Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2015, n. 16018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16018 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 18/02/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 243
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 49845/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RR SÈ LU N. IL 27/04/1978 ;
avverso l'ordinanza n. 268/2014 TRIBUNALE di PIACENZA, del 21/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 la trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Piacenza, richiesto da IL AN JO LO - assolto dal reato di cui all'art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 11 per mancanza di querela - del dissequestro e restituzione di nove orologi e una penna stilografica, oggetto della imputazione da cui è stato prosciolto, ha disposto la confisca dei beni suddetti, ritenendo trattarsi, comunque, di beni di provenienza illecita.
2. Contro il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di IL AN, l'avv. Sisto Salotti, per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che, essendo il IL stato prosciolto, non avrebbe potuto disporsi la confisca dei beni in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno accolte le richieste del Pubblico Ministero concludente. Ai sensi dell'art. 676 c.p.p., comma 1 il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. Il procedimento da seguire è quello stabilito dall'art. 667, comma 4: vale a dire, il giudice provvede, senza formalità, con ordinanza, contro cui è possibile proporre opposizione dagli interessati, davanti allo stesso giudice. Ove, però, venga irritualmente proposto ricorso per cassazione, tale ricorso non va dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione e conseguentemente trasmesso al giudice dell'esecuzione. Sebbene l'argomento sia discusso ed abbia dato luogo ad opposte pronunce, l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sez. n. 14724/2004, Rv. 228605 ; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass.Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093). Tale soluzione appare preferibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", dalla erronea qualificazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito, per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia in merito alle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4 dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015