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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2082 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 17.01.2025, vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 46, presso lo studio dell'avv. Romana La
Torre e dell'avv. Graziano Di Carlo, che lo rappresentano in virtù di procura in atti;
- appellante-
CONTRO
l Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Apulia n. 30, presso lo Studio Legale Associato Berchicci, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Berchicci e dall'avv. Gian Luca Corleone in virtù di procura in atti;
- appellata -
NONCHE' CONTRO
, CP_2
- appellato contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11164/2021 del Giudice di Pace di Roma – domanda risarcimento danni materiali derivanti da sinistro stradale;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 11164/2021, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della e di accertando l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 CP_2 [...]
nella causazione del sinistro avvenuto il 5.05.2018 alle ore 18,58 in Veroli, strada Provinciale CP_2
238 all'altezza del civico 23, tra l'autovettura di proprietà dell'attore, Audi A4, targata CC404EF, e il veicolo Dacia Duster, targato. EZ151PB, condotto dal proprietario e condannando i CP_2
convenuti al pagamento della somma di euro 2.015,83 a titolo di risarcimento del danno.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico, la domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute per l'attività svolta dallo studio professionale di infortunistica stradale
ON e la domanda di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
Si è costituita in giudizio l contestando la sentenza di prime cure nella Controparte_1
parte in cui ha liquidato il danno subito da nella somma complessiva di euro 2.015,83, Parte_1
nonostante l'attore avesse limitato la domanda, avendo provveduto alla riparazione della vettura in economia, alla minor somma di euro 1.600,00.
Il maggior importo riconosciuto dal primo giudice sarebbe quindi satisfattivo di ogni ulteriore pretesa risarcitoria. L' ha altresì contestato le risultanze dell'istruttoria svolta nel Controparte_1
corso del giudizio di prime cure, dalle quali non potrebbe desumersi né la dinamica del sinistro allegata dall'attore né l'effettiva entità dei danni asseritamente subiti.
L'assicurazione ha poi contestato i motivi di appello, ritenendoli infondati, in difetto di produzione di documentazione attestante gli esborsi effettivamente sostenuti dall'attore
Con comparsa conclusionale depositata in data 14.03.2025 l'appellante ha rinunciato parzialmente ai motivi di appello, limitatamente alla domanda di condanna degli appellati al risarcimento del danno da fermo tecnico.
è rimasto contumace. CP_2
2. Va premesso, stante le contestazioni sollevate al riguardo dall' che in Controparte_1
ordine alle statuizioni del primo giudice relative all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro e in ordine alla quantificazione del danno, costituito dai costi di riparazione del veicolo, si è già formato il giudicato, in difetto di proposizione di appello incidentale sul punto.
2 Le doglianze dell'appellante al riguardo devono, pertanto, ritenersi inammissibili.
3. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale.
L'attività svolta in sede stragiudiziale dallo risulta attestata dalla Controparte_3
documentazione prodotta nel primo grado di giudizio e, in particolare, dalla perizia di stima del veicolo coinvolto nel sinistro e dalle richieste di liquidazione del risarcimento dovuto, inviate all'assicurazione per conto del danneggiato. Risulta altresì depositata la fattura commerciale n. 581/2018 emessa dallo per le prestazioni rese, avente ad oggetto la somma di euro 300,00, Controparte_3
comprensiva di accessori (allegati da 3 a 6 fascicolo di parte del primo grado).
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. n. 24481/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio” (Cass. n.
37477/2022).
Nella specie, effettuata una valutazione ex ante delle prestazioni rese - volte all'accertamento e alla quantificazione dei danni subiti dall'attore e alla contestuale tutela della pretesa risarcitoria vantata, attesa la resistenza della compagnia assicurativa, che ha omesso di risarcire il danno, e le cognizioni tecniche necessarie all'accertamento degli interventi indispensabili alla riparazione del veicolo - deve ritenersi che sussista il requisito dell'utilità con riferimento all'attività prestata dallo studio tecnico
ON.
La fattura emessa dallo studio di infortunistica è coerente con l'attività di assistenza prestata e risulta congrua, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della natura della controversia.
La fattura prodotta in giudizio reca una quietanza di pagamento sottoscritta dal creditore (risulta annotata la scritta “pagato” con timbro e sottoscrizione del rappresentante dello studio di infortunistica).
3 La fattura corredata della quietanza di pagamento deve ritenersi sufficiente a ritenere sussistente il danno prospettato, configurabile anche con la sola assunzione dell'obbligo di pagamento, quale posta passiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. n. 17670/2024).
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 300,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente Parte_1 rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 27.07.2018 (data di emissione della fattura quietanzata).
4. L'attore lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata dal consulente tecnico, ritenute eccessive e superflue, nonostante l'esito vittorioso della controversia con regolazione delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza dei convenuti.
Per quanto concerne per spese sostenute dalla parte vittoriosa per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto, è consolidato il principio secondo cui tali costi, che hanno natura di allegazioni difensive, costituiscono spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cfr. Cass. n.
26729/2024; Cass. S.U. n. 16990/2017; Cass. n. 84/2013).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta dal consulente tecnico di parte, perito Per_1
, attestata dal CTU nella descrizione dei lavori peritali.
[...]
Il progetto di fattura n. 666 del 05.01.2021 attesta la somma pretesa dal consulente per l'attività resa, pari ad euro 380,64, somma comprensiva degli accessori.
La notula emessa dal consulente tecnico, allegata al fascicolo di primo grado, è sufficiente a giustificare il riconoscimento del rimborso delle competenze maturate dal consulente di parte. (Cass.
26729/2024).
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della compagnia assicurativa in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 174/2022, e sono liquidate in un valore compreso tra il parametro minimo e il parametro medio previsto per le cause di valore inferiore a euro 1.100,00 tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate (relative alla liquidazione delle spese stragiudiziali e alla refusione delle spese processuali) detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese sono dunque liquidate nella misura di euro 91,50 per esborsi ed euro 350,00 per compensi (di cui euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva ed euro 150,00 per la fase decisoria).
Le spese devono essere dichiarate irripetibili nei rapporti con l'appellato contumace CP_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11164/2021 ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
della somma di euro 300,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata Parte_1 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 27.07.2018 e al rimborso delle spese per la CTP. pari a euro 380,64; condanna l' a rifondere le spese del giudizio di appello in favore di Controparte_1
da distrarsi nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv. Romana La Torre Parte_1
e avv. Graziano Di Carlo, che liquida in euro 91,50 per esborsi e in euro 350,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con CP_2
Roma, 29.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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