Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, così che l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in nome dell'interesse alla notizia, dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte. Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l'accuratezza della ricostruzione corrisponde, in tal caso, all'interesse del pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data dalla sola "fonte" della notizia - peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa - circa fatti accaduti molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico).
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- 1. Diritto all’oblio: se le notizie di cronaca giudiziaria si rivelano infondateGarzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2019
- 2. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 15/12/2005
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 2504
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 13764/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GI, nato il [...] a [...];
CE MA TT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 14/10/2004 dalla Corte d'appello di Milano;
nei confronti della parte civile LA IA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'avvocato Badellino Sergio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese dell'ulteriore grado di giudizio come da nota spese. Udito per gli imputati ricorrente l'avvocato Lo Giudice Salvatore, in sostituzione dell'avvocato Lo Giudice Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 27/03/2001 il Tribunale di Monza aveva dichiarato GI NA, giornalista, responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di IA LA (art. 595 c.p., comma 1 e 2, L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21) e CE MA
TT, direttore del quotidiano, responsabile del reato di omesso controllo (art. 57 c.p. e art. 595 c.p.p., comma 1 e 2; L. n. 47 del 1948 artt. 13 e 21), in relazione ad un articolo pubblicato il
29/06/1998 sul quotidiano "Il Giornale", e li aveva condannati, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena, rispettivamente, di L. 800.000 e di L. 600.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni, liquidati in 80 milioni di lire, e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile LA IA.
Secondo la contestazione, nella quale si faceva integrale riferimento all'articolo, intitolato "LA l'ex comunista che lasciò la toga per puntare al Quirinale", il NA aveva offeso la reputazione dell'onorevole LA "sostenendo che egli, nella pregressa attività di Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, avrebbe strumentalizzato la funzione giudiziaria per combattere, per fini politici, un avversario pubblico, in particolare affermando falsamente che l'on. LA, da P.M. arrestò SO GA:
avrebbe tentato un golpe di destra. Ma la medaglia d'oro della resistenza fu prosciolta: non c'erano prove, e che, per alleggerire le sue colpe, avrebbe successivamente dichiarato di avere agito su richiesta del P.M.; ed ancora che LA all'inizio della sua attività di magistrato avrebbe partecipato ad una manifestazione di piazza e ad uno scontro con la Polizia, tanto da rimanere ferito e ed essere ricoverato in ospedale".
2. Investita dell'impugnazione proposta dagli imputati, con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, ha ridotto la pena inflitta a NA e CE, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
La portata offensiva dell'articolo stava, a parere della Corte d'appello, nella attribuzione al querelante di azioni scorrette mai avvenute, non scriminata dall'esercizio di critica perché questo deve "trovare fondamento in fatti veri o presunti tali in base ad errore scusabile". In particolare, sgomberato il campo da alcune affermazioni ritenute inesatte ma, complessivamente valutate, non lesive, il giudice di seconde cure individuava le proposizioni diffamatorie: (a) nella riferita partecipazione ad una manifestazione di piazza con scontro con la polizia;
(b) nei brani dell'articolo in cui si narrava della vicenda "SO" assumendosi nella sostanza che, arrestando GA SO senza che vi fossero elementi per emettere il provvedimento restrittivo, LA aveva strumentalizzato ad uso politico le sue funzioni giurisdizionali.
3. Hanno proposto ricorso gli imputati per mezzo di un unico difensore.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 161, 162, 429, 548, 601, 178 e 179 c.p.p.. La nullità assoluta del procedimento d'appello, nonché di quello di primo grado, perlomeno con riferimento alla posizione del CE, discenderebbe dalla omessa (valida) citazione degli imputati a giudizio. Ad entrambi, difatti la vocatio in iudicium sarebbe stata erroneamente notificata al domicilio irritualmente eletto nella dichiarazione "raccolta" dal difensore al momento della sua nomina, priva dei requisiti di cui all'art. 162 c.p.p. perché non trasmessa a mezzo telegramma o raccomandata. Anche a volere ritenere sanata per il primo grado la dedotta nullità in relazione alla posizione del NA, costituitosi in giudizio nel corso del dibattimento davanti al Tribunale, essa inficerebbe, per tale imputato, perlomeno il giudizio d'appello.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 595, 51, 57, 59 c.p. e alla L. n. 47 del 1948, art. 13, in relazione alla diffamatorietà dell'articolo e all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Deducono inoltre la violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p., art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 336 c.p.p.
e art. 597 c.p., nonché il vizio di motivazione sul punto.
3.2.1. Quanto al primo aspetto, i ricorrenti lamentano innanzitutto che la motivazione della sentenza della Corte d'appello sarebbe errata e illogica quando afferma, contraddicendo principi e criteri enunciati nella prima parte della motivazione, la diffamatorietà della riferita partecipazione di LA ad una manifestazione di piazza. Il lettore medio, capace di comprendere l'uso di espedienti retorici e l'evidente parzialità di certe affermazioni, non poteva non comprendere anche l'evidente riferibilità al SO ("Come denunciò lo steso SO ...") delle proposizioni concernenti la manifestazione. In relazione a tale passo dell'articolo la Corte d'appello avrebbe omesso inoltre ogni considerazione sull'esercizio del diritto di cronaca, e cioè che il fatto storico riferito consisteva per l'appunto nell'avere SO inoltrato ai giudici di Genova un esposto che conteneva le affermazioni incriminate.
3.2.1.1. E, per lo meno sotto il profilo putativo, la sussistenza della scriminante troverebbe conforto nella mancata incriminazione del SO per calunnia in relazione i fatti narrati.
3.2.2. Analoghe considerazioni varrebbero, ad avviso dei ricorrenti, per quell'altra parte, ritenuta diffamatoria, dell'articolo, nella quale si afferma sostenuta la tesi "di fondo" dell'uso strumentale delle funzioni giurisdizionali. In particolare la Corte d'appello sosterrebbe che quanto scritto a proposito del caso SO e dell'erroneità dell'operato di LA sarebbe espressione di critica giornalistica solamente "se non fosse accompagnato da una "spiegazione" giudicata arbitraria dei fatti, consistente nell'accusa di strumentalizzazione delle proprie funzioni". Tale motivazione sarebbe tuttavia meramente apparente: la strumentalizzazione essendo non una "affermazione del giornalista", ma "mera interpretazione soggettiva della pubblicazione offerta dal querelante e sposata dal pubblico ministero". In realtà invece la pubblicazione non conterrebbe alcun accusa di tal fatta, "costruita artatamente attraverso un collage di frasi tra loro distanti nel testo dell'articolo (p. 13) e dal significato affatto diverso", frutto di una grossolana lettura in malam partem.
3.2.3. Peraltro la stessa persona offesa, nel proporre querela, aveva limitato l'istanza di punizione ai "grossolani travisamenti" e "falsità" dell'articolo, espressamente affermando "non metto ... in discussione il diritto del giornalista all'esercizio sia della critica politica che di quella storica, laddove tratta di momenti (quali l'indagine giudiziaria su GA SO) che appartengono, oramai, alla storia contemporanea del Paese", circoscrivendo così la querela ad espressioni tra le quali non rientrerebbero quelle arbitrariamente utilizzate dai giudici di secondo grado per affermare la responsabilità degli imputati, non riportate neppure nel capo d'imputazione.
La Corte d'appello avrebbe perciò affermato la responsabilità degli imputati sostituendosi sia al querelante che al pubblico ministero nella individuazione e nella contestazione dell'accusa, violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.).
3.2.4. Erroneamente sarebbe stato escluso inoltre l'esercizio, quantomeno putativo, del diritto di critica, omettendosi completamente di dare risposta ai motivi d'appello sul punto (pag. 17 e seguenti).
Anche l'ultima proposizione alla quale si faceva riferimento in querela (SO aveva combattuto i fascisti, ma dalla parte dei monarchici ... era una antitotalitario ... un anticomunista ... tanto bastò perché LA lo sospettasse di preparare un colpo di Stato ...) risulterebbe difatti espressione del diritto di critica (cass. 14/04/2000, Chinigò; 27/04/1998, Scaduti/Grevi), come sarebbe comprovato dai documenti prodotti dalla difesa (tra i quali la sentenza di proscioglimento di SO), dai quale emerge l'accurato lavoro di ricerca del giornalista e la convinzione dell'errore del giudice.
3.2.5. Apparente sarebbe infine la motivazione sull'elemento soggettivo e sulla sussistenza del reato di omesso controllo, intimamente legata alla natura meramente interpretativa del tenore diffamatorio dell'articolo.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata assunzione di prove decisive e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in particolare laddove, dopo avere negato accesso alle prove richieste dalla difesa la Corte d'appello afferma che la "tesi di fondo" è rimasta indimostrata, non essendo il giornalista riuscita a dedurla da alcun dato oggettivo.
3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.
3.4.1. La "esorbitante" somma liquidata a solo titolo di danno morale dal primo giudice illogicamente sarebbe stata mantenuta inalterata dalla Corte d'appello nonostante l'affermata non offensività di gran parte delle espressioni ritenute invece diffamatorie dal Tribunale.
3.4.2. Affatto arbitraria sarebbe inoltre la motivazione con la quale la Corte d'appello ha negato valore, ai fini della quantificazione del danno ex art. 1127 c.c. evidentemente s'intendeva ex art. 1227 c.c., al fatto che la persona offesa ha omesso di chiedere la rettifica L. n. 47 del 1948, ex art. 8, confondendo tale facoltà, riconosciuta alla persona offesa immediatamente dopo la pubblicazione, con la successiva offerta, avvenuta a dibattimento, di pubblicare un articolo o un'intervista chiarificatori.
4. In prossimità dell'udienza ha prodotto memoria la difesa di IA LA.
4.1. Sostiene la parte civile l'infondatezza del primo motivo. Dagli atti risultava difatti che tutte le notificazioni erano state eseguite al domicilio eletto dagli imputati con atti la cui sottoscrizione era stata autenticata dallo stesso difensore. E, anche a volere, per assurdo, ritenere irrituale il deposito di tali atti, l'irregolarità della notifica sarebbe comunque da ricondurre ad una nullità disciplinata dall'art. 180 c.p.p. e l'eccezione sarebbe pertanto intempestiva;
la nullità non potrebbe in ogni caso, ex art. 182 c.p.p., essere dedotta dalla parte che v'aveva dato causa.
4.2. Illustra inoltre, con riferimento al secondo e terzo motivo, le regioni per le quali è da condividere la sentenza impugnata che ha escluso l'esercizio del diritto di cronaca (episodio dello scontro della polizia) e di critica (vicenda SO) anche sotto il profilo della putatività.
4.3. Afferma infine che non sussiste alcun vizio di motivazione in ordine alla liquidazione dei danni e che, essendo la rettifica L. n. 47 del 1948, ex art. 8, un diritto potestativo il cui esercizio costituisce una sorta di sanzione accessoria che non incide sul danno cagionato, inconferente sarebbe il richiamo all'art. 1227 c.c.. DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce, per prima volta in cassazione, la nullità delle notificazioni agli imputati per le precedenti fasi, in quanto avvenute ad un domicilio la cui elezione non risultava "comunicata" con le forme dell'art. 162 c.p.p., è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti (e non è disconosciuto dai ricorrenti) che le elezioni di domicilio presso l'avvocato Salvatore Lo Giudice, contestuali al conferimento della nomina fiduciaria a tale avvocato, recano la sottoscrizione degli imputati e sono autenticate dal difensore stesso.
Quanto al NA, in particolare, la nomina a difensore dell'avvocato Lo Giudice con l'elezione di domicilio presso il suo studio, sottoscritta dal NA e autenticata dal Lo Giudice, venne depositata nella segreteria del Pubblico ministero, il 1/06/1999, da Luca Lo Giudice, collaboratore dell'avvocato Salvatore, identificato dal segretario del Pubblico ministero a mezzo documento d'identità. Quanto al CE, la nomina a difensore dell'avvocato Lo Giudice contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, la cui sottoscrizione è egualmente autenticata, risulta depositata nell'udienza preliminare del giorno 11/11/1999 dallo stesso avvocato Lo Giudice.
Orbene, la natura di atto personale a forma vincolata dell'elezione (o della dichiarazione) di domicilio concerne, secondo ratio e funzione della norma, la manifestazione di volontà e la certa sua riconducibilità all'imputato. La forma da rispettare ad substantiam è dunque, secondo la regola di disciplina dell'art. 162 c.p.p., l'elezione (o la dichiarazione) a verbale o, diversamente, l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, diretto all'autorità che procede, che contiene tale elezione (o dichiarazione). La disposizione dello stesso art. 162, comma 1, secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne invece, all'evidenza, soltanto la trasmissione a distanza. Essa non regola in alcun modo, ne' vieta, la presentazione diretta, e non può esser intesa come una tassativa prescrizione di forma, dal momento che la spedizione per raccomandata offre garanzia certamente minore rispetto alla presentazione mediante deposito ad opera del difensore (o dello stesso imputato o di loro incaricati) circa l'identificazione dell'autore del documento, servendo soltanto ad evitare ogni possibile contestazione sulla esistenza del documento stesso e a conferirgli data certa. Le forme di comunicazione mediante telegramma o raccomandata indicate dalla norma non solo sono dunque riferibili esclusivamente alla trasmissione a distanza, ma devono comunque considerarsi prescritte ad probationem tantum;
sicché quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ritualmente autenticata, risulti depositata e allegata al fascicolo processuale, il modo della sua trasmissione (nella specie: deposito ad opera del difensore) non può incidere sulla validità del documento, risultando comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla norma.
E ciò a prescindere dal rilievo (peraltro esatto) che, secondo principi già consolidatisi sotto la vigenza dell'art. 171 del codice del 1930, il vizio della notificazione conseguente alla irrituale designazione del domicilio eletto non potrebbe essere validamente opposto - non vertendosi in ipotesi di mancanza di notifica - dalla stessa parte che vi ha dato causa, ex art. 182 c.p.p.. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che non potevano essere puniti per i due passi dell'articolo incriminato ritenuti offensivi perché sussistevano le scriminanti dell'esercizio di cronaca e di critica, perlomeno putative. Inoltre, esaminando frasi e proposizioni non riportate nell'imputazione ne' richiamate in querela la Corte d'appello avrebbe giudicato su fatti per i quali difettava la condizione di procedibilità, diversi dall'accusa, immutando il fatto.
2.1. Tale ultima censura, che sarebbe preliminare, è manifestamente infondata.
Il capo d'imputazione richiama per intero l'articolo incriminato, pur riportandone espressamente soltanto alcune frasi, sul cui reale "significato" correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di non potere esprimere valutazioni se non inserendole e leggendole nel contesto complessivo della narrazione da cui sono tratte. Del pari la querela si riferiva all'intero articolo, e ai "travisamenti" e "falsità" che ad avviso del querelante lo costellavano. Sicché anche sotto tale profilo non v'è dubbio che la Corte d'appello affermando che gli imputati dovevano essere ritenuti responsabili per avere attribuito alla persona offesa azioni e comportamenti scorretti (personali e professionali: lo scontro con la polizia nella manifestazione di piazza;
l'"arresto" di SO per motivi politici) mai avvenuti, non ha ecceduto dai limiti della sua cognizione.
2.2. Occorre dunque esaminare i motivi di ricorso con i quali si deduce che la Corte d'appello erroneamente, e senza adeguatamente motivare, avrebbe affermato la responsabilità degli imputati in relazione a due vicende narrate nell'articolo incriminato.
2.2.1. Quanto al racconto del "fatto", che LA, all'inizio della sua carriera di magistrato, avrebbe partecipato ad una manifestazione di piazza e ad uno scontro con la Polizia, tanto da rimanere ferito ed essere ricoverato in Ospedale, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha considerato che con essa si riferivano, come il lettore medio ben poteva comprendere, affermazioni di SO ("Come denunciò lo steso SO ...") e sussisteva l'esercizio del diritto di cronaca perché il fatto storico consisteva per l'appunto nell'avere SO inoltrato ai giudici di Genova un esposto che conteneva le affermazioni incriminate.
Non censurano perciò i ricorrenti che la Corte d'appello abbia ritenuto, peraltro del tutto correttamente, che tale passo dell'articolo non conteneva alcuna opinione critica e che l'episodio non era mai realmente accaduto. Stando così le cose, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è incensurabile laddove esclude che possa configurarsi, in relazione a tale specifico brano, alcuna causa di non punibilità, da un lato affermando che non risultava affatto evidente, per il lettore medio, che l'episodio narrato era da attribuire all'esposto di SO, e dall'altro che non ricorreva l'esercizio del diritto di cronaca, neppure putativo, perché la diffusione a distanza di tempo delle opinioni di SO su LA non era di per sè una notizia di immediato interesse per il pubblico.
Il primo argomento è frutto di un apprezzamento e di una valutazione di merito sul contenuto e sul significato dei vari passaggi dell'articolo dedicati all'episodio in questione, che non è, di per sè, sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato sulla base della circostanza che il riferimento al SO era contenuto in un inciso assai distante dalla frase incriminata.
Assorbente è tuttavia il secondo argomento.
In relazione al quale occorre premettere che il concetto di "cronaca" presuppone la immediatezza della notizia, la tempestività dell'informazione: l'esigenza di velocità comporta, inevitabilmente, un sacrificio, in nome dell'interesse alla notizia, sull'accuratezza della verifica sulla sua verità e sulla bontà della fonte. Sicché la fonte diviene essa stessa notizia quando occorre (o si ritiene opportuno) che il pubblico sia immediatamente informato di quanto si dice (più o meno autorevolmente) che sta accadendo oltre che di quanto accade. Diversa cosa è, all'evidenza, il resoconto di fatti ed episodi distanti nel tempo, attraverso i quali si articola un discorso che è storico, perlomeno nel senso suo proprio di connessione, ricomposizione e interpretazione, dei dati d'archivio, che - se egualmente scrimina in relazione all'obiettiva diffamatorietà del risultato dell'indagine - pretende tuttavia attenta denunzia e verifica delle fonti, e rispetto al quale l'uso della "fonte" (tanto più se isolata e parziale) come "notizia" o fatto non risponde più ad alcun interesse pubblico, ed anzi a tale interesse è probabilmente del tutto contrario: se non altro perché almeno a distanza di tempo dovrebbe essere offerta al pubblico la possibilità di conoscere come esattamente sono andate le cose, considerati i diversi punti di vista.
Correttamente la Corte d'appello ha dunque affrontato il tema a lei sottoposto con i motivi d'appello sotto il profilo della verità putativa del racconto dell'onorevole LA che si scontrava in piazza con la Polizia. E con motivazione adeguata l'ha esclusa perché il giornalista aveva utilizzato come fonte esclusivamente lo stesso SO, che "aveva notoriamente motivi di rancore" nei confronti di LA;
perché dunque "il controllo sulla notizia (era) stato privo di qualsiasi diligenza". Nè rileva quanto evidenziato in ricorso, circa il fatto che la buona fede del giornalista troverebbe conforto nella mancata incriminazione del SO per calunnia per i fatti narrati, se non altro perché l'episodio in questione, per come raccontato, appariva disdicevole e forse anche capace di produrre provvedimenti disciplinari, ma non integrante alcuna specifica ipotesi di reato e non è stato dedotto che il giornalista avesse ragione di ritenere il contrario.
2.2.2. Per quanto concerne poi la parte dell'articolo concernente l'arresto di GA SO, nell'ambito della vicenda giudiziaria universalmente nota come "Golpe bianco", i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe affermato che in essa si sosteneva la tesi di fondo di un uso politico delle funzioni giurisdizionali attribuendo l'accusa di strumentalizzazione ad affermazioni, inesistenti, del giornalista. Mentre essa era frutto di una "interpretazione soggettiva", "costruita artatamente attraverso un collage di frasi tra loro distanti" e dal significato affatto diverso. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso, inoltre, l'esercizio, quantomeno putativo, del diritto di critica, la cui ricorrenza era stata diffusamente evocata (con argomenti peraltro sostanzialmente analoghi a quelli del ricorso) nei motivi d'appello. La censura è infondata. In realtà la Corte d'appello ha ritenuto che "la tesi di fondo, sostenuta senza mezzi termini" nell'articolo fosse che "non vi erano elementi per emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale"; che sostanzialmente perciò LA avrebbe inquisito SO soltanto "perché di idee politiche avverse". Ed ha giustificato tale conclusione rilevando, tra l'altro, che nell'articolo si diceva (senza spazi e con frasi l'una consecutiva all'altra) "SO aveva combattuto i fascisti ma dalla parte dei monarchici, non dei comunisti. Era anche un antitotalitario e, come tale, un anticomunista dichiarato. Tanto bastò perché LA lo sospettasse di preparare un colpo di Stato in combutta con l'estremismo nero. L'inverosimiglianza ... non lo sfiorò. O, più probabilmente fece propria la vulgata del Pci ...", senza in alcun modo menzionare gli elementi a carico del SO indicati nel mandato di cattura, che - ad avviso della Corte d'appello - il giornalista avrebbe potuto criticare, ma non omettere. L'uso strumentale che LA avrebbe fatto delle sue funzioni è dunque effettivamente un "giudizio" valutativo che la Corte d'appello trae dal senso complessivo dell'articolo, ma esso è radicato su una proposizione assertiva positiva, "tanto bastò", rafforzata dall'assenza di una attestazione di segno contrario (sull'esistenza di elementi desumibili dalla motivazione del mandato), che rappresenta un dato fattuale: l'assenza di oggettivi elementi a carico del SO legittimanti il mandato. Tale fatto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto "falso" sulla base di dati (quelli emergenti dalla motivazione del mandato) la cui esistenza non è contestata dai ricorrenti. Non v'è dubbio, infatti, che la oggettiva falsificazione del reale possa compiersi tacendo fatti rilevanti, oltre che travisandoli.
Legittimamente di conseguenza è stato escluso che gli imputati potessero ritenersi scriminati dall'esercizio del diritto di critica. Questo, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, presuppone comunque un contenuto di veridicità, limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (tra molte: Sez. 5^, Sentenza n. 13264 del 2005, Farina Cass., sez. 5^, 14 febbraio 2002, Trevisan, m. 221904; Cass., sez. 5^, 14 aprile 2000, Chinigo, m. 216534). Esiste infatti una chiara differenza tra l'argomentata manifestazione di un'opinione e l'affermazione di un fatto non corrispondente al vero (Cass., sez. 5^, 9 giugno 2004, Sinn, m. 229312) ed è principio indiscusso che la libertà della stampa di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore" trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (cfr. la consolidata giurisprudenza CEDU, citata da ultimo in Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria, sentenza del 27.10.2005 ric. n 58547/00).
3. Infondato, di conseguenza, è pure il motivo con il quale si prospetta la carenza di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla sussistenza del reato di omesso controllo che si assume discenderebbe dalla natura meramente "interpretativa" del tenore diffamatorio dell'articolo. Adeguatamente, peraltro, la Corte d'appello ha motivato sul risalto che l'articolo incriminato aveva nella pagina 6 del quotidiano dedicata agli interni e sull'obiettivo rilievo che aveva il nome di LA come presunto candidato alla Presidenza della Repubblica. E può solo aggiungersi che anche la vicenda SO era vicenda nota e più volte riscritta. Sicché è indubitabilmente corretta la convinzione della Corte d'appello che il direttore avrebbe effettivamente potuto svolgere il dovuto controllo.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata assunzione di prove decisive e la manifesta illogicità della motivazione laddove, dopo avere negato accesso alle prove richieste dalla difesa, la Corte d'appello afferma che la "tesi di fondo" è rimasta indimostrata, non essendo il giornalista riuscita a dedurla da alcun dato oggettivo.
Non specificano i ricorrenti quali prove rilevanti, e perché, su tale specifico thema decidendum sarebbero state pretermesse. E tanto sarebbe sufficiente a ritenere inammissibile, perché generico, il motivo.
Emerge peraltro dall'atto d'appello richiamato che con esso si reclamava la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle "prove a discarico" articolate a seguito dell'ammissione di prove delle controparti costituite da documenti (articoli e una biografia postuma di SO) successive alla pubblicazione dell'articolo. E segnatamente si chiedeva di sentire l'autore della prima biografia del SO, Dott. Garibaldi. Orbene dai documenti "postumi" ammessi non è stato tratto alcun argomento in motivazione.
Giustamente è stata perciò ritenuta del tutto irrilevante dalla Corte d'appello la "controprova" chiesta dalla difesa.
5. Ritiene invece il Collegio fondato il quarto motivo, limitatamente al dedotto vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.
La somma liquidata a solo titolo di danno morale dal primo giudice è stata mantenuta ferma dalla Corte d'appello nonostante sia stata esclusa la portata offensiva di parte delle espressioni ritenute diffamatorie dal Tribunale;
senza alcuna specifica motivazione sulle ragioni, in fatto e in diritto, della affermata inalterata congruità della valutazione del danno patito a fronte di un'oggettiva diminuzione, quantitativa, dell'accusa. Del pari, immotivatamente tale liquidazione è stata mantenuta ferma perché congrua "in relazione alla gravità dell'accusa", nonostante la Corte d'appello avesse riconosciuto agli imputati la prevalenza delle attenuanti generiche perché avevano manifestato la volontà di offrire alla persona offesa lo spazio necessario per la pubblicazione di una rettifica sul quotidiano, espressamente valutando "tale comportamento" come una "manifestazione di disponibilità ad attenuare le conseguenze dannose del reato". Tale proposizione è, peraltro, in insanabile contrasto logico con la successiva, che "il danno si era già verificato quando gli imputati manifestarono la loro disponibilità a pubblicare la rettifica e non era più suscettibile di ulteriore aggravamento", utilizzata allo scopo di dimostrare che era irrilevante ai fini della determinazione del danno la circostanza che l'on. LA non avesse accettato di far pervenire una rettifica.
6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla quantificazione del danno in favore della parte civile, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello, mentre per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Rigetta per il resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006