Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
È inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, atteso che la stessa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2008, n. 45498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45498 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1710
Dott. D'ISA LA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 041269/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ESSELUNGA S.P.A. p. civile;
contro
3) OV CL, N. IL 08/07/1968 imputato;
avverso SENTENZA del 11/01/2005 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano ha emesso sentenza di non doversi procedere per mancanza di valida querela nel processo a carico di NO LA, relativo ad alcuni episodi di tentato furto commessi in danno di un supermercato Esselunga.
Il Giudice ha ritenuto che la procura speciale per la presentazione di querela debba avere per oggetto singoli specifici reati;
mentre quella prodotta nel processo afferisce a categorie di reati ed è anteriore all'epoca di commissione degli illeciti oggetto del processo.
2. Propone ricorso immediato per cassazione la parte civile Esselunga deducendo tre motivi.
Con il primo si lamenta che erroneamente il giudice ha ritenuto che si sia in presenza di episodi di furto non aggravati. Si sarebbe dovuta ritenere l'esistenza dell'uso di mezzo fraudolento atteso il nascondimento delle merci nella tasca.
Con il secondo motivo si argomenta che l'art. 122 cod. proc. pen. non è applicabile all'ambito in esame, essendo esso relativo agli atti processuali penali, mentre la querela è atto che viene proposto prima dell'inizio del procedimento. Pertanto per giudicare sulla legittimità della procura speciale conferita al soggetto querelante occorre avere riferimento alla normativa civilistica e segnatamente all'art. 2699 cod. civ.. Con il terzo motivo si deduce che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 122 c.p.p. richiamato, nulla impedisce di ritenere che la procura speciale possa avere ad oggetto non un singolo atto ma un gruppo di atti. Tale interpretazione trova conforto nell'art. 37 disp. att. c.p.p.. Il ricorrente ha successivamente presentato una memoria a sostegno del gravame.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Infatti, come questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di enunciare, la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile (Cass. 3, 3 marzo 2004, Rv. 228627; Cass. 5, 26 aprile 2005, Rv. 232337). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008