque b) Il pozzetto d'ispezione dell'acquedotto Comunale, antistante il fabbricato della parte Ricorrente, (ved.
Allegato 4a foto n. 5) si presenta in uno stato conservativo fatiscente, tanto che il suo vistoso deterioramento, del fondo e delle pareti, consente l'accumulo delle acque meteoriche e l'assorbimento da parte delle pareti contro terra dei locali poste a quota – 2,50 rispetto alla quota della sede viaria. c) Il manto stradale, nella parte che precede la pavimentazione in Sanpietrini, si presenta incoerente e la sua mancata uniformità dovuta ai rattoppi realizzati in modo non idoneo e con materiali diversi, quali conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso, facilitano ulteriormente l'infiltrazione di umidità sulle pareti dei locali sottoposti. Si precisa che nella zona rattoppata con conglomerato posta davanti all'ingresso che porta ai locali seminterrati, realizzata nell'anno 2015, (informazione assunte dalla parte attrice) insiste una tubazione per la raccolta delle acque bianche. A riprova della sua esistenza,
5 in tale tubazione sono annesse le pluviali provenienti dai fabbricati. d) In ultimo, la pavimentazione in sampietrini
(probabilmente), non avendo al sottofondo la necessaria pendenza dello scolo dell'acqua o le attuali sigillature degli interstizi non ne limitano l'infiltrazione, contribuisce a provocare l'umidità ascendente visibile nel vano soggiorno posto al piano terra. In ultimo, come chiarito nei punti precedenti, le infiltrazioni che hanno causato danni ai beni di proprietà della parte ricorrente, sono riconducibili esclusivamente alla mancata sorveglianza e manutenzione dei sottoservizi Comunali e alla nuova pavimentazione in sampietrini realizzata alla periferia del centro abitato di
Piaggine. A parere dello scrivente, nel caso specifico, è da imputare la responsabilità del dovere di sorveglianza al perché è il solo Ente che ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione Controparte_16 all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi”.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; le conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, essendo il frutto di una indagine approfondita dello stato dei luoghi di cui è stata fornita anche riproduzione fotografica e che la strada Provinciale n. 407 costituisce il collegamento viario tra il e il Controparte_16 [...]
, mentre il tratto di strada interessato dalla controversia è posto alla periferia Controparte_19 del centro abitato del Comune di Piaggine (SA) ed ha una larghezza media di ml 3,30, oltre la cunetta di cm 50.
La responsabilità delle infiltrazioni è, dunque, da attribuire all'ente comunale, quale proprietario e gestore del sistema di smaltimento delle acque;
il per liberarsi dalla Controparte_16 responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare che l'evento fosse imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sé sufficiente a produrre l'evento ( ex multis Cass. Civ., n.
25243 del 29.11.2006) ed, invece, il consulente tecnico di ufficio riferiva di una manutenzione inesistente e di rattoppi del manto stradale realizzati in modo tale da facilitare le infiltrazioni di umidità.
La presenza dei danni cagionati dalle infiltrazioni nell'immobile degli attori era attestata dall'Arch.
consulente tecnico di parte attrice, ascoltato quale testimone, che dichiarava che Persona_6
6 al momento del suo accesso avvenuto nel mese di gennaio 2008 aveva rilevato il deterioramento ed il distacco in più punti dell'intonaco nei locali seminterrati, il deterioramento delle attrezzature in cantina e delle scaffalature nella dispensa e nel deposito e la fuoruscita di acqua dai muri e dal consulente tecnico di ufficio, il quale elencava i lavori da realizzare per riparare i danni subiti , descrivendoli nel computo metrico estimativo allegato alla propria relazione ed evidenziando che l'esecuzione dei lavori di ripristino avrebbe dovuto essere preceduta dalla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda merita accoglimento unicamente nei confronti del e nei limiti della somma di euro 5400,00, indicata dal consulente Controparte_16 tecnico di ufficio come necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del deposito della consulenza tecnica di ufficio ed interessi nella misura legale dal mese di gennaio 2008 non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria devalutata anno per anno e interessi sempre al tasso legale sulla somma complessivamente dovuta dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo. Non possono essere riconosciute ulteriori voci di danno non avendo parte attrice fornito alcuna prova delle modalità di utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni e delle modificazioni di tali modalità eventualmente intervenute, né delle caratteristiche di quanto custodito nei suddetti locali.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale da parte attrice, con la quale si chiedeva di ordinare alla di di CP_17 CP_17 procedere con costanza e continuità alla pulizia delle proprie griglie caditoie poste ai margini del tratto stradale provinciale n. 407 - Valle dell'Angelo-Piaggine - e soprattutto di quelle in prossimità dei fabbricati in generale e del fabbricato degli attori in particolare.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore degli attori e dell'interventore dichiaratosi antistatario;
le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate vengono poste definitivamente a carico del Controparte_16
Giova ricordare che l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che la parte soccombente ben può essere condannata a rifondergli le spese del giudizio e che egli risponde delle spese, laddove soccombente ( cfr. Cass. civ. n. 20659/2024 e Cass. civ. n.
1650/2022) e che la liquidazione dell'onorario in favore delle attrici e dell'interventore sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8
d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022 e Cass. civ. n. 8688/2023).
7
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di in persina del Parte_4 Parte_3 Controparte_16
Sindaco .p.t., e della , in persona del Presidente p.t., nonché dei sigg. Controparte_17 CP_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , con l'intervento di Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_18
, ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda condanna il al pagamento Controparte_16
della somma di euro 5.400,00, oltre accessori come in motivazione in favore delle attrici e del sig. ; Controparte_18
2) rigetta le ulteriori domande formulate nell'atto introduttivo e dichiara inammissibile quella formulata nell'interesse delle attrici nella comparsa conclusionale;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di parte Controparte_16
attrice e dell'interventore, che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario e pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Controparte_16 tecnica di ufficio come già liquidate;
4) condanna le attrici e al pagamento delle spese in favore della Controparte_18 CP_17
che si liquidano in complessivi euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
[...] quanto altro dovuto per legge;
5) non luogo a provvedere sulle spese in favore dei convenuti dichiarati contumaci.
Così deciso in Vallo della Lucania, 8/10/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1204/2009 RG, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Piaggine (SA), alla piazza Vittorio Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Bruno, dal quale sono rappresentate e difese, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICI
E
, , CP_1 CP_2 Controparte_3
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, ; CP_14 CP_15
CONVENUTI - CONTUMACI
1 (C.F. ), in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_16 P.IVA_1 domiciliato in Piaggine (SA), alla via Madonna delle Grazie n. 19 presso lo studio dell'avv. Angelo
Mastrandrea dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_17 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, unitamente all'avv. Massimo Zaccardo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, in Vallo della Lucania (SA) alla via Della Gatta n.32 presso lo studio dell'avv. Marina Giudice
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Piaggine Controparte_18 C.F._4
(SA), alla piazza Vittorio Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Bruno, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] esponevano di essere comproprietarie, unitamente al fratello , per Parte_3 Controparte_18 successione ereditaria della nonna deceduta in data 10/08/2003, di un Persona_1 fabbricato per civile abitazione sito in Piaggine al Corso Vittorio Emanuele III n. 19 distinto in catasto al foglio n. 15, particella 266, che tale immobile costituiva la casa coniugale dei propri genitori e che alla morte del padre, mentre i figli si erano trasferiti altrove, la Persona_2 moglie, ovvero la sig.ra , aveva continuato a domiciliare nell'immobile, che tale Parte_3 fabbricato prospiciente per un tratto la strada Provinciale n. 407 Piaggine/Valle dell'Angelo subiva da alcuni anni infiltrazioni di acque meteoriche nei locali seminterrati che avevano
2 provocato il deterioramento e il danneggiamento del fabbricato in più punti, che da una perizia tecnica di parte era emerso che le cause delle infiltrazioni erano da riferirsi in parte alla cattiva manutenzione della strada da parte della , in parte ad un tombino in ghisa di Controparte_17 proprietà dell'acquedotto comunale di Piaggine, antistante il fabbricato, che, riempendosi, provocava l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno circostante ed, in parte, al muro di contenimento del terreno fronteggiante l'abitazione delle attrici, che a causa di inesistente o cattiva realizzazione del sistema drenante aumentava l'assorbimento di acqua da parte del terreno a contatto con la muratura di proprietà attrice e cha vani erano stati i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni.
Tanto premesso in fatto, e citavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio gli eredi legittimi di gli eredi legittimi di , il Persona_3 Persona_4 [...]
e la al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare CP_16 Controparte_17 la corresponsabilità dei convenuti, in egual misura e proporzione tra di loro ovvero nella misura e nella proporzione che sarà accertata, in ordine a tutti i lamentati danni subiti e subendi dalle attrici per tutti i fatti di cui alla premessa e per gli effetti condannarli, in uno ed in solido tra di loro ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e giusta, al risarcimento di tutti i predetti danni di ogni e qualsiasi genere e natura previo il pagamento della complessiva somma di € 9.451,00 di cui € 7.270,00 quale somma necessitante come da CTP che si deposita per tutti i lavori necessitanti al risarcimento del fabbricato ed euro 2.181,00 quale 30% del danno materiale e dovuta per il mancato godimento di alcuni vani dell'immobile per tutti questi anni, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere congrua e giusta;
in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla 1 richiesta formale al soddisfo. Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 20/11/2009 si costituiva in giudizio la CP_17
, la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva non
[...] essendo titolare della manutenzione del servizio fognature, spettante al su Controparte_16 cui ricadeva altresì l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e nel merito, deduceva l'inapplicabilità al caso in questione dell'art. 2051 c.c., considerata la vastità del patrimonio stradale della provincia di , oltre che l'infondatezza della domanda. Concludeva, pertanto, CP_17 in via preliminare, per la pronuncia di una declaratoria di difetto di legittimazione passiva della e nel merito per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Controparte_17
Si costituiva altresì in giudizio il il quale contestava la domanda in quanto Controparte_16 infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva, altresì di essere autorizzato a
3 chiamare in garanzia la Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, che garantiva l'ente convenuto per la responsabilità civile.
Il Tribunale, con provvedimento reso fuori udienza in data 12/05/2010 e depositato in cancelleria in data 21/05/2010, dichiarava la nullità della citazione effettuata impersonalmente agli eredi di e e ne disponeva la rinnovazione. Persona_3 Persona_4
All'udienza del 13 luglio 2011, il G.I., rilevato che , CP_1 CP_2 [...]
, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , pur ritualmente evocati in giudizio,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia, disponendo la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di , Controparte_12 CP_13 CP_14
, per i quali alle udienze successive, verificata la regolarità delle notifiche,
[...] CP_15 veniva dichiarata la contumacia.
Con atto di intervento volontario depositato in cancelleria 13/01/2016 interveniva nel presente giudizio , in adesione alla posizione delle attrici, il quale si riportava a tutte le Controparte_18 domande, eccezione e conclusioni formulate dalle attrici e ne chiedeva l'accoglimento.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (carenza di Controparte_17 legittimazione passiva), va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale ed è del tutto evidente che l'eccezione sollevata da parte convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva, che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto dell'atto di citazione, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Nel merito la domanda proposta è volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'immobile di proprietà degli attori a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla strada prospiciente il fabbricato.
4 La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto abbia con la cosa un rapporto definibile come di "custodia", ossia la capacità di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche. Il principio trova applicazione anche per gli enti pubblici;
è proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene, la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata da parte del giudice del merito, a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta, sicché una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del bene (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Avuto riguardo al caso di specie, l'istruttoria svolta ha confermato che le infiltrazioni di acqua interessanti l'immobile attoreo ed i conseguenti danni subiti sono causalmente riferibili alla cattiva manutenzione del tombino prospiciente l'immobile degli attori e alle caratteristiche del manto stradale. In particolare, il CTU nominato arch. , dopo aver effettuato gli opportuni Persona_5 sopralluoghi ed un rilievo piano altimetrico e riscontrato la presenza delle infiltrazioni lamentate
(Dal sopralluogo effettuato si evidenziano, in modo vistoso, le infiltrazioni lamentate dalla parte Attrice soprattutto sulle pareti dei locali seminterrati, poste contro terra sul lato adiacente la strada. Sulle stesse pareti, è evidente altresì, che la parte Attrice ha già provveduto nel tempo, lavori di rifacimento intonaco. Anche nel vano soggiorno, ubicato al piano terra, appaiono in modo evidente macchie di umidità poste esclusivamente sulla parte bassa della parete fronte strada) ha così concluso: “ a) Le infiltrazioni provengono dalla insufficiente capacità di raccolta delle acque meteoriche da parte della cunetta ubicata ai piedi del muro prospiciente i fabbricati, che durante il periodo di pioggia si accumula su parte della strada stessa. La sezione della cunetta è minima e le griglie caditoie, vista la mancata manutenzione intesa come pulizia delle stesse, non consentono un normale e regolare deflusso delle acque b) Il pozzetto d'ispezione dell'acquedotto Comunale, antistante il fabbricato della parte Ricorrente, (ved.
Allegato 4a foto n. 5) si presenta in uno stato conservativo fatiscente, tanto che il suo vistoso deterioramento, del fondo e delle pareti, consente l'accumulo delle acque meteoriche e l'assorbimento da parte delle pareti contro terra dei locali poste a quota – 2,50 rispetto alla quota della sede viaria. c) Il manto stradale, nella parte che precede la pavimentazione in Sanpietrini, si presenta incoerente e la sua mancata uniformità dovuta ai rattoppi realizzati in modo non idoneo e con materiali diversi, quali conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso, facilitano ulteriormente l'infiltrazione di umidità sulle pareti dei locali sottoposti. Si precisa che nella zona rattoppata con conglomerato posta davanti all'ingresso che porta ai locali seminterrati, realizzata nell'anno 2015, (informazione assunte dalla parte attrice) insiste una tubazione per la raccolta delle acque bianche. A riprova della sua esistenza,
5 in tale tubazione sono annesse le pluviali provenienti dai fabbricati. d) In ultimo, la pavimentazione in sampietrini
(probabilmente), non avendo al sottofondo la necessaria pendenza dello scolo dell'acqua o le attuali sigillature degli interstizi non ne limitano l'infiltrazione, contribuisce a provocare l'umidità ascendente visibile nel vano soggiorno posto al piano terra. In ultimo, come chiarito nei punti precedenti, le infiltrazioni che hanno causato danni ai beni di proprietà della parte ricorrente, sono riconducibili esclusivamente alla mancata sorveglianza e manutenzione dei sottoservizi Comunali e alla nuova pavimentazione in sampietrini realizzata alla periferia del centro abitato di
Piaggine. A parere dello scrivente, nel caso specifico, è da imputare la responsabilità del dovere di sorveglianza al perché è il solo Ente che ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione Controparte_16 all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi”.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; le conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, essendo il frutto di una indagine approfondita dello stato dei luoghi di cui è stata fornita anche riproduzione fotografica e che la strada Provinciale n. 407 costituisce il collegamento viario tra il e il Controparte_16 [...]
, mentre il tratto di strada interessato dalla controversia è posto alla periferia Controparte_19 del centro abitato del Comune di Piaggine (SA) ed ha una larghezza media di ml 3,30, oltre la cunetta di cm 50.
La responsabilità delle infiltrazioni è, dunque, da attribuire all'ente comunale, quale proprietario e gestore del sistema di smaltimento delle acque;
il per liberarsi dalla Controparte_16 responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare che l'evento fosse imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sé sufficiente a produrre l'evento ( ex multis Cass. Civ., n.
25243 del 29.11.2006) ed, invece, il consulente tecnico di ufficio riferiva di una manutenzione inesistente e di rattoppi del manto stradale realizzati in modo tale da facilitare le infiltrazioni di umidità.
La presenza dei danni cagionati dalle infiltrazioni nell'immobile degli attori era attestata dall'Arch.
consulente tecnico di parte attrice, ascoltato quale testimone, che dichiarava che Persona_6
6 al momento del suo accesso avvenuto nel mese di gennaio 2008 aveva rilevato il deterioramento ed il distacco in più punti dell'intonaco nei locali seminterrati, il deterioramento delle attrezzature in cantina e delle scaffalature nella dispensa e nel deposito e la fuoruscita di acqua dai muri e dal consulente tecnico di ufficio, il quale elencava i lavori da realizzare per riparare i danni subiti , descrivendoli nel computo metrico estimativo allegato alla propria relazione ed evidenziando che l'esecuzione dei lavori di ripristino avrebbe dovuto essere preceduta dalla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda merita accoglimento unicamente nei confronti del e nei limiti della somma di euro 5400,00, indicata dal consulente Controparte_16 tecnico di ufficio come necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del deposito della consulenza tecnica di ufficio ed interessi nella misura legale dal mese di gennaio 2008 non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria devalutata anno per anno e interessi sempre al tasso legale sulla somma complessivamente dovuta dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo. Non possono essere riconosciute ulteriori voci di danno non avendo parte attrice fornito alcuna prova delle modalità di utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni e delle modificazioni di tali modalità eventualmente intervenute, né delle caratteristiche di quanto custodito nei suddetti locali.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale da parte attrice, con la quale si chiedeva di ordinare alla di di CP_17 CP_17 procedere con costanza e continuità alla pulizia delle proprie griglie caditoie poste ai margini del tratto stradale provinciale n. 407 - Valle dell'Angelo-Piaggine - e soprattutto di quelle in prossimità dei fabbricati in generale e del fabbricato degli attori in particolare.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore degli attori e dell'interventore dichiaratosi antistatario;
le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate vengono poste definitivamente a carico del Controparte_16
Giova ricordare che l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che la parte soccombente ben può essere condannata a rifondergli le spese del giudizio e che egli risponde delle spese, laddove soccombente ( cfr. Cass. civ. n. 20659/2024 e Cass. civ. n.
1650/2022) e che la liquidazione dell'onorario in favore delle attrici e dell'interventore sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8
d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022 e Cass. civ. n. 8688/2023).
7
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di in persina del Parte_4 Parte_3 Controparte_16
Sindaco .p.t., e della , in persona del Presidente p.t., nonché dei sigg. Controparte_17 CP_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , con l'intervento di Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_18
, ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda condanna il al pagamento Controparte_16
della somma di euro 5.400,00, oltre accessori come in motivazione in favore delle attrici e del sig. ; Controparte_18
2) rigetta le ulteriori domande formulate nell'atto introduttivo e dichiara inammissibile quella formulata nell'interesse delle attrici nella comparsa conclusionale;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di parte Controparte_16
attrice e dell'interventore, che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario e pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Controparte_16 tecnica di ufficio come già liquidate;
4) condanna le attrici e al pagamento delle spese in favore della Controparte_18 CP_17
che si liquidano in complessivi euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
[...] quanto altro dovuto per legge;
5) non luogo a provvedere sulle spese in favore dei convenuti dichiarati contumaci.
Così deciso in Vallo della Lucania, 8/10/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
8