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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL RE, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 170 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: Trattamento di fine servizio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il giorno 17.1.2025, conveniva in Parte_1 giudizio l deducendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Reitano dal 3 CP_1 aprile 1984 al 21 febbraio 1993 e, dopo una sospensione, dall'1 febbraio 1999 al 30 settembre 2021, data di collocamento a riposo.
Esponeva che, a seguito della cessazione, l' aveva liquidato il TFS con prospetto del 30 CP_1 novembre 2023, considerando solo il periodo 1999–2021 e omettendo il servizio 1984–1993.
Assumeva che la sospensione disposta con delibera comunale n. 47/1993 non avesse determinato la cessazione del rapporto, ma una mera interruzione, sicché il rapporto sarebbe rimasto giuridicamente in vita. Invocava l'applicazione del DPR 1032/1973 e chiedeva il ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione, con relativa condanna dell'Ente previdenziale, anche al rimborso delle spese processuali.
L' si costituiva in giudizio eccependo prescrizione e chiedendo, nel merito il rigetto della CP_1 domanda.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
lamenta che l' ha liquidato ed erogato in suo favore il TFS in misura Parte_1 CP_1 inferiore a quella dovuta, dal momento che non avrebbe calcolato il periodo di servizio, alle dipendenze del Comune di Reitano, dal 3 aprile 1984 al 21 febbraio 1993.
L' , dal canto suo, difende la correttezza del proprio operato, avendo liquidato il TFS CP_1 sulla scorta delle certificazioni rilasciate dal Comune di Reitano, datore di lavoro del ricorrente.
L' , in particolare, argomenta nel senso che: il trattamento spettante al ricorrente è in CP_1 realtà l'Indennità Premio di Servizio (IPS) disciplinata dalla L. 152/1968, non dal DPR 1032/1973; la delibera di assunzione n. 13/1984 è stata annullata dal TAR con sentenza n. 845/1991, con efficacia ex tunc, sicché il rapporto 1984–1993 non può considerarsi valido;
il Comune ha certificato il periodo 1984–1993 come “servizio non utile” e causale
“licenziamento”; il diritto all'IPS per tale periodo sarebbe comunque ormai prescritto;
l' ha liquidato correttamente il TFS per il periodo 1999–2021, nei termini di legge, e non CP_1 può riliquidare senza certificazione del datore di lavoro;
non sono in ogni caso dovuti interessi o rivalutazione per divieto di cumulo (L. 412/1991 e L.
724/1994).
In realtà appare corretto l'inquadramento normativo della vicenda proposto dall nella CP_1 memoria di costituzione.
L'Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio
(TFS) che consiste in una somma di denaro spettante al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 152 “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”. Ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle regioni (solo quelle iscritte ai fini previdenziali all' ), degli enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) CP_1
e degli altri enti iscritti alla Cassa previdenziale ex INADEL, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno d'iscrizione alla Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 Pt_2 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). L'importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.
Il ricorrente assume l'illegittimità della liquidazione, operata dall' , del suo TFS/IPS, CP_1 lamentando che l'Istituto non ha minimamente tenuto conto del servizio prestato alle dipendenze del Comune di Reitano dal 3 aprile 1984 al 21 febbraio 1993, nell'ambito di un rapporto di lavoro che sarebbe stato meramente “sospeso” dall'Ente locale, giammai risolto, per poi riprendere a partire dall'1 febbraio 1999 e fino alle dimissioni del ricorrente.
La tesi della continuità del rapporto di lavoro, dal punto di vista del diritto amministrativo, non persuade.
Dalla documentazione emerge che la delibera di assunzione del ricorrente, n. 13/1984, è stata annullata dal TAR con sentenza n. 845/1991, con efficacia retroattiva.
Tale annullamento in realtà travolge la costituzione del rapporto di lavoro, che non può dirsi giuridicamente valido.
In tale ottica, la successiva delibera comunale n. 47/1993, qualificata come “sospensione del rapporto di lavoro del ”, non sana l'effetto demolitorio del giudicato amministrativo. Ne Parte_1 consegue che il periodo 1984–1993 non appare utile ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza.
Tale ricostruzione giuridica della vicenda appare, altresì, suffragata dal contegno del
[...]
il quale, nel certificare all' (ente liquidatore e pagatore) i periodi utili ai fini del CP_2 CP_1 calcolo del TFS/IPS, ha a chiare lettere qualificato quello dal 03/04/1984 al 31/01/1999 30 “Servizio non utile”, come si evince dalla pratica n. 002202200102333 versata in atti dall' . CP_1
A questo punto, appare evidente come manchi, nel percorso lavorativo del ricorrente, la liquidazione dell'IPS all'epoca della prima cessazione del rapporto di lavoro, ma tale mancanza appare imputabile ad una imprecisa gestione della vicenda del da parte del Parte_1 CP_2
, non certo dell' odierno convenuto.
[...] CP_1
Per le superiori ragioni la domanda appare infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 17/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 06/11/2025 .
Il Giudice
PI OL RE