Sentenza 11 febbraio 1994
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa". Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come "corpo di reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. (La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato", e, dall'altro, che anche per ciò che attiene al "corpo del reato" è applicabile il disposto dell'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituire "a chi ne abbia diritto", quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite tornano sui confini dell'onere di motivazione delVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/02/1994, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 2
Dott.ON BRANCACCIO Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " DO IA " N. 19445/93
3. " DO CO "
4. " ER LL "
5. " RN TE "
6. " OV AR "
7. " NC TE (Relatore) "
8. " IO AN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. , nei procedimenti penali riuniti a carico di:
1) LL ET - n. 26.2.1956 a Torino;
2) ON CO - n. 10.6.1955 a Ruoti;
3) SU DI - n. 27.6.1954 a San Fele;
4) TO AR - n.
3.8.1938 a Larino;
5) TO OV - n.
4.12.1941 a Larino;
6) DE GI RL - n.17.2.1923 a Monteroni di Lecco;
7) RA RI - n.
5.12.1927 ad Avellino;
8) IA AN - n. 17.5.1946 a Torino;
9) EI NI - n.
4.4.1934 a Rosali;
10) OC EL - n. 14.8.1939 a Secondo di Pinerolo;
11) OC LO - n. 26/12/1963 a Pinerolo;
12) IE EL -n. 17.4.1953 ad Emarese;
13) RM AN - n.
3.5.1943 a Premosello;
14) AU NC - n. 30.7.1936 a Taurianova;
15) OU CO - n.
7.10.1950 a Montjovet;
16) NI AN - n.
9.7.1953 ad Aosta;
17) RS FO - n. l.
8.1951 a Stornarella;
18) IC NI - n. 25.7.1955 a Foggia;
19) NE CO - n.
5.4.1959 a Torino;
20) IO ST - n.
5.8.1923 a Ticino;
21) BE MA - n. 21.7.1935 a S. Germano Chisone;
22) WI ER - n. 22.6.1954 a St.Vincent;
23) TH IN - n. 22.6.1923 a St. Vincent;
24) DE RA NC - n. 16.4.1949 a Salerno;
25) TI DO - n. 30.3.1925 a Pinerolo;
26) NF NI - n.
4.5.1935 a Massa;
27) AN IE - n. 11.12.1953 COnigi;
28) ZZ LE - n. 10.8.1964 a Fino Mornasco;
29) EL ON - n. 14.12.1941 a Latina;
30) LL RT - n. 20.11.1950 a Termini Imerese;
31) FO AL - n. 26.5.1947 a Palermo;
32) PE OV - n. 12.10.1921 a Nomaglio;
33) CO PP - n. 11.9.1948 a Marcinelle Belgio;
34) PE IL - n. 12.4.1958 a Nomaglio;
35) PE AN - n.
3.9.1956 a Nomaglio;
36) PE IV - n. 11.10.1952 ad Andrate;
37) PE RI ES - n. 29.11.1949 ad Andrate;
38) AT AL SA - n.
1.5.1928 ad Andrate;
39) PE RI DO - n. 13.5.1951 a Chiavesano;
40) MA EL - n. 22.7.1939 a San Severo;
41) IN UE SC - n.
2.1.1961 a Maracaibo;
42) LE RE - n. 20.8.1942 ad Acqui Terme;
43) TT NA - n. 10.9.1937 a Calamandrona;
44) RO OV PP - n. 17.6.1936 a Monza;
45) BO AU - n. 14.12.1956 ad Acqui Terme;
avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Aosta in data 31.5.1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. NC TE;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali si chiede di rigettare i ricorsi.
Considerato in fatto
Nel corso di indagini svolte nei confronti di "prestasoldi" o "cambiatitoli", o "cambisti", operanti nei pressi del casinò di Saint Vincent, indagati per i reati di cui agli art.644 bis C.P. - usura impropria- e 23 L. 19 febbraio 1992 n. 142 - esercizio abusivo dell'attività di concessione di credito al consumo -, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Aosta, con diversi decreti in data 5 maggio 1993, disponeva il sequestro di quanto risultava dai verbali di perquisizioni locali e personali eseguite dalla P.G., su incarico della detta Autorità Giudiziaria, nei confronti degli indagati e di loro fiancheggiatosi. Il Tribunale di Aosta, in sede di riesame, ex art. 324 c.p.p., con 41 distinte ordinanze, emesse tutte in data 31 maggio 1993, accoglieva le richieste degli interessati ed ordinava il dissequestro dei beni indicati nei vari decreti impugnati. Quel Tribunale, in particolare, affermava che il sequestro dei conti correnti operato in danno di PE IL, PE NA, PE OV, OR PP, PE M.ES, MO AL SA, PE RI DO, PE AN e CC AU sulla tesi accusatoria che gli stessi sarebbero stati utilizzati da "prestasoldi", non si appalesava necessario all'accertamento dei fatti per i quali si procedeva, anche nell'ipotesi che si fosse dimostrato il concorso dei titolari dei conti stessi nell'attività dei "prestasoldi".
Relativamente al sequestro operato in danno di OV AN, De IO RL e RA RI, LI ST, RE MA, HU IN e OS EV SC, il Tribunale affermava che il sequestro non poteva essere confermato, perché gli interessati apparivano essere estranei ai fatti per i quali si procedeva. Quanto, ancora, al sequestro operato nei confronti di BO EL, il dissequestro era disposto sul rilievo che l'indagato risultava essere in regola con le prescrizioni dettate dalla legge n.142/1992, per cui il sequestro delle banconote e del conto corrente non era necessario per l'accertamento dei fatti.
Infine, in relazione al sequestro operato in danno di LA ET, RI NC, TI CO, RA DO, ED NI, LE RT e OL AL, GA NA, TO AR e TO OV, NE CO e TO NA, ET EL, RA FO, CC NI, De AR NC, MU LE, NE NI, BO LO NO, AR AN, AR EL, RO PP OV, IA AN, UR CO, LI ER, IA IE, BO ON, e OL EN, il Tribunale, verificato che nei confronti degli stessi sussistevano elementi che conducevano a non escludere "prima facie" la configurazione, almeno, del reato sanzionato dall'art. 23 della citata legge n. 142/92 e ritenuto che, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, non soltanto per le cose pertinenti al reato, bensì anche per i corpi di reato - nell'accezione giuridica che discende dal co. 2 dell'art. 253 c.p.p. - si rendeva indispensabile individuare ed indicare le finalità probatorie, cui è indirizzato il sequestro, disponeva il dissequestro dei beni indicati nei singoli decreti di sequestro, sul rilievo che le esigenze probatorie, sottese all'accertamento dei fatti, per i quali si procedeva, non richiedevano il permanere del sequestro.
Avverso detti provvedimenti, il P.M. ha proposto ricorsi per Cassazione, distinti, ma di contenuto identico, deducendo:
erronea applicazione di legge penale, inosservanza della legge processuale penale e mancanza della motivazione, anche per manifesta illogicità, sui seguenti specifici rilievi:
a) che, poiché quanto aveva formato oggetto di sequestro era qualificabile come "corpo di reato", secondo la definizione che dello stesso dà il comma 2 dell'art. 253 c.p.p., in base al testuale tenore letterale dello stesso articolo, l'imposizione ed il mantenimento del vincolo non richiedevano che questo fosse, in concreto, necessario per l'accertamento dei fatti, dovendosi ritenere prevista una tale necessità, solo per "le cose pertinenti al reato";
b) che, ove anche si fosse dovuta seguire una tesi siffatta, le cose sequestrate nel caso di specie - ed in particolare, la documentazione bancaria - dovevano essere considerate, effettivamente, necessarie per l'accertamento dei reati, per i quali si procede, con particolare riguardo a quello, di cui al combinato disposto degli art. 18 e 23, comma 4 della legge 19.2.1992 n. 142 (esercizio abusivo di credito al consumo);
c) che doveva essere ritenuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione degli art. 257 co. 1 e 324 co. 7 c.p.p., giacché, a norma dell'ultima disposizione richiamata, non poteva essere disposto il dissequestro, trattandosi di cose rientranti nella previsione del 2 comma dell'art. 240 C.P., in quanto sottoposte a confisca obbligatoria. a norma della legge 142/92;
c) che il Tribunale aveva, comunque, esorbitato dai suoi poteri di giudice del riesame, sostituendosi al P.M. nella valutazione dell'opportunità di mantenere il sequestro a fini di prova, sulle cose sequestrate, o su parte delle stesse;
d) che il mantenimento del sequestro era, in ogni caso, da ritenersi imposto dal dettato dell'art.324 comma 7 c.p.p., posto che le cose sequestrate erano da considerarsi soggette a confisca obbligatoria, ai sensi del già menzionato art.23 comma 4 L. n. 142/92; e) che il vincolo pertinenziale tra le cose sequestrate ed i reati per i quali era processo non poteva ritenersi escluso dalla appartenenza di dette cose a terzi considerati estranei ai reati, perché, in relazione a tali cose, doveva trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 255 c.p.p. per il "sequestro presso banche". La seconda sezione penale di questa Corte - alla quale era stata assegnata la decisione dei ricorsi - disponeva, anzitutto, la riunione degli stessi, ritenendo che, per tutti, si ponesse, come pregiudiziale, la risoluzione della questione di diritto, costituente il punto centrale dell'impugnazione del P.M., circa la necessità, o meno che, anche per il sequestro probatorio di "corpi del reato", fossero individuate finalità probatorie;
quindi, riscontrato che, sulla soluzione della detta questione, si era venuto a creare un contrasto di indirizzi giurisprudenziali, rimetteva i ricorsi a queste Sezioni Unite.
Motivi della decisione
La questione di fondo, sulla quale si è formato il contrasto giurisprudenziale denunciato nell'ordinanza di rimessione, che, nella radicale contrapposizione delle soluzioni fatte proprie dalla gran maggioranza delle ordinanze impugnate e dagli interposti ricorsi, richiede la decisione di queste Sezioni unite, attiene - come più innanzi accennato - alla necessità, o meno, della individuazione di finalità probatorie anche per il sequestro probatorio di "corpi di reato", così come è richiesto per il sequestro dello stesso tipo di "cose attinenti al reato": deve stabilirsi, cioè, se, relativamente alle cose costituenti corpo del reato, si configuri, per la legittimità del sequestro probatorio, una sorta di automatismo, legato alla sola qualità delle cose, ovvero, si renda, comunque, necessario che l'autorità che dispone il sequestro provveda ad indicare le finalità che, con il provvedimento, intende perseguire e le esigenze "probatorie" che lo giustificano.
Ciò rileva, all'evidenza, ai fini dell'obbligo della motivazione, che, per espresso dettato normativo, sussiste sia nel caso in cui il provvedimento sia adottato direttamente dall'"autorità giudiziaria" (comma 1 dell'art. 253 c.p.p.), sia nel caso in cui il P.M. debba convalidare il sequestro eseguito dalla P.G., ai sensi dell'art. 355 co. 2 c.p.p.. Con riguardo a detta questione, in via preliminare la Corte rileva che la sua soluzione non può influire sui ricorsi proposti in relazione ai provvedimenti del Tribunale adottati nei confronti di De IO RL e RA RI, OV AN, LI ST, ON MA, HU IN e OS EV SC. Benvero, quanto ai primi due, il dissequestro è stato disposto sul rilievo della estraneità degli interessati ai fatti, oggetto del procedimento e, su tale motivazione, non risulta formulata alcuna specifica doglianza.
Per gli altri ricorrenti, ora in esame, la situazione non risulta diversa: nei loro confronti, infatti, il dissequestro è stato disposto sulla medesima affermazione della loro estraneità ai fatti, pur dandosi atto della loro qualità di congiunti degli asseriti autori materiali degli stessi e, da ciò, deve ritenersi che, anche nei loro riguardi, sia mancata una specifica impugnazione dell'unica ragione che sorregge il provvedimento impugnato, non potendosi ritenere tale il motivo attinente all'applicazione del disposto dell'art. 255 c.p.p., poiché questo, riferendosi a "cose pertinenti al reato", postula, pur sempre, l'indicazione delle finalità probatorie, che, nella specie, difetta per tutti i provvedimenti di sequestro.
I ricorsi proposti nei confronti degli anzidetti indagati, vanno, pertanto, rigettati.
Deve, invece, riconoscersi l'essenzialità della risoluzione della suindicata questione per la decisione di tutti gli altri ricorsi, giacché, mentre relativamente al gruppo "PE IL ed altri otto" la motivazione del Tribunale, seppure espressa in termini diversi, rispetto a quella degli altri provvedimenti, appare, pur sempre, improntata alla mancanza di necessità del sequestro per l'accertamento dei fatti, per il BO - come risulta giustamente evidenziato nell'ordinanza di riunione emessa dalla Sez. II di questa Corte - la ragione di asserita estraneità ai fatti è pertinente con riferimento all'ipotizzato reato, di cui all'art. 23 L. n. 142 del 1992, ma non rileva con riguardo all'altro reato di usura impropria, in relazione al quale, pure, si sviluppavano le indagini.
Passando, quindi, all'esame specifico della questione portata all'attenzione di queste Sezioni Unite, va, sul piano storico, premesso che un originario indirizzo giurisprudenziale di questa Corte appare prevalentemente orientato (come, peraltro, viene segnalato anche nell'ordinanza di rimessione) nel senso dell'automatica assoggettabilità al sequestro, c.d. probatorio, del "corpo di reato", in quanto tale (in tal senso: Sez. III, c.c. 28.9.1990 n. 3893, Monti;
Sez.VI, c.c. 28.11.1990 n. 3397, Patelli e Sez. I, c.c. 31.1.1991 n. 453, Langella.) Quest'ultima, in particolare, affrontando "ex professo" la tematica, fondava la decisione, anzitutto, sul dato testuale del comma 1 dell'art. 253 c.p.p. - rilevando come l'aggettivo "necessario" espresso al femminile plurale non poteva che riferirsi soltanto alle "cose pertinenti al reato", in quanto, ove lo si fosse voluto riferire anche al sostantivo maschile "corpo di reato", la concordanza, secondo la comune regola grammaticale, andava fatta al maschile plurale -; sul piano sistematico, poi, traeva argomenti da un esame comparato del citato art. 253 co. 1 e degli art. 321 co. 1 e 2 e 262 c.p.p.. Nel frattempo, un diverso orientamento si profilava con la sentenza della Sez. III, c.c. 9 maggio 1990 n. 1658, Ceccarelli, nella quale, pur nel quadro di altra problematica, si affermava che "la polizia giudiziaria può procedere al sequestro soltanto per esigenze probatorie, ancorché (il sequestro) sia rivolto ad acquisire il corpo del reato".
In tale situazione, queste Sezioni Unite, con la sentenza 18 giugno 1991 n. 10, Raccah, pur non investite specificamente della questione, affermavano, in contrasto con l'indirizzo assunto dalle prime pronunce delle Sezioni semplici, che, anche quando il sequestro probatorio ha ad oggetto il corpo di reato, la sussistenza delle necessità istruttorie non può essere presunta, ma deve risultare da specifica motivazione.
Alla linea interpretativa segnata da detta pronuncia, si adeguava la prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici, ma non mancavano decisioni della 1 , della 2 e della 6 sezione, che riprendevano il primitivo indirizzo interpretativo, sino a giungere all'ordinanza della Sez. VI di rimessione a queste Sezioni Unite, nella quale si prospetta apertamente la necessità di una revisione della soluzione.
Queste Sezioni Unite, a seguito di approfondimento dei termini della problematica, reso necessario, peraltro, dalla constatazione che la decisione n. 24 del 1991 non sopravvenne a vero contrasto di indirizzi giurisprudenziali - che, invece, si è verificato successivamente a detta sentenza -, ritiene di non poter condividere l'orientamento espresso da quella decisione.
Al riguardo, sembra, anzitutto, opportuno precisare che, per la risoluzione della questione. non è indispensabile rifarsi, precipuamente, all'argomento letterale, discendente dall'uso dell'aggettivo "necessario" al femminile plurale, pur se non sembra inutile puntualizzare che - come risulta evidenziato nella sentenza della sezione prima n.453 -, in altri casi, nello stesso codice di procedura penale, (art.48, co. 3; 64 co. 2; 95 co. 4 ), aggettivi o predicati riferiti a sostantivi di genere diverso (l'ultimo dei quali, femminile), sono stati, regolarmente, concordati al maschile plurale.
Va, invero, in linea di principio, osservato che il "corpo di reato" implica, per definizione, un vincolo necessario con la prova del reato e - com'è affermato in dottrina - postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta, in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto determinato: nel "corpo di reato", devono sempre considerarsi intrinseche una destinazione ed un'efficacia probatoria.
Da tanto discende che, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato", non sia necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro, in funzione dell'accertamento dei fatti, perché l'esigenza probatoria del "corpus-delicti" è in "re ipsa".
Siffatta affermazione non può ritenersi contraddetta dalle ipotesi esemplificative prospettate nella precedente sentenza di queste Sezioni Unite (cose, oggetto di furto), giacché, pure in ordine a tali cose è sempre prospettabile la necessità di una loro acquisizione per una verifica probatoria dell'esistenza del reato e della sua attribuzione all'imputato: quel che conta, ai fini della risoluzione della questione, non è la necessità, in concreto, delle cose qualificate come corpo di reato a fornire la prova del fatto-reato, bensì, l'idoneità - sempre immanente -, delle stesse ad essere fonte di prova, perché è questa che, poi, in concreto, giustifica la necessità del sequestro, senza bisogno di doverla individuare volta a volta.
Essa, poi fornisce di logica coerenza quella distinzione, che sembra aver voluto operare il Legislatore nel comma 1 dell'art. 253 c.p.p., attraverso l'uso del femminile plurale dell'aggettivo "necessario", posto che, soltanto per le "cose pertinenti al reato" (evidentemente, diverse da quelle suscettibili di assumere la qualifica di corpo di reato), si pone la necessità di individuare ed esplicitare gli scopi probatori, per i quali si rende legittima la compressione del diritto di libera disponibilità di tali cose. Tale interpretazione trova giustificazione anche sotto il profilo sistematico-normativo, in quanto, tenuto presente che l'art. 321 c.p.p., nel delineare il sequestro preventivo, prevede che questo possa avere ad oggetto la "cosa pertinente al reato", senza alcuna menzione del corpo di reato, sol ammettendo che il "corpo di reato" sia sequestrabile indipendentemente dalla dimostrazione di necessità probatorie, può escludersi l'assurda conseguenza che lo stesso possa rimanere nella disponibilità dell'imputato, o di altri, anche in presenza degli specifici presupposti indicati dalla norma, giacché, sembra evidente che l'assoggettabilità a sequestro preventivo delle cose delle quali è consentita la confisca non comprende tutte le cose, qualificabili come corpo di reato, essendovene di quelle che non sono confiscabili, come, ad esempio, un'auto oggetto di furto, per la quale non può essere dimostrata una specifica, concreta funzione probatoria e che, però, ove lasciata nella disponibiltà del ladro, conduce sicuramente all'aggravamento delle conseguenze del reato.
Deve, quindi, concludersi, affermando che il provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria sia sempre legittimo quando abbia ad oggetto cose qualificabili come "corpo di reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, nel concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio.
Tale conclusione, mentre è idonea a negare consistenza ad una delle obiezioni formulate nei confronti della tesi interpretativa che la sorregge (la necessità, normativamente sancita, che, anche in relazione al "corpo di reato" il provvedimento di sequestro sia motivato), in quanto - come si è precisato - una motivazione vi deve essere, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato", rende applicabile, anche per ciò che attiene al "corpo di reato", il disposto dell'art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose, comunque, sequestrate, vanno restituite "a chi ne abbia diritto", quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.
Non senza tener conto che, proprio la previsione della restituzione "all'"avente diritto" contenuta nel menzionato art. 262, rende logico il sostenere che il sequestro del corpo di reato non abbisogna dell'individuazione della sua necessità ai fini probatori.
In relazione alle svolte argomentazioni, deve essere accolto il primo motivo di doglianza e, poiché la qualifica di "corpo di reato" attribuita alle cose sottoposte a sequestro non risulta contestata neppure nelle note difensive depositate dai difensori di alcuni degli indagati, l'ordinanza impugnata va annullata, senza rinvio, nei confronti degli inquisiti più innanzi indicati, mentre, del tutto, inutile si appalesa l'esame degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso nei confronti di De IO RL, De RA RI, OV AN, LI RN, ON MA, HU IN e OS EV SC. Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata nei confronti di tutti gli altri indagati.
Roma, 11 febbraio 1994.