Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. - all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa (art. 410, comma terzo, cod. proc. pen.) - in accoglimento parziale della richiesta di archiviazione proposta dal P.M., disponga, ex art.409, comma quinto, cod. proc. pen., che il P.M. provveda, entro il termine di dieci giorni, alla formulazione dell'imputazione, previa iscrizione nel registro degli indagati, nei confronti di soggetti mai precedentemente iscritti in detto registro; infatti, adempiute le formalità di cui all'art. 335 cod. proc. pen. l'attività di indagine è rimessa nella disponibilità e nelle valutazioni del P.M. ed il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti di cui all'art. 409 cod. proc. pen. solo a seguito delle richieste del P.M. relativamente alle posizioni dei predetti soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 43863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43863 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1069
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036982/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TERAMO;
nei confronti di:
1) RS ED N. IL 14/09/1963;
2) RI DA N. IL 25/02/1929
3) OR AN RI N. IL 13/02/1966;
avverso ORDINANZA del 26/06/2004 GIP TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Cesqui, la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con sostituzione degli atti ad altro GIP del Tribunale di Teramo;
RILEVATO IN FATTO
che con l'impugnata ordinanza, adottata a seguito di udienza camerale ex art. 410 c.p.p., comma 3, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo, provvedendo, per quanto qui d'interesse, su richiesta di archiviazione avanzata dalla locale procura della Repubblica all'esito di indagini condotte per reati vari a carico di diversi soggetti, nell'accogliere parzialmente detta richiesta, dispose la formulazione coattiva di imputazioni, previa iscrizione nel registro degl'indagati, nei confronti di RS LO e RI NA, mai precedentemente iscritte nel suddetto registro, nonché nei confronti di FO AN IT, che invece era già stata iscritta, ma per ipotesi di reato del tutto diversa da quella ritenuta dal giudice (falso in scrittura privata anziché concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale);
- che avverso detta ordinanza, relativamente alle posizioni NT e PE, ha proposto ricorso per cassazione la procura della Repubblica di Teramo, sostenendo, sulla scorta di uno degli orientamenti manifestatisi in materia nella giurisprudenza di questa Corte, che tratterebbesi di provvedimento qualificabile come abnorme, in quanto comportante "un'espropriazione del potere costituzionale che spetta al pubblico ministero", oltre che una lesione del diritto di difesa degl'interessati;
- che la medesima ordinanza è stata oggetto di ricorso per Cassazione, per motivi sostanzialmente analoghi, da parte di NT LO e OR AN IT;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che le S.U. di questa Corte, con sentenza del 31 maggio - 17 giugno 2005 n. 22909, PM in proc. Minervini, RV 231162, hanno, a composizione del precedente contrasto giurisprudenziale, affermato il principio secondo cui: "Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il PM. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis";
- che, alla luce di tale principio, condiviso dal collegio, deve quindi escludersi il denunciato carattere di abnormità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto, come adempimento preliminare alla formulazione dell'imputazione coatta, la iscrizione "ex novo" nel registro degli indagati di NT LO e PE NA, come pure la reiscrizione nel medesimo registro, per il nuovo titolo di reato (risultando accolta, per il precedente, la richiesta di archiviazione), di OR AN IT;
che detto carattere di abnormità deve invece attribuirsi a quella parte dell'impugnata ordinanza in cui, senza che sia intervenuta una nuova richiesta di archiviazione relativamente alle posizioni dei summenzionati soggetti, già si dispone che, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, il Pubblico Ministero provveda, entro il prescritto termine di dieci giorni, alla formulazione dell'imputazione nei loro confronti;
conclusione, quella ora indicata, che trova anch'essa conforto nella citata sentenza delle S.U., nel corpo della cui motivazione si afferma che, essendo "regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini" quella della "previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato......anche il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'art. 409 c.p.p., comma 5, presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta in detto registro";
e quindi - come si legge ancora più oltre nella medesima motivazione - ove le nuove indagini ordinate dal giudice "debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.;
solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.", verificandosi altrimenti "il totale scavalcamelo dei poteri di iniziativa del P.M."; con il che sembra potersi ritenere che le S.U. abbiano fatta propria la linea già espressa da talune pronunce delle sezioni semplici secondo cui era appunto da considerare abnorme il provvedimento con il quale il giudice, nel respingere una richiesta di archiviazione, ordinasse la formulazione dell'imputazione anche a carico di soggetti per i quali nessuna richiesta fosse stata avanzata dal pubblico ministero (in tal senso: Cass. 5^, 5 giugno - 8 agosto 2000 n. 3252, PM in proc. Quistini, RV 216941; Cass. 5^, 20 settembre - 25 ottobre 2004 n. 41361, PM in proc. Lata ed altri, RV 230006);
linea, questa, alla quale se ne contrapponeva altra di segno contrario secondo cui detta abnormità sarebbe stata invece da escludere (in tal senso: Cass. 5^, 12 luglio - 24 settembre 2001 n. 34717, Pagni, RV 220209; Cass. 4^, 16 - 19 aprile 2003 n. 26406, Giuseppetti, RV 225951);
- che, conclusivamente, va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di NT LO, PE NA e OR AN IT, ferma restando la parte in cui la stessa ordinanza dispone l'iscrizione di costoro nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., quali indagati per i titoli di reato individuati dal giudice per le indagini preliminari;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di NT LO, PE NA e OR AN IT. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2005