Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
È immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto, in materia di confisca, a norma dell'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., anziché "de plano" come previsto dall'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen., in quanto la procedura adottata pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, che sarebbe stato altrimenti introducibile solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento assunto senza formalità. (Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione, intervenuto dopo che la sentenza di patteggiamento, già divenuta irrevocabile, nulla aveva disposto in ordine alla destinazione del bene oggetto di sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2007, n. 45326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45326 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1813
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIELBO Giorgio - Consigliere - N. 40599/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AT IA, nella qualità di legale rappresentante della EC s.r.l., con sede in Sesto Calende;
avverso il provvedimento emesso il 19 luglio 2006 dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIELBO Giorgio;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio quale giudice dell'esecuzione. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. AT IA, nella qualità di legale rappresentante della EC s.r.l., ha presentato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro il provvedimento in epigrafe con cui il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto la confisca e l'assegnazione in uso ai Carabinieri di Chivasso dell'autovettura BMW targata BL 702ZJ, in quanto utilizzata per il trasporto di stupefacenti da un dipendente della società EC, IM EL TE, condannato con sentenza irrevocabile del 30 maggio 2006, autovettura di proprietà della Financial Service e condotta in locazione finanziaria dalla EC.
2. Il ricorrente, che chiede la restituzione dell'autovettura oggetto di confisca, ha dedotto tre distinti motivi.
- Violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, in quanto il pubblico ministero dopo aver convalidato il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, non avrebbe provveduto a richiedere la convalida al g.i.p., con conseguente inefficacia della misura cautelare reale;
- violazione dell'art. 240 c.p., comma 1, in quanto l'autovettura avrebbe potuto essere oggetto di confisca facoltativa previo accertamento della pericolosità del bene, pericolosità che il giudice avrebbe dovuto escludere trattandosi di un mezzo appartenente a soggetto estraneo al reato e soprattutto non destinato stabilmente all'illecito trasporto di droga;
- manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, in quanto nel decreto impugnato non è stato detto nulla in ordine allo stabile utilizzo dell'autovettura per il trasporto dello stupefacente. MOTIVI ELLA DECISIONE
3. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio quale giudice dell'esecuzione, in quanto è intervenuto dopo che la sentenza del 30 maggio 2006, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e che nulla aveva disposto in ordine all'autovettura sequestrata, era già divenuta irrevocabile. Il giudice avrebbe potuto provvedere sulla confisca, senza formalità, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, secondo una procedura informale in cui il contraddittorio segue l'assunzione del provvedimento attraverso il meccanismo dell'opposizione attivata da una delle parti, davanti allo stesso giudice.
Nella specie, il giudice ha, invece, attivato un'anomala procedura per decidere in merito alla destinazione dell'autovettura ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga, convocando il legale rappresentante della società EC, quale terzo proprietario del veicolo;
solo dopo l'udienza in cui è stato sentito il rappresentante legale che ha anche depositato una richiesta di restituzione, il G.i.p. ha disposto la confisca dell'autovettura, assegnandola D.P.R. cit., ex art. 100, ai Carabinieri di Chivasso.
4. Preliminarmente si pone il problema dell'ammissibilità del ricorso, in considerazione di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia proceduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà all'interessato di proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione (Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 775, Torcasio;
Sez. 3, 5 dicembre 2002, n. 8124, Salamone;
Sez. 3, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello). Peraltro, questo stesso orientamento precisa che nel caso sia proposto ricorso per cassazione, questo possa essere convertito in opposizione a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, e trasmesso al giudice competente (Sez. 3, 20 gennaio 2004, n. 14724, Mariano;
Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, Di Rocco;
in favore della inammissibilità del ricorso, senza possibilità di conversione, si è espressa Sez. 2, 11 maggio 2004, n. 39625, Tomasoni). Tuttavia, questo Collegio ritiene, aderendo ad un filone interpretativo minoritario (Sez. 1, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio;
Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146, P.M. in proc. Arrighini), che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che abbia irritualmente provveduto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano, come previsto dal citato art. 667 c.p.p., comma 4, sia comunque immediatamente proponibile ricorso per cassazione, in quanto la procedura adottata ha, comunque, garantito anticipatamente il contraddittorio che sarebbe stato intraducibile solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento assunto senza formalità.
In questi casi, imporre la proposizione dell'opposizione davanti allo stesso giudice, che già nel precedente contraddittorio ha respinto le richieste dell'interessato, appare del tutto inutile, oltre che destinata ad avere un esito negativo scontato, finendo con il ritardare l'effettivo momento di garanzia.
5. Ciò premesso deve rilevarsi come il provvedimento impugnato sia sprovvisto di qualsiasi giustificazione ed appaia ai limiti dell'abnormità. Esso richiama il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, ma la sua stringata motivazione fa riferimento esclusivamente alla confisca, che viene disposta pur riconoscendo l'appartenenza dell'autovettura ad un soggetto estraneo al reato.
L'art. 100 cit. non ha modificato il regime del trattamento del terzo così come regolato nell'art. 240 c.p., sia con riferimento al terzo avente diritto sulle cose, che al terzo estraneo al reato, con la conseguenza che una volta dimostrata l'appartenenza del bene, il terzo proprietario, ovvero colui che ha la legittima disponibilità del bene, ha diritto alla restituzione una volta cessate le esigenze investigative (Sez. 6, 8 aprile 2004, n. 23087, P.M. in proc. Bocca). Nella specie, non è mai stata in discussione la proprietà dell'autovettura in capo alla società EC (che la conduceva in locazione finanziaria), ne' l'estraneità della società e del suo legale rappresentante nel reato per cui è stato condannato l'imputato EL TE.
Inoltre, non è emerso nessun elemento che possa far ritenere che l'autovettura fosse funzionalmente e prevalentemente utilizzata per il trasporto dello stupefacente, ne' è stata evidenziata l'esistenza di un nesso strumentale tra bene da confiscare e reato, che rivelasse effettivamente la probabilità del ripetersi dell'attività punibile, tale da giustificare un provvedimento di confisca ai sensi dell'art.240 c.p., comma 1. 6. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato sia il provvedimento di confisca, che la conseguente assegnazione dell'autovettura ai Carabinieri di Chivasso, autovettura che deve essere restituita alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'autovettura alla parte ricorrente.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007