Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/02/1994, n. 2
CASS
Sentenza 11 febbraio 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa". Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come "corpo di reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. (La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato", e, dall'altro, che anche per ciò che attiene al "corpo del reato" è applicabile il disposto dell'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituire "a chi ne abbia diritto", quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova).

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite tornano sui confini dell'onere di motivazione del
    Vincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/02/1994, n. 2
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2
Data del deposito : 11 febbraio 1994

Testo completo