Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 29505
CASS
Sentenza 11 giugno 2013

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Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta del P.M. di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato).

Commentario1

  • 1L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016

    Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 29505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29505
Data del deposito : 11 giugno 2013

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