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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del
16 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1667 del ruolo generale dell'anno 2024 controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. Parte_1
). C.F._1
(Avv. SGAMMEGLIA CRISTINA )
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
( Avv. GIANNICO GIUSEPPINA)
-resistente –
1 OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414, c.pc. l'istante in epigrafe evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, l' Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
al fine di sentire “ ritenere e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi meglio esposti in narrativa, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio e di Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €uro 9.418,90 avanzata dall' CP_1
nei confronti di , ed annullare il relativo Parte_2
provvedimento restitutorio…..”
All'uopo premetteva che l' con pec del 17 aprile 2024 lo aveva CP_1
informato che per il periodo che andava dall'01 ottobre 2018 al 31 ottobre
2023 , padre del ricorrente, aveva ricevuto sulla Persona_1
pensione Categoria INVCIV. n.07058447della quale era titolare , eliminata per decesso del titolare, un pagamento non dovuto di Euro 9.418,96, per il seguente motivo “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” ; deduceva , pertanto, che suo padre, titolare della pensione, aveva riscosso la stessa in buona fede, visto che l' si trovava nella piena disponibilità dei suoi dati reddituali;
CP_1
che in data 30 gennaio 2024 il di lui genitore era deceduto;
che oggi, la somma gli veniva richiesta quale figlio , e che lo stesso aveva un anno di tempo per procedere alla rinuncia dell' eredità per la quale aveva fissato tramite il Tribunale di Agrigento il giorno11 Novembre 2024 per renderla .
2 Eccepiva, pertanto, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva l' illegittimità della pretesa dell' istituto per qaunto meglio dedotto in ricorso.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Persona_2
la quale con provvedimento del 31 marzo 2024 delegava il sottoscritto estensore alla trattazione e decisione della presente causa.
Radicatasi la lite si costitutiva tempestivamente in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore il quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per discussione e decisione con la concessione alle parti di termine per il deposito delle note scritte all' udienza del 7 aprile 2025 indi per carico di ruolo del giudice all
' odierna udienza del 16 giugno 2025 ove la causa veniva discussa dalla sola parte ricorrente come da verbale di udienza e decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale veniva data lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte ricorrente per esser lo stesso semplicemente chiamato all'eredità e non già erede.
Sul punto l'istituto ha osservato come la proporzione della presente controversia implichi all'evidenza l'esercizio del ruolo di erede e, quindi, la
3 tacita accettazione dell'eredità che, una volta verificatasi, non può essere più revocata, e né ha pertanto chiesto il rigetto.
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto sotto meglio dedotto.
Risulta depositato unitamente alle note a trattazione scritta del 19 marzo
2025 atto di rinuncia all'eredità con il quale la parte ricorrente, davanti al
Cancelliere del Tribunale di Agrigento, in data 11 novembre 2024 , ovvero entro il termine di dieci anni dal decesso avvenuto in data 30 gennaio 2024 del , titolare del trattamento pensionistico che ha dato Persona_1 origine all'indebito per cui è causa, ha rinunciato all'eredità relitta dal proprio padre, verbale registrato in data 5 dicembre 2024 e rilasciato in copia conforme all'originale alla parte ricorrente in data 10 gennaio 2025 e prodotto alla prima udienza utile.
Ciò premesso, in diritto si osserva come la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, è opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr. Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce che i beni ereditari entrino nel patrimonio del rinunziante.
Da punto di vista processuale, la relativa “legitimatio ad causam” sussiste
(salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità,
l'assenza di siffatta qualità esclude la “legitimatio ad causam”, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria,
4 pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis,
Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato il ricorso, ha comunque l'onere, di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011).
Orbene, ritiene questo Tribunale che, la superiore contestazione , contrariamente da quanto asserito dall'istituto ed in difformità della
Cassazione dalla stessa citata , secondo cui l'impugnazione nel merito di un atto impositivo costituisce un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità , non manifesta l'intenzione di accettare l'eredità tenuto conto della circostanza che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una rinuncia, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l'Amministrazione
IA (nel caso di debiti tributari) o l' in questo caso, è parte CP_1
processualmente onerata. Onere processuale a cui, nella specie l' non CP_1
ha ottemperato (cfr. in tal senso Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV,
31/05/2019, n.1558).
Difatti, non sussiste soggettività passiva per i debiti del de cuius sul chiamato all'eredità che abbia presentato rinuncia alla stessa, nonostante ancora revocabile.
“I chiamati all'eredità i quali vi abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 519
c.c. non possono essere considerati eredi e, per l'effetto, non sono responsabili del debito d'imposta del "de cuius", a nulla rilevando che, ai sensi dell'art. 525 c.c., la rinunzia all'eredità non sarebbe atto irrevocabile
5 e definitivo in quanto essi possono sempre accettare l'eredità fino a quando il diritto di accettazione non risulta prescritto” (Comm. trib. prov.le Reggio
Emilia sez. I, 21/12/2009, n. 226).
Pertanto, comportando la dichiarazione di rinuncia all'eredità l'immediata perdita della qualità di erede;
ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del "de cuius" (cfr. Comm. trib. centr. sez. XVIII, 24/10/1995, n.
3412).
Con riguardo al tipo di prova richiesto, si deve concordare con la giurisprudenza consolidata che “L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni” (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/02/2014, n. 3346).
Ebbene, applicando i superiori principi di diritto, condivisi e fatti propri da questo Tribunale, nel caso in esame, parte ricorrente ha documentato, la rinunzia alla eredità del de cuius da parte del ricorrente, nonché del fratello
(cfr. alleg. Fascicolo telematico ricorrente ), con la conseguenza che ha correttamente assolto all'onere su di sé incombente senza che su detta produzione l' si sia mai espressa non comparendo più alle udienze CP_1
di discussione, rinunciando così implicitamente a qualunque rilievo sul punto.
Ex adverso , a fronte della rinuncia espressa all'eredità, come richiesto dalla legge, l' non ha eccepito atti di disposizione del patrimonio da CP_1
6 far presumere l'assunzione della qualità di erede in capo alla parte ricorrente .
Ne deriva , pertanto, che occorre prendere atto della rinuncia all'eredità intervenuta nel termine richiesto ex lege e quindi la mancata assunzione della qualità di erede da parte della ricorrente.
Da qui l'accoglimento del ricorso, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni mosse dalla ricorrente.
Tenuto conto della novità della questione trattata e delle divergenze della giurisprudenza se l'impugnazione nel merito di un atto impositivo costituisce o meno un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ritiene questo Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti : accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del ricorrente rispetto all'indebito assistenziale per cui è causa inerente i debiti ereditari di;
Persona_1
compensa tra le parti le spese di liti inerenti il presente giudizio.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 16 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
7
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del
16 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1667 del ruolo generale dell'anno 2024 controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. Parte_1
). C.F._1
(Avv. SGAMMEGLIA CRISTINA )
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
( Avv. GIANNICO GIUSEPPINA)
-resistente –
1 OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414, c.pc. l'istante in epigrafe evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, l' Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
al fine di sentire “ ritenere e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi meglio esposti in narrativa, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio e di Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €uro 9.418,90 avanzata dall' CP_1
nei confronti di , ed annullare il relativo Parte_2
provvedimento restitutorio…..”
All'uopo premetteva che l' con pec del 17 aprile 2024 lo aveva CP_1
informato che per il periodo che andava dall'01 ottobre 2018 al 31 ottobre
2023 , padre del ricorrente, aveva ricevuto sulla Persona_1
pensione Categoria INVCIV. n.07058447della quale era titolare , eliminata per decesso del titolare, un pagamento non dovuto di Euro 9.418,96, per il seguente motivo “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” ; deduceva , pertanto, che suo padre, titolare della pensione, aveva riscosso la stessa in buona fede, visto che l' si trovava nella piena disponibilità dei suoi dati reddituali;
CP_1
che in data 30 gennaio 2024 il di lui genitore era deceduto;
che oggi, la somma gli veniva richiesta quale figlio , e che lo stesso aveva un anno di tempo per procedere alla rinuncia dell' eredità per la quale aveva fissato tramite il Tribunale di Agrigento il giorno11 Novembre 2024 per renderla .
2 Eccepiva, pertanto, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva l' illegittimità della pretesa dell' istituto per qaunto meglio dedotto in ricorso.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Persona_2
la quale con provvedimento del 31 marzo 2024 delegava il sottoscritto estensore alla trattazione e decisione della presente causa.
Radicatasi la lite si costitutiva tempestivamente in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore il quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per discussione e decisione con la concessione alle parti di termine per il deposito delle note scritte all' udienza del 7 aprile 2025 indi per carico di ruolo del giudice all
' odierna udienza del 16 giugno 2025 ove la causa veniva discussa dalla sola parte ricorrente come da verbale di udienza e decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale veniva data lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte ricorrente per esser lo stesso semplicemente chiamato all'eredità e non già erede.
Sul punto l'istituto ha osservato come la proporzione della presente controversia implichi all'evidenza l'esercizio del ruolo di erede e, quindi, la
3 tacita accettazione dell'eredità che, una volta verificatasi, non può essere più revocata, e né ha pertanto chiesto il rigetto.
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto sotto meglio dedotto.
Risulta depositato unitamente alle note a trattazione scritta del 19 marzo
2025 atto di rinuncia all'eredità con il quale la parte ricorrente, davanti al
Cancelliere del Tribunale di Agrigento, in data 11 novembre 2024 , ovvero entro il termine di dieci anni dal decesso avvenuto in data 30 gennaio 2024 del , titolare del trattamento pensionistico che ha dato Persona_1 origine all'indebito per cui è causa, ha rinunciato all'eredità relitta dal proprio padre, verbale registrato in data 5 dicembre 2024 e rilasciato in copia conforme all'originale alla parte ricorrente in data 10 gennaio 2025 e prodotto alla prima udienza utile.
Ciò premesso, in diritto si osserva come la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, è opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr. Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce che i beni ereditari entrino nel patrimonio del rinunziante.
Da punto di vista processuale, la relativa “legitimatio ad causam” sussiste
(salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità,
l'assenza di siffatta qualità esclude la “legitimatio ad causam”, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria,
4 pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis,
Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato il ricorso, ha comunque l'onere, di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011).
Orbene, ritiene questo Tribunale che, la superiore contestazione , contrariamente da quanto asserito dall'istituto ed in difformità della
Cassazione dalla stessa citata , secondo cui l'impugnazione nel merito di un atto impositivo costituisce un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità , non manifesta l'intenzione di accettare l'eredità tenuto conto della circostanza che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una rinuncia, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l'Amministrazione
IA (nel caso di debiti tributari) o l' in questo caso, è parte CP_1
processualmente onerata. Onere processuale a cui, nella specie l' non CP_1
ha ottemperato (cfr. in tal senso Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV,
31/05/2019, n.1558).
Difatti, non sussiste soggettività passiva per i debiti del de cuius sul chiamato all'eredità che abbia presentato rinuncia alla stessa, nonostante ancora revocabile.
“I chiamati all'eredità i quali vi abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 519
c.c. non possono essere considerati eredi e, per l'effetto, non sono responsabili del debito d'imposta del "de cuius", a nulla rilevando che, ai sensi dell'art. 525 c.c., la rinunzia all'eredità non sarebbe atto irrevocabile
5 e definitivo in quanto essi possono sempre accettare l'eredità fino a quando il diritto di accettazione non risulta prescritto” (Comm. trib. prov.le Reggio
Emilia sez. I, 21/12/2009, n. 226).
Pertanto, comportando la dichiarazione di rinuncia all'eredità l'immediata perdita della qualità di erede;
ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del "de cuius" (cfr. Comm. trib. centr. sez. XVIII, 24/10/1995, n.
3412).
Con riguardo al tipo di prova richiesto, si deve concordare con la giurisprudenza consolidata che “L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni” (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/02/2014, n. 3346).
Ebbene, applicando i superiori principi di diritto, condivisi e fatti propri da questo Tribunale, nel caso in esame, parte ricorrente ha documentato, la rinunzia alla eredità del de cuius da parte del ricorrente, nonché del fratello
(cfr. alleg. Fascicolo telematico ricorrente ), con la conseguenza che ha correttamente assolto all'onere su di sé incombente senza che su detta produzione l' si sia mai espressa non comparendo più alle udienze CP_1
di discussione, rinunciando così implicitamente a qualunque rilievo sul punto.
Ex adverso , a fronte della rinuncia espressa all'eredità, come richiesto dalla legge, l' non ha eccepito atti di disposizione del patrimonio da CP_1
6 far presumere l'assunzione della qualità di erede in capo alla parte ricorrente .
Ne deriva , pertanto, che occorre prendere atto della rinuncia all'eredità intervenuta nel termine richiesto ex lege e quindi la mancata assunzione della qualità di erede da parte della ricorrente.
Da qui l'accoglimento del ricorso, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni mosse dalla ricorrente.
Tenuto conto della novità della questione trattata e delle divergenze della giurisprudenza se l'impugnazione nel merito di un atto impositivo costituisce o meno un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ritiene questo Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti : accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del ricorrente rispetto all'indebito assistenziale per cui è causa inerente i debiti ereditari di;
Persona_1
compensa tra le parti le spese di liti inerenti il presente giudizio.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 16 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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