Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49317
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Sentenza 27 ottobre 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell'udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 2015. (In motivazione, si è precisato che gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non impongono una "forma" unica di contraddittorio, sicché sono legittimi procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte, e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa "de plano").

In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione).

In tema di confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, la mancata adozione della fase preliminare "de plano", prevista dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendovi espressa previsione normativa in tal senso e operando, pertanto, il principio di tassatività della nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49317
    Data del deposito : 27 ottobre 2015

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