Ordinanza cautelare 19 luglio 2018
Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01687/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ri Spa., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. Manzoni n. 32/D;
contro
Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sis Sviluppo Immobiliare TI, Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto di esclusione della ricorrente dalla procedura avviata dalla FONDAZIONE CMCC per la ricerca di un fabbricato uso ufficio da acquistare, comunicato con nota prot. n. 496/18/CMCC del 20.03.2018, pervenuta in pari data;
- del verbale citato nella predetta nota e di contenuto ignoto (n. 09 della seduta del 16.03.2018);
- di ogni altro atto, connesso e/o collegato, presupposto e/o coevo e/o consequenziale, anche non noto, nei limiti dell'interesse dedotto in atti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\5\2018:
- della conferma di esclusione dalla procedura in parola, comunicata con nota prot. n. 690/18/CMCC del 19.04.2018, a firma del Presidente e l.r. di CMCC, pervenuta in pari data;
- del verbale di gara n. 9 del 16.03.2018, offerto in comunicazioni unitamente ed in allegato alla nota di cui innanzi, per altri concorrenti profili;
- degli altri verbali di gara successivi al n. 9 e segnatamente del n. 10 e del n. 11 del 27.04.2018, nella misura in cui tengono ferma l'esclusione avversata nel presente giudizio e nella misura in cui valutano positivamente – sul piano tecnico - le due offerte rimaste in gara e segnatamente quella di IS Sviluppo Immobiliare TI RL e BPP Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per Azioni; noto, nei contenuti, solo il n. 11;
- di ogni altro atto, connesso e/o collegato, presupposto e/o coevo e/o consequenziale, anche non noto nei limiti dell'interesse dedotto in atti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\7\2018:
- del verbale di decisione del C.D.A. della Fondazione CMCC, datato 21.05.2018, con il quale, mediante consultazione scritta ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto, è stato deliberato di approvare i verbali tutti della commissione giudicatrice, di dichiarare conclusa la ricerca di fabbricato, di riservarsi ulteriori eventuali iniziative;
- della nota CMCC, prot. n. 856/18, del 24.05.2018, pervenuta via pec in pari data, di trasmissione dei richiesti (mediante istanza di accesso) verbali e di comunicazione della circostanza che la conferma della esclusione (a seguito della istanza di revisione in autotutela) è stata assunta per le vie brevi;
- di ogni altro atto, connesso e/o collegato, presupposto e/o coevo e/o consequenziale, anche non noto, nei limiti dell'interesse dedotto in atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto ritualmente notificato e depositato in data 19.10.2022, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO