Art. 1.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.