Sentenza 14 febbraio 2014
Massime • 1
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento medesimo.(Fattispecie relativa ad incidente di esecuzione avente ad oggetto un provvedimento cautelare personale emesso nell'ambito di procedura di estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2014, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/02/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 486
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 29390/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPERIALE ROSARIO N. IL 28/10/1974;
avverso l'ordinanza n. 13/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Napoli.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata de plano il 16 maggio 2013 e depositata il 17 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'incidente proposto dall'estradando Imperiale Rosario avverso il provvedimento restrittivo emesso il 22 aprile 2008 ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, dalla ridetta Corte territoriale, su richiesta del Ministro della Giustizia. La Corte di merito, dopo aver qualificato l'incidente quale "istanza di revoca della custodia cautelare", e dopo aver richiamato i provvedimenti in precedenza adottati, illustrando lo sviluppo del procedimento, ha argomentato che i motivi addotti dall'estradando (mancanza della richiesta del Pubblico Ministero e adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, a fronte della richiesta ministeriale formulata ai sensi dell'art. 714 c.p.p.) erano tutti infondati.
2. - L'estradando ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 1 luglio 2013.
Col primo (e preclusivo) motivo, il ricorrente, dopo aver dedotto che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato come richiesta di revoca della misura coercitiva, l'incidente di esecuzione proposto per l'accertamento della "ineseguibilità del titolo detentivo", denunzia la inosservanza dell'art. 127 c.p.p., censurando che il giudice a quo ha provveduto "in assenza di contraddittorio" fuori dei casi previsti della manifesta infondatezza della istanza, per difetto delle condizioni di legge, o della mera riproposizione della istanza già rigettata.
Con gli altri motivi il ricorrente, diffusamente argomentando, deduce la inosservanza dell'art. 291 c.p.p., e art. 704 c.p.p., comma 3. 3. - Con memoria, recante la data del 28 gennaio 2014 e intempestivamente pervenuta a questa Corte suprema di cassazione P 11 febbraio 2014, il ricorrente, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cristiana Valentini, dichiara di replicare al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
4. - Fondato e meritevole di accoglimento è, nei termini che seguono, il primo motivo di ricorso.
E, poi, appena il caso di aggiungere che non deve essere presa in considerazione la memoria di replica del ricorrente, per la inosservanza del termine dilatorio di cinque giorni, stabilito dell'art. 611 c.p.p., comma 1, ultimo inciso. 4.1 - Nella specie, alla stregua del tenore dell'espresso e formale tenore del provvedimento impugnato, intitolato "ordinanza di rigetto", risulta pacificamente esclusa la ricorrenza di alcuna delle ipotesi di definizione de plano del procedimento (mediante decreto di inammissibilità, deliberato sentito il Pubblico Ministero), contemplate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, per i casi di manifesta infondatezza della richiesta, per difetto delle condizioni di legge, ovvero di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. 4.2 - L'adozione del rito planarie da parte del giudice a quo comporta la inosservanza dalla norma processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l'art. 666 c.p.p., prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se - come nella specie - il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p." del procedimento (v. da ultime: Sez. 1^, 11 giugno 2013, n. 29505, P.M. in proc. Lahmar, massima n. 256111 e Sez. 3^, 29 gennaio 2013, n. 11421, Prediletto, massima n. 254939), per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Cass., Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).
Al rilievo della nullità conseguono l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata (Cass., Sez. 3^, sentenza n. 46786 del 20 novembre 2008, Bifani, massima n. 242477) e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014