Articolo 1 della Legge 19 marzo 1980, n. 77
Articolo 2
Versione
23 marzo 1980
Art. 1.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
Entrata in vigore il 23 marzo 1980
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