Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", ovvero senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, perché affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2008, n. 46786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46786 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1284
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42162/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI LL, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso - GE - in data 7.02.2008 con cui è stata rigettata de plano la richiesta diretta a ottenere la revoca della sentenza 19.03.1997 con riferimento alla condanna concernente il reato L. n. 516 del 1982, ex art. 1, u.c., per sopravvenuta abolitio criminis;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del PM, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza 7.02.2008 il Tribunale di Campobasso rigettava de plano la richiesta presentata da BI LL diretta a ottenere la revoca della sentenza 19.03.1997 con riferimento alla condanna concernente il reato L. n. 516 del 1982, ex art. 1, u.c., per sopravvenuta abolitio criminis.
Proponeva ricorso per cassazione la BI eccependo l'incompetenza funzionale del giudice monocratieo che aveva deliberato il provvedimento, essendo competente a provvedere il Tribunale in composizione collegiale e denunciando violazione degli artt. 666 e 673 c.p.p. perché per la revoca della sentenza per abolitio criminis non occorre specificare un interesse a proporre il relativo ricorso dovendo, comunque, riconoscersi l'interesse del condannato alla rimozione della condanna con la sua eliminazione dal casellario giudiziale.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente, rispetto a quelli dedotti dovendosi rilevare d'ufficio (come segnalato dal PG) la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata resa senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art.666 c.p.p., commi 3 e 4.
Ha, infatti, affermato questa Corte Che "qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste" (Cassazione Sezione 3 n. 1730/1998, Viscione, RV. 211550; conforme n. 6168/1997 RV. 209134).
P.Q.M.
LA Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone gli atti al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008