Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 2
In tema di misure cautelari reali, il sequestro del corpo del reato (che mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto od il prezzo), è obbligatorio, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, dà idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 31950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31950 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1607
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 15288/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 18.3.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viola Alfredo Pompeo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Udito il difensore, AVV. Moroni Roberto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22.1.2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dispose il sequestro probatorio di un assegno bancario, nell'ambito del procedimento penale a carico di RI IM e NI SA indagati per il reato di appropriazione indebita perché "in concorso tra loro e con persona ignota, si appropriavano indebitamente della somma di Euro 21.669,18 che il NI riceveva, co assegno INTESA SANPAOLO nr. 8917998500.09 datato 30.09.2010, a titolo di liquidazione dall'Assicurazione Toro, per conto della sua cliente ER NE, che gli aveva conferito mandato a cui non consegnava l'assegno, che invece faceva incassare da ignota donna sul Libretto postale nr. 35095252 aperto presso l'Ufficio Nomentano;
con la recidiva specifica e reiterata per RI. Roma 7.10.2010". Avverso tale provvedimento l'indagato RI IM propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18.3.2013, la respinse. Ricorre per cassazione RI IM deducendo:
1. violazione di legge in quanto il decreto di sequestro non sarebbe motivato limitandosi ad indicare che l'assegno era corpo di reato;
il Tribunale avrebbe dovuto rilevare tale mancanza di motivazione;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto non si comprenderebbe per quale ragione il Tribunale ha inteso confermare il sequestro di un assegno con numero diverso da quello indicato nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha rilevato che il numero dell'assegno ha consentito la sua esatta identificazione e che non hanno rilievo le ulteriori cifre indicate nel provvedimento di sequestro. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Osserva questa Corte di legittimità che è vero che il Tribunale si è limitato ad affermare che "trattandosi con tutta evidenza di corpo del reato nessuna motivazione andava riportata per evidenziare i fini probatori che sono in re ipsa", ma ciò ha fatto richiamando Cass. sez. 4, n. 8662/010 secondo cui "in tema di sequestro probatorio, n0n è richiesta la dimostrazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato, delle necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa".
Orbene, tale principio, affinché sia condivisibile, ha bisogno di essere integrato con ulteriori considerazioni idonee a vincere il diverso, assolutamente prevalente, orientamento di questa Corte che, partendo da S.U. 28/1/2004 n 5876 (riv. 226711), ha ripetutamente affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti" (cfr. Cass. sez. 3, 6/3/2013 n 13044, riv. 255116; sez. 2, 13/7/2012 n 32941, riv. 253658; sez. 5, 7/10/2010 n 1769/11, riv. 249740). L'art. 245 stabilisce al comma 1 che "l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessaria per l'accertamento dei fatti". Il comma 2 stabilisce, invece, che "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". Già dal testo letterale della legge, risulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di sequestro probatorio, "necessarie per l'accertamento dei fatti", sono solo le cose pertinenti al reato;
in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno essere qualificate "come pertinenti al reato" e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il "corpo del reato", e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nell'art.253 c.p.p., comma 2; per esse, invero, il rapporto con il reato non
è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che in via generale ne è prevista la confisca.
Può, quindi, affermarsi che "in tema di misure cautelari reali, costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie". Ciò stabilito, va ancora precisato che "In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 c.p.p., comma 2 tra la res e l'illecito penale".
Ne consegue che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie ove, nel decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M., si dispone il sequestro "in originale" dell'assegno bancario INTESA SAN PAOLO datato Sassari 30/09/2010 di Euro 21.669,18 avente il n. 8917798500/08 in favore di ER NE, ovunque esso si trovi in quanto corpo di reato, dopo aver inserito l'integrale capo d'imputazione e dopo aver così evidenziato - peraltro in maniera specifica e completa - la condotta contestata all'imputato dalla quale emergeva come il delitto di appropriazione indebita fosse stato commesso mediante l'assegno in questione.
Sotto questo profilo la motivazione del decreto di sequestro non può considerarsi assente e non erano necessarie ulteriori specificazioni, finalizzate ad illustrare le successive indagini che il P.M. intende porre in essere.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013