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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3407 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato FOSCHI VITTORIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da memoria ex art. 473-
bis 17 co. I c.p.c. depositata in data 21/11/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in NT (TA) il 07/08/2004 e dalla loro unione sono nati i figli in data 12/07/2005 e in data Per_1 Per_2
05/01/2008.
2. Con ricorso depositato in data 01/07/2024, ha chiesto, ai Parte_1
sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., di pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti
(autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, con collocazione presso la medesima;
Per_2
assegnare la casa coniugale sita in DE, via Giacomo Rossini n. 272 alla ricorrente;
disporre che il padre versi a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma di € 300,00 mensile per dodici mensilità, somma da adeguarsi annualmente;
disporre che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla ricorrente di un assegno mensile non Per_2
inferiore ad euro 400,00 per dodici mensilità, somma da adeguarsi annualmente,
oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di DE;
disporre che l'Assegno Unico Universale venga erogato dall' al 100% alla madre quale genitore affidatario esclusivo e collocatario della CP_2
pagina 2 di 12 prole minore) e, a seguito della prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Relatore, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a quest'ultimo ai sensi dell'art. 151, comma secondo c.c., ovvero subordinatamente, intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1° c.c.;
2. considerata la manifesta incapacità del CUPO a svolgere i compiti connessi al ruolo genitoriale ed in particolare le carenze dal medesimo palesate in punto all'educazione, cura ed educazione dei figli, affidare in via esclusiva il figlio minore nato il [...] alla madre NO;
Per_2 Parte_1
3. collocare il figlio minor presso la madre NO e la Per_2 Parte_1
residenza della medesima;
4. assegnare la casa coniugale sita in DE, via Giacomo Rossini n. 272 alla ricorrente quale genitore collocatario della prole minore;
5. disporre che il NO versi a titolo di assegno di mantenimento della CP_1
moglie, NO , sul conto corrente intestato alla stessa entro il 1° di ogni Pt_1
mese la somma di € 300,00 mensile per dodici mensilità, somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat-FOI intercorsa l'anno precedente, se positiva
6. disporre che il signo contribuisca al mantenimento del figlio minor CP_1 Per_2
minorenne e non indipendente economicamente mediante:
a) versamento alla NO entro il 1° di ogni mese di un assegno Parte_1
mensile non inferiore ad euro 400,00 (quattrocento) per dodici mensilità somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat-FOI intercorsa l'anno precedente, se positiva;
pagina 3 di 12 b) rimborso alla madre NOa , nella misura del 50%, di tutte Parte_1
le spese straordinarie occorrenti al figlio ed inerenti alla crescita, educazione,
istruzione e alla cura della salute come previste dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di DE;
c) disporre che l'Assegno Unico Universale venga erogato dal al 100% alla CP_2
madre NOa quale genitore affidatario esclusivo e collocatario della Pt_1
prole minore”.
Parte ricorrente ha poi confermato le suddette conclusioni nella memoria ex art. 473-
bis 17 co. I c.p.c., depositata in data 21/11/2024.
3. Nel giudizio così radicato non si è costituito. CP_1
4. All'udienza dell'11/12/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato:
“Mio marito ha un rapporto conflittuale con mia figlia maggiorenne, che è andata via appena finita la scuola. Co ha rapporti m non è contento di andare Per_2 Per_2
col padre. Lo viene a prendere una volta a settimana, di solito il sabato. Ho trovato lavoro per una cooperativa di pulizie. Riesco a guadagnare 500 euro mensili e poi ho
13esima e 14esima. Per il momento il sta pagando il mutuo della casa dove CP_1
risiedo con mio figlio, le bollette e mi ha lasciato il bancomat per fare la spesa. Non
mi ha mai detto quanto guadagna ma tornava sempre tardi a casa e diceva che stava al lavoro in una carrozzeria (…) La carrozzeria è di sua proprietà. Non mi ha mai detto quanto guadagnava. Mio figlio è nato con un cromosoma 4 mancante. È stato sempre seguito. Non prende un assegno di invalidità. È sempre stato un padre padrone”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate e nella condanna alle spese.
pagina 4 di 12 Nessuno è comparso per parte resistente.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia nel presente procedimento di
, cui il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza CP_1
sono stati debitamente notificati.
Venendo al merito, la domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è
dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.1, Sentenza n.
9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod.
civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, né nel ricorso introduttivo né nella memoria integrativa sono allegate specifiche condotte poste in essere dal che avrebbero provocato la crisi CP_1
matrimoniale; difatti, parte ricorrente, pur dando atto di atteggiamenti denigratori,
pagina 5 di 12 vessatori e di supremazia di cui si è reso autore il nonché di alcuni tradimenti, CP_1
evidenzia più volte che tutto il corso della vita matrimoniale è stato caratterizzato da tali comportamenti, ragion per cui non possono considerarsi la causa della rottura coniugale.
Né le prove orali, del tutto generiche e prive di riferimenti temporali specifici,
appaiono idonee in tal senso.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia di addebito.
Quanto alla domanda di assegno per il proprio mantenimento avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c. si osserva quanto segue.
Sussiste una disparità economica tra il marito, titolare di una carrozzeria, e la moglie,
solo di recente (da aprile 2024) occupata in qualità di addetta alle pulizie.
Sono, dunque, ravvisabili i presupposti per onerare il di un assegno per il CP_1
mantenimento della moglie, per stabilire l'entità del quale occorre però considerare le seguenti non marginali circostanze:
- la ricorrente ha evidenziato che sin dal fidanzamento il avrebbe CP_1
esercitato pressioni affinché la stessa rassegnasse le dimissioni dall'impiego che svolgeva all'epoca per lavorare alle dipendenze della sua carrozzeria, come di fatto è
avvenuto, senza però mai corrisponderle alcun compenso e con ciò assoggettandola ad una condizione di subordinazione economica dallo stesso;
- l'atteggiamento di prevaricazione del marito avrebbe segnato la fine delle ambizioni lavorative e di indipendenza economica della ricorrente, che si è sempre dedicata in via esclusiva alla casa e alla cura dei figli, in particolare di , affetto Per_2
da patologia genetica;
pagina 6 di 12 - la , nonostante la mancanza di specifiche competenze professionali, Pt_1
si è comunque inserita, di recente, nel mondo del lavoro, ed è stata assunta in qualità
di addetta alle pulizie da una cooperativa con stipendio mensile tra 700 ed 800 euro;
- la ricorrente ha dichiarato che il sta pagando il mutuo della casa dove risiede CP_1
con il figlio, le bollette e le ha lasciato il bancomat per fare la spesa.
Valutati nel loro complesso gli elementi riportati, si ritiene equo fissare la misura dell'assegno in questione in euro 300,00 mensili.
Per ciò che concerne la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore Per_2
formulata dalla madre, questa è meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 337-
quater c.c.
Invero, dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre non risulta essersi mai occupato dei figli, delegando ogni compito relativo alla loro cura, educazione ed istruzione in via esclusiva alla madre.
La disaffezione e il disinteresse del padre (dimostrato, altresì, dalla mancata costituzione in giudizio) rendono contrario all'interesse del minore , peraltro Per_2
affetto da una patologia genetica nota come “delezione del IV cromosoma” che richiede costante cura e attenzione, l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza, l'affidamento esclusivo alla madre, presso la quale viene Per_2
collocato e alla quale, ai sensi dell'articolo 337-sexies c.c., va assegnata la casa familiare sita in DE (MO), via Gioacchino Rossini n. 272, unitamente agli arredi ivi esistenti.
Con riferimento alle frequentazioni con il padre, in considerazione dell'età di Per_2
(sedicenne) e rilevato che, allo stato, per quanto riferito dalla madre all'udienza dell'11/12/2024, il ragazzo “ha rapporti con il padre, ma non è contento di andare pagina 7 di 12 con lui”, si dispone che potrà accordarsi direttamente con il genitore, Per_2
determinando i giorni di visita compatibilmente con i propri desiderata ed esigenze.
In virtù di quanto sopra, non è stato necessario disporre l'ascolto del minore.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per il figlio minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, si Per_2
statuisce, visto l'esito delle indagini svolte ed in assenza di dati in ordine alla situazione reddituale del ulteriori rispetto a quelli rappresentati da parte ricorrente, che il CP_1
resistente versi alla un assegno mensile pari ad euro 400,00, rivalutabile Pt_1
annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina del Protocollo di questo Tribunale, riportata in dispositivo.
In ragione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre e della collocazione presso la medesima, si dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla
. Pt_1
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
pagina 8 di 12 Il Tribunale Ordinario di DE, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a RA (TA) il 13/08/1974 e , nato a [...] CP_1
il 18/09/1972, che hanno contratto matrimonio in data 07/08/2004 a
NT, come risulta dall'atto n. 84, parte II, serie B, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (TA);
3. affida il figlio minore della coppia nato in data [...] Persona_3
a DE (MO) in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. colloca il figlio minore della coppia presso la madre e la residenza della medesima;
5. assegna la casa familiare sita in DE, Via Gioacchino Rossini n. 272 a
, unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
6. quanto alle frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre, dispone che frequenti il padre liberamente, accordandosi direttamente con il genitore Per_2
secondo i propri desiderata ed esigenze;
7. obbliga a versare a euro 400,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in via anticipata entro il giorno 5 Per_2
di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate pagina 9 di 12 dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di DE:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
pagina 10 di 12 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. obbliga a versare a euro 300,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
9. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
10. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
11. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT
(TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in DE nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
08/01/2025.
pagina 11 di 12 IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 12 di 12