Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1978, n. 816
CASS
Sentenza 20 febbraio 1978

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L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e quello che da lui sia maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso, onde l'atto o il fatto volontario di costui non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragione d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. ( Conf 2405/66, mass n 324658; ( Conf 2633/63).*

L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi posto del territorio nazionale la propria residenza (art 16 della Costituzione), benche rifletta un fatto essenzialmente volontario, legittima ex se l'opposizione alla proroga legale ai sensi dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, per cui incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilita dell'immobile locato. ( Conf 387/68, mass n 331374).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1978, n. 816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 816
    Data del deposito : 20 febbraio 1978

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