Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 31950
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

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In tema di misure cautelari reali, il sequestro del corpo del reato (che mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto od il prezzo), è obbligatorio, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, dà idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 31950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31950
    Data del deposito : 3 luglio 2013

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