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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1508/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Menella Rosi per procura in atti,
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppina Angela Turano per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2021 Parte_1
premesso di essere dipendente della società con la Controparte_1 qualifica di Operatore Qualificato d'Ufficio, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione durante il periodo di fruizione delle ferie annuali di tutte le indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS), a decorrere dal 2014.
Nella resistenza di la causa, istruita per Controparte_1
documenti e CTU, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È stato precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art.7 della Direttiva cit., va intesa nel senso che per la durata delle ferie annuali la retribuzione va mantenuta, con conseguente diritto del lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo di riposo.
In particolare, affinché un'indennità possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre che la stessa sia intrinsecamente e normalmente collegata alla natura delle mansioni svolte dal dipendente ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale del lavoratore. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non possono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Nella fattispecie il lavoratore lamenta la mancata corresponsione durante il periodo di ferie dell'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS).
Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza europea, se le voci rivendicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e siano correlate allo status professionale o personale dallo stesso.
Sul punto è documentalmente provato, nonché pacifico tra le parti, che con l'accordo aziendale siglato nel 2007 le parti contrattuali abbiano convenuto il superamento di tutti gli accordi aziendali inerenti i trattamenti retributivi di
2° livello e la loro sostituzione con l'Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo (c.d. ERAS), costituito da una quota A, rappresentata dalla somma delle diverse voci retributive previste dai precedenti accordi sindacali formalmente superati con l'accordo, e da una quota B, costituita dalle trasferte, dedotto il 20%.
Il nuovo elemento retributivo aziendale, denominato ERAS, è costituito, quindi, per ciascuna categoria e profilo professionale, dalla sommatoria delle voci retributive di 2° livello percepite in base ad accordi sindacali ed aziendali ritenuti formalmente superati (quota A) e dalle trasferte, dedotto il 20% e percepite dal personale di servizio alla data del 31.12.2005 (quota B).
Si tratta, pertanto, di somme che non vengono corrisposte in via eventuale, occasionale o eccezionale, dal momento che costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni che vengono corrisposte in maniera costante al lavoratore.
Ne consegue che, alla luce dei principi poc'anzi citati, per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto alla corresponsione della parte di retribuzione corrispondente alla quota ERAS pagata per le giornate di lavoro ordinario. Per la determinazione delle somme dovute al lavoratore, è possibile utilizzare l'elaborato redatto dal nominato c.t.u., il quale risulta sorretto da persuasiva motivazione, adeguatamente illustrata da tabelle riepilogative facilmente verificabili, oltre che coerenti con le previsioni del c.c.n.l. applicato.
La società resistente va quindi condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di 4.081,11 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 981,00 euro, oltre accessori. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico della parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione durante il periodo di fruizione delle ferie annuali dell'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ERAS);
2) per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rapp.te p.t, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di
4.081,11 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al soddisfo;
3) condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in 981,00 euro, oltre accessori, nonché alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Palmi, 5/12/2024 Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1508/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Menella Rosi per procura in atti,
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppina Angela Turano per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2021 Parte_1
premesso di essere dipendente della società con la Controparte_1 qualifica di Operatore Qualificato d'Ufficio, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione durante il periodo di fruizione delle ferie annuali di tutte le indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS), a decorrere dal 2014.
Nella resistenza di la causa, istruita per Controparte_1
documenti e CTU, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È stato precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art.7 della Direttiva cit., va intesa nel senso che per la durata delle ferie annuali la retribuzione va mantenuta, con conseguente diritto del lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo di riposo.
In particolare, affinché un'indennità possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre che la stessa sia intrinsecamente e normalmente collegata alla natura delle mansioni svolte dal dipendente ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale del lavoratore. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non possono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Nella fattispecie il lavoratore lamenta la mancata corresponsione durante il periodo di ferie dell'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS).
Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza europea, se le voci rivendicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e siano correlate allo status professionale o personale dallo stesso.
Sul punto è documentalmente provato, nonché pacifico tra le parti, che con l'accordo aziendale siglato nel 2007 le parti contrattuali abbiano convenuto il superamento di tutti gli accordi aziendali inerenti i trattamenti retributivi di
2° livello e la loro sostituzione con l'Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo (c.d. ERAS), costituito da una quota A, rappresentata dalla somma delle diverse voci retributive previste dai precedenti accordi sindacali formalmente superati con l'accordo, e da una quota B, costituita dalle trasferte, dedotto il 20%.
Il nuovo elemento retributivo aziendale, denominato ERAS, è costituito, quindi, per ciascuna categoria e profilo professionale, dalla sommatoria delle voci retributive di 2° livello percepite in base ad accordi sindacali ed aziendali ritenuti formalmente superati (quota A) e dalle trasferte, dedotto il 20% e percepite dal personale di servizio alla data del 31.12.2005 (quota B).
Si tratta, pertanto, di somme che non vengono corrisposte in via eventuale, occasionale o eccezionale, dal momento che costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni che vengono corrisposte in maniera costante al lavoratore.
Ne consegue che, alla luce dei principi poc'anzi citati, per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto alla corresponsione della parte di retribuzione corrispondente alla quota ERAS pagata per le giornate di lavoro ordinario. Per la determinazione delle somme dovute al lavoratore, è possibile utilizzare l'elaborato redatto dal nominato c.t.u., il quale risulta sorretto da persuasiva motivazione, adeguatamente illustrata da tabelle riepilogative facilmente verificabili, oltre che coerenti con le previsioni del c.c.n.l. applicato.
La società resistente va quindi condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di 4.081,11 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 981,00 euro, oltre accessori. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico della parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione durante il periodo di fruizione delle ferie annuali dell'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ERAS);
2) per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rapp.te p.t, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di
4.081,11 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al soddisfo;
3) condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in 981,00 euro, oltre accessori, nonché alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Palmi, 5/12/2024 Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos