Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Versione
14 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti dei seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, addi' 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1951