Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta del P.M. di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato).
Commentario • 1
- 1. L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 29505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29505 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/06/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2159
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 47044/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO;
nei confronti di:
LA TT N. IL 02/02/1979;
avverso l'ordinanza n. 62/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del 15/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dr. Mazzotta Gabriele, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con provvedimento, deliberato de plano il 15 ottobre 2012 e depositato in pari data, il Tribunale ordinario di Treviso, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revoca per abolizione del reato della sentenza di condanna di quel Tribunale - Sezione distaccata di Conegliano il 10 maggio 2010 (irrevocabile dal 31 ottobre 2010) a carico dello straniero extracomunitario clandestino AH TT per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, ritenuta alla stregua della formulazione previgente alla novella recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h).
Il giudice della esecuzione ha così testualmente motivato la reiezione dell'incidente "... non avendo la sentenza delle SS.UU. della Cassazione l'efficacia di abolitio criminis (sentenza n. 230/12 della Corte costituzionale)". 2. - Il Procuratore della Repubblica, presso quel Tribunale, in persona del Dott. De Lorenzi Antonio, Sostituto Procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del 7 novembre 2012, col quale ha denunziato violazione di legge, sotto il duplice profilo, che il giudice della esecuzione era incorso sia nella inosservanza del rito camerale, prescritto dall'art. 666 c.p.p., comma 3, sia nella erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto, come peraltro chiarito dalla Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite colla sentenza 24 febbraio 2011, n. 16453, la novella in parola aveva "abolito la rilevanza penale della condotta incriminata dal citato art. 6, ascrivibile a straniero irregolare nel territorio dello Stato".
Al riguardo il ricorrente ha dedotto: il condannato commise la contravvenzione in epoca anteriore alla succitata abolitio criminis;
mentre non è pertinente l'arresto del giudice delle leggi citato dal giudice della esecuzione.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 9 gennaio 2013, ha osservato ad adiuvandum: il giudice della esecuzione, pur avendo valutato la richiesta del Pubblico Ministero (rigettata) ammissibile e non manifestamente infondata, ha, tuttavia, omesso di instaurare il "rituale e necessario contraddittorio tra le parti". 4. - Affatto fondato - e assorbente - è il primo motivo di ricorso in rito.
Il giudice della esecuzione ha provveduto de plano (con pronuncia di rigetto) fuori dei casi consentiti dall'art. 666 c.p.p., comma 2, colla esclusiva previsione delle declaratorie di inammissibilità degli incidenti nelle ipotesi tassativamente stabilite dalla medesima disposizione.
Invero, l'art. 666 c.p.p. (salvi, appunto, i casi contemplati dal comma 2) prescrive, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero. Epperò, se - come nella specie - il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell'imputato e (della) assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047;
Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672; Sez. 1, 18 febbraio 2009, n. 10747, Mastrillo, massima n. 242894 e Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44859, Caci, massima n. 242196). Il rilievo della nullità comporta l'annullamento del provvedimento impugnato (v. Cass., Sez. 3, sentenza n. 46786 del 20 novembre 2006, Bifani, massima n. 242477) e il rinvio per nuova deliberazione al Tribunale ordinario di Treviso, il quale, uniformandosi ai principi di diritto enunciati, provvederà nella osservanza delle forme del rito camerale partecipato à termini dell'art. 666 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il l'11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013