Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6393 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ), nato a Cantù (CO), il [...], in [...]_1 C.F._2
(CO), Via Alessandro Manzoni n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Samantha Goretti e dall'Avv. Chiara Marica Novara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza (MB),
Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in BO GO (MB), Via Vittorio Alfieri n. 40 (d'ora in avanti:
l'Immobile), di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, ove attualmente vive il signor verrà ceduta a terzi entro e non oltre il 10 febbraio 2025, data fissata per l'atto di Pt_1 compravendita. I coniugi provvederanno successivamente a ripartire fra loro in parti uguali il ricavato della vendita medesima, previa estinzione del mutuo stesso gravante;
3. il signor provvederà a lasciare l'Immobile, libero anche dagli effetti personali, entro e non Pt_1 oltre il 10 febbraio 2025 quando i coniugi consegneranno le chiavi del bene alla futura proprietà immettendola nel possesso;
4. nelle more del perfezionamento della vendita dell'Immobile, le spese condominiali e quelle di proprietà ordinarie rimarranno a carico del signor mentre quelle condominiali e di proprietà Pt_1 straordinarie verranno sostenute da ciascun giudice nella misura del 50% ciascuno;
5. l'immobile sito in Sardegna in La Maddalena (SS), Via Indipendenza 36, identificato catastalmente
Foglio 15, Mappale 1643, Subalterno 44, Piano 2, interno 15, categoria A/3, classe 3, Vani 4, metri quadri 53, rendita catastale Euro 268,56, rimarrà in comproprietà indivisa tra i coniugi i quali contribuiranno in parti uguali al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di proprietà e
a prescindere dai rispettivi periodi di godimento. A tal fine, i ricorrenti entro il giorno 1 di ogni trimestre a far data dal mese di gennaio 2025 concorderanno un calendario per l'occupazione ed il godimento alternato della casa, che potranno essere eventualmente concessi solo ai propri familiari stretti (genitori), ma non a terzi (amici, conoscenti ect.) se non con la presenza di uno degli odierni ricorrenti. Il mutuo acceso in data 17 dicembre 2020 presso Studio notarile Persona_1 sito in Seregno (MB), Corso del Popolo 56, per l'acquisto del bene rimarrà cointestato fra i ricorrenti i quali proseguiranno nel versamento delle relative rate in ugual misura del 50%;
6. nell'ipotesi in cui i ricorrenti dovessero decidere di vendere l'immobile di cui al predetto punto 4 che precede, il ricavato andrà ripartito fra gli stessi in parti uguali, previo versamento della somma complessiva di Euro 90.00,00 alla madre della signora a titolo di rimborso dell'importo che CP_1 la stessa prestò ai coniugi all'epoca dell'acquisto del bene;
7. l'autovettura Suzuki Swift OR tg GE101HX e lo scooter MC TY +300 tg EY28437, entrambi acquistati e di proprietà del signor rimarranno allo stesso;
lo scooter MC LE Pt_1
S tg DA22114, acquistato da e ed intestato al signor rimarrà al signor Pt_1 CP_1 Pt_1 Pt_1 mentre il motociclo GG SP 300 tg DW06177, acquistato ed intestato alla signora CP_1 rimarrà alla stessa
8. i ricorrenti manterranno in essere il conto corrente cointestato n. 01148400 acceso presso BA
DE , filiale BO GO, sul quale verseranno mensilmente, a far data dalla Controparte_2 sottoscrizione del presente ricorso, un importo pari ad Euro 1.000,00 (Euro 500,00 cadauno) per far fronte sia al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale fino a quando non verrà venduta a terzi o diventerà di proprietà esclusiva di uno solo di loro (con conseguente accollo dell'intera rata di mutuo) nonché della rata di mutuo della casa in Sardegna;
9. i ricorrenti manterranno in essere il conto corrente cointestato n. 064053 acceso presso Webank
BA BPM, sul quale verseranno mensilmente, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso,
l'importo di Euro 100,00 (Euro 50,00 cadauno) per far fronte al pagamento delle spese ordinarie della casa sita in La Maddalena (Sardegna);
10. il signor rimarrà intestatario esclusivo del conto corrente personale n. 058362 acceso Pt_1 presso Webank BA BPM;
la signora rimarrà intestataria esclusiva del conto corrente CP_1 personale n. 080021 acceso presso Webank BA BPM. A far data dal deposito del presente ricorso le somme giacenti sui rispettivi conti correnti rimarranno nella disponibilità esclusiva di ciascun titolare senza che i ricorrenti possano avanzare pretesa alcuna l'uno nei confronti dell'altra;
11. il signor si impegna a versare alla signora un importo mensile di Euro 350,00 Pt_1 CP_1 mensile a titolo di contributo al canone di locazione per l'immobile condotto dalla stessa e sito in
BO GO (MB), Via Comasinella 55 ove la stessa attualmente vive. L'obbligo al contributo verrà meno ad avvenuta vendita dell'Immobile oppure nel caso in cui il signor dovesse Pt_1 lasciare anticipatamente la casa coniugale trasferendosi a vivere in altro immobile;
12. a far data dalla cessazione dell'onere contributivo di cui al punto che precede, i coniugi saranno economicamente autosufficienti e non avranno a pretendere alcunché l'uno dall'altro, rinunciando sin d'ora a qualsiasi rendita, trattamento pensionistico, trattamento retributivo, conto, piano di risparmio, investimento, fondi o sistemi pensionistici, che ciascuno dovesse rispettivamente maturare o beneficiare in Italia o all'estero (Svizzera), provvedendo autonomamente al proprio mantenimento ed avendo definito ogni pendenza economica esistente alla data odierna;
13. la signora rinuncia ad una eventuale ripartizione futura della prestazione di libero CP_1 passaggio LPP (oltre che previdenza statale AVS e AI) maturata dal signor e si impegna sin Pt_1 da ora a restituire al sig. l'eventuale somma che dovesse, per normativa svizzera, percepire. Pt_1
14. Il signor rinuncia ad ogni eventuale richiesta in merito al TFR che la signora Pt_1 CP_1 dovesse percepire in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente
15. le spese legali saranno sostenute in parti uguali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 15 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1
con ricorso depositato in data 2.10.2024, così provvede: Parte_1
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Cermenate (CO) il 27 luglio 2015 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Cermenate, anno 2015, n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cermenate (CO), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi