Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20424
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen.

    Il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile perché aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto, estraneo ai poteri della Corte di cassazione. La Corte distrettuale ha motivato in modo esaustivo, basandosi su elementi probatori che dimostrano la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen. L'accesso al servizio di home banking presuppone codici personali e credenziali dispositive; sono stati eseguiti due bonifici all’insaputa del titolare del conto, con accredito su conto intestato al ricorrente, il quale non ha fornito spiegazioni alternative. La Corte territoriale ha coerentemente desunto l’irrilevanza del mancato espletamento di accertamenti tecnici e dell’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’istituto bancario. L’abusivo utilizzo di codici informatici integra l’aggravante del furto dell’identità digitale quando l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente su programmi informatici, procurandosi un ingiusto profitto. Nel caso di specie, i codici di accesso sono stati utilizzati dal ricorrente per accedere abusivamente al sistema e disporre bonifici dal conto della persona offesa verso il proprio conto, integrando la truffa aggravata. La condotta integra l’aggravante di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20424
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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