Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
La competenza esclusiva della Regione Siciliana attribuita dal relativo Statuto in materia, fra l'altro, di espropriazione per pubblica utilità non esclude, in linea di principio, l'applicabilità della legge statale, in mancanza di una diversa previsione regionale. In relazione alle "espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare...", l'art. 9, comma nono, della legge Regionale 31 marzo 1972 n. 19 prevede espressamente l'applicazione degli artt. da 9 a 21 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, ma in ordine alle proroghe dei termini di occupazione nessuna disposizione di legge è stata emanata dalla Regione, con la conseguenza che trovano applicazione le proroghe previste dalla legislazione statale (Nella specie la proroga automatica di cui al D.L. n.901 del 1984,convertito con Legge n. 42 del 1987).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT MA, IT ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato BIANCA C. M., rappresentati e difesi dall'avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LEONFORTE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10886/99 proposto da:
COMUNE DI LEONFORTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RAGUSA 47, presso l'avvocato TURCO S., rappresentato e difeso dall'avvocato BUTTAFUOCO GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IT MA, IT ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato BIANCA C. M., rappresentati e difesi dall'avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 864/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata l'11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Zini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Buttafuoco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.1984 ES IT, cui succedevano nel corso del giudizio di primo grado a seguito della sua morte i figli TE e EN, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Nicosia il Comune di Leonforte, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione ed all'irreversibile trasformazione di alcuni terreni di sua proprietà per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in esecuzione della delibera di ampliamento del piano di zona n. 27 del 24.9.1976.
Precisava al riguardo che la procedura non si era conclusa regolarmente sia perché il provvedimento ablativo del 3.5.1986 era stato emanato oltre il termine di occupazione legittima e comunque oltre quello previsto per la dichiarazione di pubblica utilità e sia perché il piano di edilizia economica e popolare era illegittimo in conseguenza della sua mancata approvazione.
Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 29.8.1990 il Tribunale di Nicosia rigettava la domanda, dichiarando inammissibile quella proposta in corso di causa dall'attore per la corresponsione dell'indennità di occupazione in quanto il Comune non aveva accettato il contraddittorio e rilevando che per la determinazione del termine per la dichiarazione di pubblica utilità dovevasi aver riguardo, non già ai termini più brevi stabiliti dall'I.A.C.P., ma esclusivamente alle previsioni riguardanti i piani di zona ed in particolare all'art. 9 della Legge n. 167/62, il quale fissa in diciotto anni l'efficacia dei piani di zona la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e che i termini di occupazione legittima erano stati differiti dalle leggi di proroga nel frattempo intervenute. Affermava altresì che la mancata approvazione della delibera di ampliamento del piano di zona non inficiava la validità della localizzazione dell'area in cui era incluso il terreno perché in virtù dell'art. 3 della Legge 27.6.1974 n. 247 gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche nell'ambito di un piano di zona adottato ma non ancora approvato.
Su impugnazione dei IT la Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza del 2.6.1993 riformava la decisione del Tribunale, condannando il Comune al pagamento della somma di L. 216.581.600, oltre agli interessi.
Successivamente la Corte di Cassazione, investita del ricorso principale del Comune e di quello incidentale delle parti private, con sentenza n. 8625/95 cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, osservando che i Comuni, anche con procedura semplificata costituita da delibera consiliare da considerarsi equivalente alla dichiarazione di pubblica utilità, ben possono, in materia di formazione di piani di zona per interventi di edilizia residenziale pubblica ed in ordine alla scelta delle aree, adottare varianti, con aggiornamenti o modifiche quantitative, a prescindere dall'esaurimento dei terreni compresi nel piano in precedenza approvato e degradare quindi a rango di interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo del proprietario del fondo incluso nella variante.
Il giudizio veniva quindi riassunto su iniziativa del Comune di Leonforte ed all'esito, nel contraddittorio con i IT, la Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 23.10-11.11.1998 confermava la decisione del Tribunale di Nicosia con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni e dichiarata inammissibile la richiesta di indennità per l'occupazione temporanea dello stesso fondo.
Ritenuto ormai definitivamente accertato in linea di principio, a seguito della sentenza della Corte Suprema, che l'esecuzione del piano e la legittimità della localizzazione di nuove aree per gli interventi edilizi programmati non possono considerarsi condizionati all'approvazione del piano medesimo, rilevava la Corte d'Appello, in ordine ad altra questione non esaminata dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione, che non poteva essere condiviso l'assunto secondo cui, prima dell'emanazione del provvedimento ablativo, sarebbe scaduto il termine finale per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori fissato alla data dell'8.3.1984 con delibera dell'I.A.C.P. n. 32 dell'8.3.1979.
Al riguardo riteneva corrette le osservazioni del Tribunale il quale aveva rilevato che in materia il termine di scadenza per la dichiarazione di pubblica utilità è direttamente fissato dalla legge (art. 9 Legge 18.4.1962 n. 167) in anni diciotto, decorrente nella specie dalla delibera di ampliamento del 24.9.1976, e che non trovava conseguentemente applicazione l'art. 13 della Legge n. 2359 del 1865, ne' poteva essere riconosciuto all'I.A.C.P., che l'aveva invece illegittimamente esercitato con la delibera n. 32 dell'8.3.1979, alcun potere di incidere sulla durata del termine di efficacia del piano.
Considerava poi infondata la questione, riproposta dai IT, relativa alla tardività del decreto di espropriazione per il mancato rispetto del termine finale di occupazione legittima che si sarebbe maturato il 31.7.1985 in virtù dell'ordinanza di occupazione d'urgenza del 19.6.1980 che aveva fissato la decorrenza del termine quinquennale dell'occupazione dalla data dell'effettiva immissione in possesso, avvenuta il 31.7.1980. Al riguardo precisava che nel corso dell'occupazione era intervenuto il D.L. n. 901 del 1984, convertito nella Legge n. 42 del 1985, che aveva prorogato automaticamente, senza necessità cioè di specifico provvedimento della P.A., i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, riferendosi tale norma alla scadenza concretamente fissata nei provvedimenti di occupazione d'urgenza, con la conseguenza che il decreto di espropriazione del 3.5.1986 doveva ritenersi tempestivo e che venivano a mancare quindi le condizioni per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione TE IT e EN IT, deducendo sette motivi di censura. Resiste con controricorso il Comune di Leonforte che propone anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
I IT resistono con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso TE IT e EN IT denunciano falsa ed erronea ricostruzione dei fatti, mancanza assoluta di motivazione e nullità della sentenza.
Sostengono che la Corte d'Appello non ha tenuto conto che il Comune, nell'adottare la delibera n. 125 del 20.11.1976 con cui ha compreso il suolo di loro proprietà fra i terreni assegnati all'I.A.C.P. per la costruzione degli alloggi popolari, non poteva far riferimento all'art. 51 comma 1 della Legge n. 865/71 in quanto era dotato di programma di fabbricazione ed annesso piano di zona per l'edilizia economica e popolare e che peraltro l'ha adottata senza che la delibera di ampliamento del piano n. 87 del 1976 fosse stata approvata dalla Commissione Provinciale di Controllo (avvenuta solo il 3.5.1977) e dal competente Assessorato al Territorio ed Ambiente per la Regione siciliana.
La censura è inammissibile.
Il presente motivo di ricorso ripropone all'attenzione di questa Corte il problema relativo alla legittimità dell'ampliamento operato dal Comune, con l'inclusione del suolo di proprietà dei ricorrenti, rispetto al piano precedentemente approvato.
Un tale esame deve ritenersi però precluso dal giudicato interno formatosi sul punto a seguito della precedente sentenza pronunciata nel presente procedimento da questa Corte ( 8625/95) che ha affermato la piena legittimità dell'ampliamento. Del resto la stessa Corte d'Appello in via preliminare, dopo aver ritenuto ormai improponibile ogni ulteriore valutazione al riguardo in presenza del giudicato, ha dato atto che in sede di rinvio i IT nulla avevano osservato sotto tale profilo, avendo affidato le proprie doglianze sul punto al ricorso per revocazione proposto avverso la richiamata sentenza di questa Corte. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non abbia riconosciuto all'I.A.C.P. il potere di fissare i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'emissione del decreto di esproprio, come invece aveva fatto con la delibera n. 32 del 1979, essendo un tale potere riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 35 del 10.8.1978 della Regione Siciliana - la cui potestà
legislativa in materia è prevista dall'art. 14 del relativo Statuto - e derivatogli dalla delibera n. 125 del 20.11.1976 del Comune che lo aveva delegato ai sensi dell'art. 60 della Legge 865/71. La censura deve ritenersi assorbita dalla pronuncia di inammissibilità relativa al primo motivo.
La precedente sentenza di questa Corte sopra richiamata, nel considerare la delibera consiliare di approvazione della variante equivalente alla dichiarazione di pubblica utilità, ha fatto espresso riferimento, fra l'altro, all'art. 9 della Legge 18.4.1962 n. 167 che ne prevede l'efficacia per anni diciotto.
Indipendentemente quindi da ogni osservazione in ordine all'applicabilità della Legge Regionale Siciliana n. 35 del 1978, il giudicato conseguente a detta pronuncia non può non estendersi anche a tale termine, rendendone definitiva la statuizione. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione ed erronea applicazione dell'art. 20 comma 1 seconda parte della Legge 865/71 nonché mancanza assoluta di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Sostengono che la Corte d'Appello erroneamente non ha considerato che l'I.A.C.P. si era immesso nel possesso delle aree oltre il termine di tre mesi previsto da detto art. 20, risalendo al 28.2.1980 l'ordinanza di delega del Comune per l'immissione in possesso ed essendo tale immissione avvenuta solo il 31.7.1980, con la conseguente illegittimità dell'occupazione e del successivo procedimento espropriativo.
Anche tale censura è inammissibile, prospettando una questione nuova, mai dedotta in precedenza nemmeno con l'atto d'appello o con la comparsa di risposta in sede di riassunzione avanti al giudice di rinvio.
Peraltro l'accertamento relativo al rispetto del termine per l'occupazione dell'area comporta un apprezzamento di fatto non proponibile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano erronea ricostruzione dei fatti di causa, mancanza di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge 385/80. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia ritenuto illegittimo il decreto di esproprio emesso solo il 3.5.1986, vale a dire oltre il termine di cinque anni decorrente dalla delibera comunale dell'8.3.1979 ovvero, a tutto voler concedere, dall'ordinanza del 28.2.1980 con cui il Sindaco aveva disposto l'occupazione dei suoli. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 della Legge 29.7.1980 n. 385 e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Sostengono che, avendo il Tribunale di Nicosia, senza peraltro alcuna richiesta da parte del Comune e quindi illegittimamente, applicato l'art. 1 della Legge n. 385/80 per giustificare la tardività dell'emissione del decreto di esproprio, non avrebbe potuto poi la Corte d'Appello per riparare a tale erroneo riferimento modificare sul punto le considerazioni del Tribunale, specie in mancanza di censure da parte del Comune.
Entrambe le censure, con le quali viene sostenuta sotto diversi profili la tardività dell'emissione del decreto di esproprio, sono infondate.
Accertato in punto di fatto dai giudici di merito che l'effettiva immissione sul terreno in questione è avvenuta in data 31.7.1980 e che l'ordinanza di occupazione d'urgenza del 19.6.1980 aveva fissato in cinque anni il periodo di occupazione legittima decorrente dalla data di immissione, come prevede l'art. 20 della Legge n. 865/71 (vedi anche Sez. Un. 2081/94), correttamente la Corte
d'Appello ha ritenuto che il decreto di esproprio intervenuto in data 3.5.1986 fosse tempestivo dopo aver evidenziato che con D.L. n. 901 del 1984, convertito con Legge n. 42 del 1987, detto termine era stato automaticamente prorogato di un anno, senza necessità di uno specifico provvedimento della P.A..
Nè è sostenibile l'assunto dei ricorrenti, secondo cui, avendo il Tribunale fatto riferimento alla Legge n. 385/80 che richiede ai fini della proroga un apposito provvedimento da parte della P.A. non adottato nel caso in esame, sarebbe stato precluso alla Corte d'Appello applicare d'ufficio allo stesso fine una diversa disposizione di legge (come lo era stato peraltro per il Tribunale applicare una legge mai richiamata dal Comune).
Nell'esercizio del potere-dovere di verifica in ordine alla tempestività del decreto di esproprio contestata dagli attuali ricorrenti, competeva al Tribunale infatti l'individuazione della disciplina giuridica applicabile al caso concreto ed alla Corte d'Appello quindi il potere di richiamare allo stesso fine una normativa anche diversa rispetto a quella applicata in primo grado in presenza degli stessi elementi di valutazione, costituiti nel caso in esame dalle cadenze temporali con cui si sono succeduti i provvedimenti amministrativi (decreto di occupazione d'urgenza e decreto di esproprio) e le attività materiali (immissione nel possesso).
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano falsa ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della Legge n. 42/85 di conversione del D.L. n. 901 del 22.12.1984; dell'art. 14 Stat. Reg. Sic. e dell'art. 58 comma 2 della Legge regionale 6.5.1981 n. 86 nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. Sostengono che erroneamente la Corte d'Appello non ha considerato che la Regione Siciliana ha potere esclusivo di legiferare in materia urbanistica e che pertanto l'art. 5 bis della Legge n. 42/85 non era applicabile alla fattispecie in esame, tenuto anche conto che l'art. 58 comma 2 della Legge Regionale 6.5.1981 n. 86 prevede l'inapplicabilità nell'ambito della regione delle disposizioni statali non conformi alla legge regionale e che l'art. 1 comma 4 della Legge Reg. 35/78 impone all'I.A.C.P. di fissare, i termini entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori ed emesso il decreto di esproprio.
Pur non essendo stata mai dedotta in precedenza la questione della proroga dei termini sotto l'indicato profilo normativo, non è ipotizzabile la presenza di un motivo nuovo in quanto trattasi anche qui, come nei due precedenti motivi, di un problema di applicabilità di norme.
La censura è però infondata.
La competenza esclusiva della Regione Siciliana attribuita dal relativo Statuto in materia, fra l'altro, di espropriazione per pubblica utilità non esclude in linea di principio l'applicabilità della legge statale in mancanza di una diversa previsione regionale. Orbene, non solo relativamente alle "espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare...", come nel caso in esame, l'art. 9 comma 9 della Legge Regionale 31.3.1972 n. 19 prevede espressamente l'applicazione degli articoli da 9 a 21 della Legge n. 865/71, ma in ordine alle proroghe sui termini di occupazione nessuna disposizione di legge è stata emanata dalla Regione, con la conseguenza che trovano senz'altro applicazione le proroghe, come quella sopra richiamata, previste dalla legislazione statale (in tal senso Cass. 4987/91). Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano falsa ed erronea applicazione dell'art. 190 C.P.C. (vecchio testo) e dell'art. 394 C.P.C. nonché mancanza assoluta di motivazione e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 C.P.C.. Deducono che il Comune, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, non ha chiesto l'applicazione dell'art. 5 bis della Legge n. 42/85 per giustificare la tardiva emissione del decreto di esproprio, con la conseguenza che alla Corte d'Appello ne era precluso ogni riferimento, senza peraltro considerare che detta norma riguarda la proroga relativa alle occupazioni d'urgenza e non già quella per l'emissione del decreto di esproprio e che l'impresa aggiudicataria aveva completati i lavori il 4.7.1983. Sostengono altresì che il Comune avanti al giudice di rinvio ha illegittimamente avanzato domande ed eccezioni nuove e che in sede di conclusioni si è riportato esclusivamente alle conclusioni di primo grado in cui non risulta la richiesta di applicazione della Legge n. 42/85. Il presente motivo di ricorso costituisce sostanzialmente una ripetizione del quinto, contestandosi anche qui, peraltro sempre in materia di proroghe, il potere del giudice di merito di individuare la norma applicabile al caso concreto, in una fattispecie, oltre tutto, in cui incombeva agli attuali ricorrenti, che hanno proposto domanda di risarcimento del danno da "accessione invertita", e non già al Comune, l'onere di provare l'illegittimità dell'occupazione. Incomprensibile è poi la precisazione, secondo cui l'art. 5 bis della Legge n. 42/85 riguarderebbe la proroga delle occupazioni d'urgenza e non già del termine per l'emanazione del decreto di esproprio.
Precisato che trattasi del comma 5 bis dell'art. 1 di detta Legge n. 42/85 e non già dell'art. 5 bis, non v'è dubbio che detta disposizione normativa, prevedendo la proroga di un anno del termine di cui al secondo comma dell'art. 20 della Legge n. 865/71, si riferisce al termine entro cui può essere legittimamente emesso il decreto di esproprio che conseguentemente può essere adottato, come è avvenuto nel caso in esame, entro il sesto anno.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Leonforte denuncia violazione degli artt. 346 e 392 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.... Sostiene che le questioni relative alla scadenza del termine per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e del mancato rispetto del termine finale di occupazione legittima ai fini dell'emissione del decreto di esproprio non erano state riproposte in appello e dovevano quindi ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 C.P.C. e conseguentemente precluso l'esame.
La censura è infondata, risultando dall'atto di appello degli odierni ricorrenti principali, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che in quella sede erano state espressamente riproposte entrambe le questioni relative alla scadenza dei termini, rispettivamente, per la dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione legittima. Con il secondo motivo il Comune denuncia insufficiente motivazione in relazione all'art. 92 C.P.C.. Deduce che per resistere alle illegittime pretese dei IT ha dovuto sostenere l'onere non solo delle spese dei vari gradi di giudizio ma anche di quelle dell'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza della Corte d'Appello, per un totale di L. 70.000.000 e chiede quindi, in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell'accoglimento di quello incidentale, l'adozione dei consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese del presente grado.
Anche tale censura è infondata, rientrando nel potere discrezionale ed insindacabile del giudice di merito la regolamentazione delle spese processuali, con l'unico limite costituito dall'impossibilità di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Peraltro la disposta compensazione risulta adeguatamente motivata in relazione al contrasto verificatosi fra le decisioni di merito.
Attesa la modesta rilevanza del ricorso incidentale nell'economia del presente giudizio di legittimità, si ritiene di porre le spese interamente a carico dei ricorrenti principali, liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti principali al pagamento dell'onorario che liquida in L. 12.000.000, oltre alle spese liquidate in L. 350.500=. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001