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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
4529/24
TRA
nata ad Aversa il [...], in [...] e Parte_1 nella qualità di legale rapp.te della
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Gilberto Napolitano
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo, Itala de Benedictis,
Davide Catalano e Luca Cuzzupoli
Opposto
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 8.04.2024 l'opponente in epigrafe, in qualità di socia della ha esposto CP_1 CP_1 di aver ricevuto, in data 29.02.2024, la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2023 0000345442000 con il quale l' aveva CP_2 ingiunto il pagamento della somma di € 3.946,60 avente ad oggetto
1 il mancato pagamento di contributi gestione aziende con CP_2 dipendenti per l'anno 2017.
La ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'avviso di addebito, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n.
23397/16 del 17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, con l'avviso di addebito impugnato, è stato richiesto il pagamento dei contributi per il periodo da gennaio
2017 ad ottobre 2017. Quali atti interruttivi, l' ha CP_2 depositato i seguenti documenti: la nota di rettifica di 1/2017
notificata in data 22.03.2022; la nota di rettifica di 2/2017
notificata in data 29.03.2022; la nota di rettifica di 3/2017
notificata in data 6.04.2022; la nota di rettifica di 4/2017
notificata in data 6.04.2022; la nota di rettifica di 5/2017
notificata in data 22.04.2022; la nota di rettifica di 06/2017
notificata per compiuta giacenza in data 3.06.2022; la nota di
2 rettifica di 7/2017 notificata in data 3.01.2023; la nota di rettifica di 8/2017 notificata in data 4.02.2023; la nota di rettifica di 9/2017 notificata per compiuta giacenza in data
16.03.2023; la nota di rettifica di 10/2017 notificata per compiuta giacenza in data 31.03.2023.
Con riguardo ai suddetti atti parte ricorrente, nelle note depositate in data 6.11.2024, ha rilevato che le note di rettifica risultano inviate ad indirizzo diverso da quello della sede della società e risultano inoltre incomplete e tutte prive di allegati, tali da rendere impossibile la riconducibilità delle stesse alla considerato che la sig.ra era all'epoca CP_1 Parte_1 anche rapp.te legale di altra società (School Infant Paradise srl), come riportato dalle visure camerali allegate agli atti.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (cfr. ord. n. 15714/18).
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame occorre rilevare che le comunicazioni allegate sono state indirizzate alla sig.ra indicando, solo in alcune, la ragione sociale Parte_1 della esse poi non contengono alcuna quantificazione CP_1 del credito preteso ma fanno riferimento al “dettaglio della nota di rettifica” che sarebbe stato trasmesso in allegato, senza tuttavia che sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione di tali allegati all'odierna ricorrente.
3 Pertanto, deve ritenersi che gli atti depositati dall' per CP_2 mancata chiara indicazione del soggetto obbligato e della pretesa esercitata, non possano essere considerati interruttivi della prescrizione.
All'esito, pertanto, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va accolta, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di maturazione del credito e quella di notifica dell'avviso di addebito, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328
2023 0000345442000.
Condanna l' alla refusione delle spese di giudizio in favore CP_2 della ricorrente, liquidando le stesse in complessivi € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Aversa 13.06.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
4529/24
TRA
nata ad Aversa il [...], in [...] e Parte_1 nella qualità di legale rapp.te della
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Gilberto Napolitano
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo, Itala de Benedictis,
Davide Catalano e Luca Cuzzupoli
Opposto
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 8.04.2024 l'opponente in epigrafe, in qualità di socia della ha esposto CP_1 CP_1 di aver ricevuto, in data 29.02.2024, la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2023 0000345442000 con il quale l' aveva CP_2 ingiunto il pagamento della somma di € 3.946,60 avente ad oggetto
1 il mancato pagamento di contributi gestione aziende con CP_2 dipendenti per l'anno 2017.
La ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'avviso di addebito, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n.
23397/16 del 17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, con l'avviso di addebito impugnato, è stato richiesto il pagamento dei contributi per il periodo da gennaio
2017 ad ottobre 2017. Quali atti interruttivi, l' ha CP_2 depositato i seguenti documenti: la nota di rettifica di 1/2017
notificata in data 22.03.2022; la nota di rettifica di 2/2017
notificata in data 29.03.2022; la nota di rettifica di 3/2017
notificata in data 6.04.2022; la nota di rettifica di 4/2017
notificata in data 6.04.2022; la nota di rettifica di 5/2017
notificata in data 22.04.2022; la nota di rettifica di 06/2017
notificata per compiuta giacenza in data 3.06.2022; la nota di
2 rettifica di 7/2017 notificata in data 3.01.2023; la nota di rettifica di 8/2017 notificata in data 4.02.2023; la nota di rettifica di 9/2017 notificata per compiuta giacenza in data
16.03.2023; la nota di rettifica di 10/2017 notificata per compiuta giacenza in data 31.03.2023.
Con riguardo ai suddetti atti parte ricorrente, nelle note depositate in data 6.11.2024, ha rilevato che le note di rettifica risultano inviate ad indirizzo diverso da quello della sede della società e risultano inoltre incomplete e tutte prive di allegati, tali da rendere impossibile la riconducibilità delle stesse alla considerato che la sig.ra era all'epoca CP_1 Parte_1 anche rapp.te legale di altra società (School Infant Paradise srl), come riportato dalle visure camerali allegate agli atti.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (cfr. ord. n. 15714/18).
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame occorre rilevare che le comunicazioni allegate sono state indirizzate alla sig.ra indicando, solo in alcune, la ragione sociale Parte_1 della esse poi non contengono alcuna quantificazione CP_1 del credito preteso ma fanno riferimento al “dettaglio della nota di rettifica” che sarebbe stato trasmesso in allegato, senza tuttavia che sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione di tali allegati all'odierna ricorrente.
3 Pertanto, deve ritenersi che gli atti depositati dall' per CP_2 mancata chiara indicazione del soggetto obbligato e della pretesa esercitata, non possano essere considerati interruttivi della prescrizione.
All'esito, pertanto, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va accolta, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di maturazione del credito e quella di notifica dell'avviso di addebito, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328
2023 0000345442000.
Condanna l' alla refusione delle spese di giudizio in favore CP_2 della ricorrente, liquidando le stesse in complessivi € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Aversa 13.06.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
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