Versione
23 marzo 1980
23 marzo 1980
Art. 1.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 16/06/2025, n. 589Provvedimento: N. 01287/2024 AFFARE Numero 00589/2025 e data 16/06/2025 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 7 maggio 2025 NUMERO AFFARE 01287/2024 OGGETTO: Ministero della salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da VI RA, IO SC, contro Regione Veneto - Ulss 5 Polesana - Direttore Enrico Tammiso, avverso ordinanza n. prot. 68938 del 1° agosto 2024 concernente trasferimento di animali; LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0035214 in data 2 dicembre 2024 con la quale il Ministero della …Leggi di più...