Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell'udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 2015. (In motivazione, si è precisato che gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non impongono una "forma" unica di contraddittorio, sicché sono legittimi procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte, e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa "de plano").
In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione).
In tema di confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, la mancata adozione della fase preliminare "de plano", prevista dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendovi espressa previsione normativa in tal senso e operando, pertanto, il principio di tassatività della nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49317 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
49 3 17 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ск А Composta da Sent. n. 1852 - Presidente - Amedeo Franco sez. CC 27/10/2015 Relatore - Vito Di Nicola R.G.N. 27754/2012 Elisabetta Rosi Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA EP avverso la ordinanza del 03-05-2012 del Gip presso il tribunale di ES;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Gip presso il tribunale di ES quale giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio;
udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di ES, quale giudice chiamato a decidere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sulla opposizione avverso l'ordinanza emessa il 10 febbraio 2010 dallo stesso Ufficio quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca della statua bronzea denominata "L'atleta vittorioso" attribuibile all'artista greco PP e attualmente collocata in California (USA) presso il TY MU. Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza impugnata al termine dell'udienza tenuta il 28 febbraio 2012 con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. alla presenza delle parti interessate provvedendo in conformità della decisione con cui questa Corte aveva qualificato come atto di opposizione in fase esecutiva il ricorso proposto dal sig. LA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 10 febbraio 2010 sopra richiamata.
2. I fatti che hanno condotto alla emanazione del provvedimento impugnato sono dettagliatamente riportati nel provvedimento stesso, nella precedente ordinanza del 10 febbraio 2010, nell'atto di ricorso e nello scritto, ven qualificato "controricorso", che l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali ha depositato in data 30 luglio 2012 presso il tribunale di Roma e che è pervenuto al tribunale di ES in data 6 agosto 2012. Tutto ciò autorizza la Corte a una più sintetica esposizione della vicenda nei termini che seguono.
3. La statua in bronzo fu agganciata in acqua con le reti da alcuni pescatori a bordo di due motopescherecci (comandati dai sigg. RA e RI) nell'estate del 1964 e quindi portata a terra presso il porto di Fano senza essere denunciata alle autorità competenti e nascosta presso l'abitazione del sig. Felici, amico di RI, in Carrara di Fano. EDta ai sigg. TI, antiquari, la statua fu trasferita a IO e nascosta presso l'abitazione di un sacerdote, Giovanni NA, fino al mese di maggio 1965; nel frattempo, infatti, nel mese di aprile 1965 era pervenuta ai Carabinieri la notizia di un viaggio dei sigg. TI in Germania per vendere una statua di valore ed erano state poco dopo eseguite inutilmente attività di perquisizione domiciliare in danno dei presunti possessori. Le indagini in corso ad opera della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia ipotizzavano a carico dei sigg. ET FA e AC 2 TI e del sacerdote Giovanni NA il reato di ricettazione in relazione al reato ex art.67 della legge n. 1089 del 1939. Il procedimento instaurato si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati ad opera del tribunale di Perugia e con la successiva condanna ad opera della Corte di appello di Perugia, sull'impugnazione del Pubblico ministero, per i reati di ricettazione (sigg. TI) e favoreggiamento (sig. NA). Sull'impugnazione della parti private, la Corte di Cassazione annullò la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma che, con sentenza dell'8 novembre 1970, definitivamente assolse gli imputati per assenza di prove del reato ex art.67 della legge n. 1089 del 1939, reato presupposto dell'ipotesi di ricettazione. Secondo i giudici dell'appello difettavano le prove circa la materialità dei fatti (natura del reperto e luogo di rinvenimento). Nel frattempo, nel periodo maggio-giugno 1965 la statua era stata ceduta ad altra persona, verosimilmente di Milano e se ne persero le tracce. Secondo le dichiarazioni in atti, la statua fu vista nel 1972 in Monaco di Baviera presso l'antiquario HE ER e nel 1973 i Carabinieri ebbero in Monaco diretta conferma della circostanza, ma non poterono né visionare la statua né acquisirne una immagine. van Sulla base di tali elementi la Pretura di IO iscrisse nel registro delle notizie di reato un nuovo procedimento rubricato sotto il reato di esportazione clandestina di opere d'arte e quindi dette corso ad attività rogatoriale che le autorità di Monaco di Baviera non accolsero in quanto il reato ipotizzato non era incluso fra quelli che potevano dare origine ad estradizione;
con la conseguenza che le medesime autorità germaniche nel corso del 1974 disposero l'archiviazione del procedimento avviato e restituirono il sig. HE ER nella piena disponibilità dell'opera. Nel frattempo i Carabinieri avevano acquisito le dichiarazioni di un commerciante di Imola, TO ME, che nel 1964 aveva visionato la statua presso coloro che l'avevano rinvenuta in mare ed era stato a conoscenza della successiva vendita ai sigg. TI. Acquisita da ME una fotografia della statua ancora coperta delle concrezioni marine, ricevute da lui le indicazioni sui soggetti coinvolti e sentiti i comandanti dei due motopescherecci, i Carabinieri ebbero notizia da questi che la statua era stata rinvenuta poco a largo di Pedaso (Ascoli Piceno). Sulla base delle nuove attività rogatoriali ordinate, l'autorità giudiziaria di IO ricevette informazioni sul fatto che la statua era stata ceduta nel 1974 dal sig. HE EN alla società "Artemis" di Lussemburgo tramite la filiale di questa, "David Carritt Ltd", di Londra. Sulla base di ulteriori indagini svolte presso il PA TY MU, ove la statua era nel frattempo pervenuta, nel marzo del 1978 i Carabinieri informarono 3 l'autorità giudiziaria di IO che la statua aveva fatto ingresso in territorio statunitense tramite il porto di Boston con bolletta datata 15 agosto 1977 spedita dalla società Artemis;
la statua era rimasta per un breve periodo al Museo delle Belle Arti di Boston, quindi trasferita al Museo di Denver (Colorado) e finalmente al PA TY MU di Malibu. La sostanza di tali notizie fu confermata alle autorità britanniche dal sig. David Carritt che, dopo avere precisato di non essere in possesso di alcuna documentazione, riferì che dopo l'acquisto della statua questa fu inviata da Artemis per il restauro al Museo delle Antichità Classiche di Monaco, dove rimase circa due anni, e quindi riportata a Londra a seguito dell'avvio di trattative col sig. PA TY fino a che il TY MU provvide all'acquisto e nell'agosto 1977 fece arrivare la statua in Usa attraverso il porto di Boston. Dopo che le autorità inglesi (non avendo la Gran Bretagna aderito alla Convenzione Unesco del 1970) e quelle statunitensi (ritenuti carenti i requisiti legali) avevano rigettato le ulteriori istanze rogatoriali, il Pretore di IO, con provvedimento del 25 novembre 1978. dispose non luogo a procedere in ordine ai fatti di illecita esportazione del reperto artistico per essere rimasti ignoti gli ven autori del reato. Sulla base di nuove informazioni nel corso dell'anno 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ES dette corso a un nuovo procedimento (n. 2042/07 R.G.N.R.) in cui si ipotizzavano a carico dei sigg. RA e RI e dei sigg. ET, FA e AC TI i reati previsti dall'art. 110 cod. pen., in relazione all'art. 66 della legge n. 1089 del 1939 (come da ultimo modificato dall'art. 174 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), art. 483 cod. pen. o artt. 482, 476 cod. pen. e, a carico dei soli RA e RI, i reati previsti dagli artt. 510, 511 e 1146 codice della navigazione, artt. 46-68 della legge n.1089 del 1930 e art.97 e seguenti della legge n.1424 del 1940. Sempre nel corso del 2007, il Pubblico ministero nel richiedere l'archiviazione del procedimento, risultando i reati estinti per prescrizione, ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari la confisca della statua in relazione al disposto dell'art.66 della legge n.1089 del 1939 e delle norme in tema di contrabbando. Con decreto in data 19 novembre 2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ES ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere tutti i reati coperti da prescrizione;
in tale contesto ha respinto la richiesta di confisca della statua in quanto gli attuali possessori della stessa, e cioè i responsabili del TY MU, debbono essere considerati estranei al reato ex art.66, citato.. Avverso tale ultima pronuncia, il pubblico ministero ha proposto incidente di esecuzione ex artt.676 e 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. e il Giudice delle 4 indagini preliminari, integrato il contraddittorio fra le parti interessate, ha ordinato con provvedimento del 10 febbraio 2010 la confisca della statua "ovunque essa si trovi". L'ordine di confisca, come si detto in premessa, è stato impugnato dal sig. EP LA mediante ricorso avanti la Corte Suprema di cassazione, che con la sentenza del 18 gennaio 2011 ha qualificato il ricorso come opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. e disposto la trasmissione al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di ES. Questi, integrato il contradditorio, ha acquisito la documentazione prodotta e sentito lo stesso sig. LA, e quindi all'udienza del 28 febbraio 2012 ha riservato la decisione;
l'ordinanza che dispone la confisca del bene è stata depositata in data 3 maggio 2012. 4. Per la cassazione dell'impugnata decisione gli avvocati Emanuele Rimini Alfredo Gaito, nell'interesse del sig. EP LA, quale legale ed rappresentante del J.P. TY Trust, hanno depositato in data 30 maggio 2012 ven atto di ricorso, sollevando nove motivi di gravame, con i quali, dopo una "premessa ricostruttiva necessaria" (pagg.2-5) hanno preliminarmente lamentato, con un primo motivo, l'errata applicazione della legge processuale ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. a causa dell'illegittimità della procedura svoltasi, nonostante l'espressa richiesta di celebrazione in pubblica udienza, con rito camerale, così incorrendo il giudice dell'esecuzione nella violazione dei principi fissati dalla Corte EDU, tra l'altro, con le sentenze 13/11/2007, CE e ZA c/ Italia e 13/7/2012, ET c/ Italia, coltivando inoltre altri otto motivi, qui sintetizzati, denunciando diverse violazioni della legge penale e processuale nonché, sotto plurimi profili, il difetto di motivazione per avere il giudice omesso di pronunciare la propria decisione "subito" dopo la discussione dell'ultimo difensore (secondo motivo); per avere il Giudice per le indagini preliminari accolto la richiesta di confisca avanzata dal Pubblico ministero in sede esecutiva dopo che il giudice del merito aveva respinto analoga richiesta, in violazione del principio del ne bis in idem (terzo motivo); per la mancata ammissione e assunzione di prove decisive richieste dalla difesa e non accolte dal Giudice per le indagini preliminari (quarto motivo); per avere il giudice omesso di avanzare la questione pregiudiziale richiesta dalla difesa in ordine alla possibilità di disporre la confisca nei confronti del terzo a fronte di una ipotesi di reato prospettata dal Pubblico ministero ma non verificata nel contraddittorio (quinto motivo); per avere il Giudice per le indagini preliminari esteso il contraddittorio a parti estranee al procedimento penale (sesto motivo); per il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e di competenza dell'autorità 5 giudiziaria di ES (settimo motivo); per mancanza di autonoma valutazione (ottavo motivo); per violazione della disciplina della confisca avuto anche riguardo ai parametri costituzionale ed alla giurisprudenza ED (nono motivo).
5. Con atto depositato in data 30/7/2012 l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali ha presentato "controricorso", con il quale, contestate le censure in rito avanzate dal ricorrente, ha prospettato una questione di inammissibilità del ricorso e questioni di infondatezza dei motivi processuali e sostanziali.
6. Le argomentazioni prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato sono state oggetto di critica da parte del ricorrente mediante il deposito di "Note illustrative"; lo stesso ricorrente ha quindi depositato "Note di replica alla requisitoria del P.G." con le quali ha censurato gli argomenti prospettati dalla Procura generale della Repubblica presso questa Corte con la richiesta di rigetto del ricorso formulata in data 7 agosto 2013. ven 7. Con ordinanza depositata il 10 giugno 2014, questa Corte ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell'esecuzione lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica>>.
8. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015 n. 109 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.
9. Restituiti gli atti a questa Corte e fissata l'udienza camerale nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen., il ricorrente ha fatto pervenire memoria depositata in data 9 ottobre 2015 con la quale dopo aver ampiamente interpretato la sentenza della Corte costituzionale anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza europea in tema di pubblicità delle udienze e riportati con l'aggiunta di abbondanti richiami dottrinali (da pag. 1 a 16) - ha affermato come la sentenza della Consulta non possa essere letta come se la stessa si limitasse a prevedere, in executivis, un' udienza pubblica unicamente nel momento della celebrazione del giudizio di opposizione, consentendo cioè che, nel caso di 6 incidente di esecuzione de plano, celebrato nelle forme delineate dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, la facoltà di richiedere la celebrazione del procedimento in pubblica udienza sarebbe circoscritta al solo giudizio di opposizione, quindi unicamente in fase di controllo. Siffatto epilogo interpretativo comporterebbe, secondo il ricorrente, un anomalo, quanto singolare, giudizio di primo grado in camera di consiglio, per lo più non partecipato, ed un giudizio di impugnazione (l'opposizione) a contraddittorio necessario, con facoltà per le parti di richiedere la celebrazione in pubblica udienza. Peraltro, il ricorrente ricorda come egli, fin dalla sua costituzione in giudizio, domandò che il procedimento si svolgesse con le forme della pubblica udienza. Al cospetto di una tale tempestiva richiesta, sarebbe, pertanto, del tutto irrilevante che il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse erroneamente proceduto a seguito di udienza partecipata, e non de plano come avrebbe dovuto, in quanto è l'essenza stessa di tutte le decisioni della Consulta che ammette la facoltà delle parti di optare per la pubblicità e senza discriminazione alcuna tra un primo ed un secondo grado di giudizio. Diversamente si perpetuerebbe la violazione di un diritto che la Corte stessa ha ritenuto conforme alla nostra Carta costituzionale e, in via interposta, ai parametri della ED, con l'ovvia quanto assurda conseguenza di garantire il diritto alla pubblicità nel secondo grado, negandolo però in prima istanza. Ciò precisato, ad avviso del ricorrente, le soluzioni percorribili nel presente giudizio di legittimità, all'esito della decisione della Corte costituzionale, sarebbero due.
9.1. Secondo una prima pregiudiziale opzione superando l'inequivoco tenore del dictum della Consulta, che si riferisce al giudizio di opposizione - la Corte di cassazione, ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in ipotesi percorribile, dovrebbe, nell'annullare la decisione dell'autorità giudiziaria marchigiana alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale in discorso, ritenere applicabile il principio della pubblicità delle udienze all'intero giudizio di esecuzione, dato che la parte aveva chiesto la celebrazione in pubblica udienza fin dall'origine, e quindi stabilire che il procedimento di merito si svolga fin dal "primo grado" nelle forme della pubblica udienza.
9.2. L'alternativa, nell'ipotesi in cui si ritenesse non percorribile la strada dell'interpretazione costituzionalmente conforme, consisterebbe nel sollevare l'incidente di costituzionalità, investendo nuovamente la Consulta affinché regoli l'ipotesi non limitatamente al giudizio di opposizione, ma anche con riferimento al procedimento genetico, trasformando il giudizio ex articolo 667, comma 4, 7 codice di procedura penale su richiesta di parte, in incidente di esecuzione "partecipato" così come disciplinato dall'articolo 666 del codice di procedura penale con l'aggiunta della pubblicità dell'udienza.
9.3. Il ricorrente pertanto chiede l'annullamento del provvedimento di confisca con conseguente statuizione di imporre al giudice del rinvio che le garanzie riconosciute a livello costituzionale operino fin dal primo grado;
diversamente, qualora si ritenesse impossibile forzare il dato letterale del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte costituzionale, chiede che la Corte di cassazione sollevi nuovamente l'incidente di costituzionalità, denunciando l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il relativo procedimento di esecuzione, in prima istanza, si svolga con le forme dell'udienza pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, all'evidenza pregiudiziale va rispetto alle successive doglianze. Non possono essere invece accolte le richieste formulate con la memoria depositata in data 9 ottobre 2015 per le ragioni che saranno di seguito indicate.
2. Va premesso che l'annullamento della decisione impugnata costituisce necessaria conseguenza della pronuncia con la quale, sull'incidente di costituzionalità sollevato da questa Corte, la Consulta, con sentenza n. 109 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte costituzionale ha ribadito (ex plurimis, sentenze nn. 97/2015, 135/2014 e 93/2010 nonché, sulla pubblicità del giudizio penale e gli eventuali limiti, ex plurimis, sentenze nn. 373/1992, 69/1991, 50/1989, 212/1986 e 12/1971) che la pubblicità del giudizio - specie di quello penale - rappresenta un principio connaturato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale, precisando, in particolare, che nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca, non sono ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al 8 principio di pubblicità delle udienze, atteso che il procedimento medesimo è finalizzato all'applicazione di una misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva: misura che incide su un diritto, ossia quello di proprietà, munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Nel pervenire a tale conclusione, la Consulta ha rilevato, in via preliminare, che, malgrado il generico riferimento del dispositivo dell'ordinanza di rimessione ai procedimenti che si svolgono davanti al giudice dell'esecuzione>>, l'autorità giudiziaria rimettente, nella motivazione di detta ordinanza, aveva affermato espressamente che i dubbi di legittimità costituzionale prospettati attenevano alla procedura di incidente di esecuzione per l'applicazione della confisca>>: e ciò in assonanza sia con l'oggetto del procedimento a quo che con le deduzioni poste a sostegno delle censure, calibrate anch'esse sull'ipotesi dell'applicazione della confisca in executivis. Ha pertanto aggiunto che, al di là delle peculiari vicende del giudizio a quo, il problema di legittimità costituzionale si pone, più propriamente, in rapporto al ven procedimento di opposizione avverso l'ordinanza in materia di confisca, sottolineando che ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cui il citato art. 676, comma 1, rinvia · sulla confisca non disposta nel giudizio di cognizione - il giudice dell'esecuzione decide, in prima battuta, de plano (ossia senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato>>), salva la facoltà degli interessati di instaurare una fase in contraddittorio davanti allo stesso giudice proponendo opposizione: fase che, sul piano procedimentale, è regolata dall'art. 666 cod. proc. pen. (richiamato, a sua volta, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.). Ha poi rimarcato come la Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamando la propria costante giurisprudenza, avesse già avuto modo di ritenere in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale (sentenza 13 novembre 2007, CE e ZA
contro
Italia, sulla cui scia sentenza 26 luglio 2011, AL
contro
Italia;
sentenza 17 maggio 2011, NI e LA
contro
Italia;
sentenza 2 febbraio 2010, LE
contro
Italia;
sentenza 5 gennaio 2010, IO e altri
contro
Italia;
sentenza 8 luglio 2008, RR e altri
contro
Italia) e al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (sentenza 10 aprile 2012, ET
contro
Italia), tanto sul rilievo che la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l'equo processo.. 9 Peraltro, come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della norma, i Giudici europei hanno ritenuto che questa non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie di derogare al principio di pubblicità dell'udienza (sull'assenza di necessità della forma dell'udienza pubblica del giudizio penale, relativamente al ricorso per Cassazione, v., ex plurimis la sentenza n. 80/2011). La stessa Corte europea ha, invero, ritenuto che alcune situazioni eccezionali attinenti alla natura delle questioni da trattare (quale, ad esempio, il carattere altamente tecnico>> del contenzioso) - possano giustificare che si faccia a meno di un'udienza pubblica.
3. Da ciò si ricava come la Corte costituzionale abbia, da un lato, precisato l'oggetto dello scrutinio di costituzionalità, tenendo tuttavia conto della fase della procedura esecutiva che genera il giudizio di opposizione, senza fornire però alcuna indicazione che consentisse di ritenere che, sin dall'inizio, il procedimento di esecuzione debba svolgersi nella forma partecipata con eventuale previsione, se richiesta, dell'udienza pubblica;
tanto più che, come lo stesso ricorrente sottolinea, svalutandone completamente la portata, il giudice dell'esecuzione, ven nella prima fase della procedura, aveva erroneamente trasformato il procedimento de plano in un procedimento camerale partecipato. Dall'altro lato, la Corte costituzionale ha ricordato come lo stesso principio della pubblicità delle udienze ammetta talune eccezioni.
4. Nel caso di specie, va considerato come le due fasi della procedura esecutiva (la prima, quella cioè de plano, e quella successiva ed eventuale, ossia partecipata) siano tra loro, quanto alla natura giuridica che le regge, strettamente collegate e tra loro (eventualmente) concatenate, trattandosi di fasi diverse .di uno stesso grado, tant'è che il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento (Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli Rv. 240165; Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198). Ciò esclude che si possa dare per la prima, ai fini che qui interessano, una lettura costituzionalmente orientata replicando le cadenze procedimentali che sono invece ragionevolmente proprie soltanto della seconda e rende pertanto anche manifestamente infondata la questione di costituzionalità che il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare.
5. Quando, infatti, si postula ragionevolmente che non sia necessario integrare sin dall'inizio il contraddittorio, il rito penale prevede, in diversi casi, procedimenti a contraddittorio eventuale o differito, nel senso cioè che ammette 10 la possibilità per giudice di ricorrere a una procedura semplificata, priva di formalità, cd. de plano, che in passato veniva definita dalla dottrina con l'espressione "procedimento a forma contratta" perché ispirato al principio dell'eliminazione di ogni formalità non essenziale, a condizione che il provvedimento decisorio emesso de plano sia successivamente reclamabile dall'interessato attraverso l'instaurazione di un procedimento a contraddittorio integro, sull'intera materia trattata nella fase che precede il reclamo (recte l'opposizione), senza preclusioni di sorta per l'interessato privato dell'interlocuzione nella fase precedente. La particolarità di tale procedura sta quindi nel fatto che, nella fase che precede l'emanazione del provvedimento decisorio, il contraddittorio non viene integrato, prevedendosene il ripristino in uno stadio successivo, se ed in quanto la decisione venga opposta dall'interessato. Il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. rientra in tale schema ed infatti può essere gravato con l'opposizione, che non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta ad ottenere attraverso la rinnovazione del giudizio (un novum iudicium) una decisione in contraddittorio. La questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod.proc.pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577). In questi riti, la regola del contraddittorio non viene abolita o elusa, perché il confronto dialettico tra le parti innanzi al giudice è soltanto differito ad una fase successiva, anche se eventuale, la cui attivazione è lasciata alla libera volontà delle parti. E' pacifico, sia nel solco della giurisprudenza costituzionale che di quella della Corte europea, come il rispetto del principio del contraddittorio non imponga che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento, con la conseguenza che non sono in contrasto con l'articolo 111 della costituzione e neppure con l'art. 6 ED modelli processuali differenziati rispetto all'iter tipo, come quello ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., a contraddittorio eventuale o posticipato, strutturati sullo schema della decisione de plano seguita da una eventuale fase a contraddittorio integro, attivata dall'iniziativa della parte che intende insorgere rispetto al decisum. La Corte costituzionale, a proposito del decreto penale di condanna ed in tema di procedimento in materia di liberazione anticipata innanzi al magistrato di sorveglianza, ha affermato che non sono violati gli articoli 24 e 111 Cost. quando 11 l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca in una fase susseguente all'opposizione, rimanendo escluso, al tempo stesso, che alla previsione di un contraddittorio antecedente possa assegnarsi il carattere di necessario svolgimento della garanzia costituzionale della difesa quando tale diritto venga modulato in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, assicurandosene comunque "lo scopo e la funzione". Infatti, il provvedimento conclusivo di una fase cd. "monitoria" o "de plano" costituisce soltanto "una decisione preliminare", in relazione alla quale "l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione", non imponendo affatto l'art. 111 della Costituzione che "il contraddittorio debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso". -Perciò quando i provvedimenti decisori, che scaturiscono dai procedimenti de plano a contraddittorio differito, non sono in grado di chiudere definitivamente il processo, ma consentono alle parti di attivare un contraddittorio pieno - essi sono compatibili con il diritto di difesa ed i principi sul van giusto processo, restando poi nella disponibilità della parte la scelta di attivare concretamente il contraddittorio (Corte Cost., ord. 02/07/2003, n. 257; ord. 13/03/2003, n. 131; ord. 08/06/2005, n. 291).
6. Sennonché la peculiarità del presente procedimento, come il ricorrente correttamente sottolinea, sta nel fatto che il giudice dell'esecuzione pur - dovendo pacificamente procedere, in prima battuta, senza formalità ha invece trasformato il procedimento de plano in un procedimento partecipato. L'ipotesi inversa - ossia procedere de plano nei casi in cui invece è imposto il procedimento partecipato - sarebbe sanzionata con la nullità di ordine generale ed assoluta, avendo questa Corte, in maniera compatta, affermato che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifano, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524). Nel caso di specie, invece, la mancata adozione della fase preliminare "de plano", prevista dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, 12 perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen. Non sono infatti, configurabili le nullità di ordine generale di . cui all'art. 178 stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e di difesa sono estranee nella fase preliminare "de plano" e trovano attuazione solo nel ་ procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Di Rosa, Rv. 202528). Ineccepibile tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia divisa in ordine al rimedio applicabile al caso della decisione assunta non "de plano", nei casi previsti, ma in contraddittorio, avendo un primo indirizzo sostenuto che è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. anziché "de plano" come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (Sez. 1, n. 6387 del 02/12/1996, Di Giannantonio, Rv. 206349; Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polymec srl, Rv. ven 238157). L'immediato ricorso al giudice di legittimità inoltre non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo (prima attraverso il procedimento de plano e poi con la procedura partecipata) perché l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è finalizzata a consentire, attraverso un'istanza diretta al medesimo giudice, il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile cosicché il valore tutelato e giustificante l'istituto è il contraddittorio, per la potenziale piena efficacia di completezza riconosciuta al dibattito dialettico, e non la doppia valutazione del "merito esecutivo" posto che la doppia valutazione di merito non è costituzionalizzata, né imposta da normative internazionali, addirittura per lo stesso giudizio di cognizione (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, cit., non mass. sul punto). Invece, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che il Collegio condivide e che è stato testato anche nel presente procedimento (proprio con la sentenza, Sez. 1, n. 6558 del 2011), avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con 13 conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (ex mulits, da ultimo Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454), sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito (Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone ed altro, non mass. sul punto). Infine, per essere anche siffatta questione oggetto di contrasto giurisprudenziale, deve essere soltanto ribadito il principio secondo il quale, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e ven trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilena Serrano, Rv. 263437), tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale in quanto espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami "in senso lato" e delle impugnazioni cd. atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni e cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. Tale interpretazione non è perciò contraddetta dal fatto che l'opposizione ai : provvedimenti del giudice dell'esecuzione non ha natura di mezzo di : impugnazione ed essa neppure implica un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, derivando, invece, dal più generale principio (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione, ex art. 184 cod. proc. pen., nel codice di rito (Sez. U, n. 3026 del 2002, cit., in motiv.).
7. Nel caso in esame, dunque, il giudice dell'esecuzione, pur dovendo procedere de plano, ha dato corso alla procedura partecipata, senza le forme dell'udienza pubblica. La parte interessata ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di legittimità, con la sentenza n. 6558 del 2011, ha qualificato come 14 opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ritrasmettendo gli atti al giudice a quo per il giudizio di opposizione, il quale è stato celebrato senza le formalità dell'udienza pubblica, che l'interessato aveva espressamente richiesto, impugnando la decisione anche in parte qua. Sollevata la questione di legittimità costituzionale dalla Corte di cassazione, investita dell'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, il ricorrente ha esclusivamente il diritto di vedere annullata la decisione del giudice ven dell'opposizione che ha proceduto senza le formalità dell'udienza pubblica, affinché il giudice ripeta il giudizio di opposizione, rinnovandolo pleno iure ma con l'osservanza della formalità necessaria perché espressamente richiesta dalla parte interessata e, nel caso di specie, legalmente dovuta. eventualmenteL'annullamento invece non può investire la fase, interlocutoria e provvisoria, della primitiva pronuncia con la quale la confisca è stata originariamente disposta, in quanto detta fase, che ammetteva una decisione inaudita altera parte, è stata contrassegnata, seppure irritualmente, dal contraddittorio, con la conseguenza che la parte attinta dalla confisca in executivis ha goduto di garanzie ulteriori rispetto a quelle legalmente spettanti. La previsione da parte del sistema processuale di un procedimento complesso - composto, in prima battuta, da una fase nella quale, per ragioni di speditezza e di economia processuale, venga emesso inaudita altera parte un provvedimento decisorio e altresì da una eventuale fase successiva nella quale, a richiesta della parte interessata, il provvedimento emanato, previa piena integrazione del contraddittorio e reintegrazione di ogni più ampia facoltà difensiva, venga rivisitato - non contrasta, per le ragioni in precedenza espresse, con alcun principio costituzionale o convenzionale, che il ricorrente peraltro non individua, sottoponendolo a scrutinio. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il relativo procedimento di esecuzione, in prima istanza, si svolga con le forme dell'udienza pubblica, trasformando il giudizio ex articolo 667, comma 4, codice di procedura penale su richiesta di parte in incidente di esecuzione "partecipato", come disciplinato 15 dall'articolo 666 del codice di procedura penale con l'aggiunta della pubblicità dell'udienza.
8. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di ES, in diversa composizione soggettiva, quale giudice dell'esecuzione esclusivamente per il nuovo giudizio di opposizione che dovrà essere celebrato nelle forme della pubblica udienza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di ES, altro magistrato, quale giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio di opposizione. Così deciso il 27/10/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Amedeo Franco Sule from into d'uurre DEPOSITATA IN CANCELLERS 15 DIC 2015 лер 200* : 16