Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
La mancata dichiarazione di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2006, n. 41981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41981 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/11/2006
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1410
Dott. FOTI AC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 024898/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TT OM, N. IL 17/04/1982;
avverso SENTENZA del 16/12/2004 GIUDICE DI PACE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO A.M. che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
AC AR ricorre, tramite difensore, contro la sentenza del Giudice di pace di Milano del 16 dicembre 2004 con la quale è stato condannato per guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore, guida tenuta il 30 luglio 2002.
Il Giudice di pace ha motivato la propria decisione riferendo che all'udienza del 14 ottobre 2004 preliminarmente la difesa dell'imputato aveva eccepito che la notifica a quest'ultimo era stata effettuata presso lo studio del difensore, senza che esistesse prova di un precedente tentativo di notifica al domicilio dichiarato, precisando il numero civico di quest'ultimo. Il giudice ha rinviato per questo la causa ad udienza successiva mandando la cancelleria per notificare verbale ed atto di citazione all'imputato presso il domicilio dichiarato. Verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'imputato, sono stati acquisiti gli atti e i documenti indicati dal pubblico ministero, e sulla base di questi è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato (la motivazione è la seguente: "dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerge la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla reato contestato").
Due sono i motivi a sostegno del ricorso. Il primo eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali. Il giudice di pace ha erroneamente dichiarato la contumacia, non essendo stata accertata la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè la regolarità dell'avviso e della notificazione, e l'effettiva conoscenza dell'avviso da parte dell'imputato. L'atto di citazione è stato notificato ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., comma 8 tramite deposito presso la casa comunale di Milano e avviso di deposito con raccomandata con avviso di ricevimento. Tutto ciò senza che l'ufficiale giudiziario abbia reiterato gli accessi. Egli si è recato una sola volta presso il domicilio eletto e non trovando l'imputato ha provveduto immediatamente a effettuare la notifica tramite deposito. L'articolo 157 citato e il D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 59 stabiliscono che è obbligatorio ripetere l'accesso quando sia impossibile la notifica al primo contatto. La giurisprudenza di legittimità è incerta sull'argomento, avendo in taluni casi ritenuto che la mancanza di doppio accesso costituisca una mera irregolarità, ed in altri casi che invece costituisca nullità assoluta. Occorre considerare, secondo il ricorrente, che il deposito nella casa comunale è l'estrema ratio alla quale si può ricorrere solo quando ogni altra modalità di notifica sia risultata infruttuosa. Per questo si sono previste rigorose regole di condotta dell'ufficiale giudiziario, per far sì che l'atto giunga effettivamente a conoscenza del destinatario. La Corte costituzionale ha affermato che la notificazione degli atti è uno strumento necessario e indispensabile per instaurare il contraddittorio. Lo strumento non è ben utilizzato quanto, essendo possibile adottare una forma di notifica efficace, si faccia ricorso ad altra forma da cui deriva una semplice presunzione legale di conoscenza. Mancando il doppio accesso, la notifica è nulla ai sensi dell'articolo 171 c.p.p. o comunque sotto il profilo dell'articolo 178 c.p.p., non essendo stato effettuato rinnovo della citazione ai sensi dell'articolo 420 bis c.p.p.. La mancata conoscenza da parte dell'imputato del avviso può essere dedotta per le possibili situazioni emergenti dalla procedura di notificazione. Secondo ciò che accade normalmente, la mancata conoscenza dell'avviso poteva apparire probabile, secondo le normali cognizioni, per l'irregolarità o la nullità della notifica. Se è vero che la valutazione della probabilità della mancata conoscenza spetta liberamente al giudice, questi comunque deve verificare la sussistenza dei presupposti necessari per dichiarare la contumacia e deve motivare, a pena di nullità^, l'ordinanza dichiarativa della medesima.
Il secondo motivo eccepisce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Manca infatti, secondo il ricorrente, qualsiasi ordinanza contumaciale e qualsiasi motivazione in ordine alla dichiarazione di contumacia. Il cosiddetto incidente contumaciale si articola in una fase preliminare (accertamento della sussistenza dei requisiti della relativa pronuncia); in una discussione in contraddittorio tra le parti (il cui mancato espletamento comporta la nullità dell'ordinanza); in una decisione (nella quale la contumacia viene dichiarata). Nel caso di omessa ordinanza dichiarativa della contumacia si verifica la nullità del giudizio contumaciale (Cass., 1996 Sogliano;
Cass., 1991, Bonzagni, nonostante pronunce in contrario: Cass., 1998, Bianchin;
Cass., 1997, Bontempo). Ed in ogni caso è obbligatorio motivare la decisione con riferimento al caso concreto (Cass., 2001, Ponticelli ed altre).
Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo, la giurisprudenza ripetutamente afferma che l'omissione del secondo accesso costituisce esclusivamente irregolarità e non determina nullità (Cass., 4^, n. 27894 del 04/05/2004 Rv. 229264; 5^, n. 10035 del 09/06/1998 Rv. 211388; 5^, n. 4305 del 02/10/1997 Rv. 209640). Anche nel caso in cui (Cass., 1^, n. 14272 del 09/03/2006, Rv. 233516, successiva alla riformulazione dell'art. 175 c.p.p.) si ritiene che "la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 7, e art. 59 disp. att. c.p.p., costituisce causa di nullità della notificazione,
ai sensi dell'art. 171 c.p.p.", contemporaneamente si afferma che ciò succede solo quando l'inosservanza "impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale (Sez. 6^, Sentenza n. 7482 del 02/03/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211241 Caracappa)", mentre il ricorso nulla lamenta a proposito di una effettiva mancanza di conoscenza dell'atto notificato da parte dell'imputato.
In ordine al secondo motivo, è giurisprudenza prevalente quella secondo la quale "l'omissione della declaratoria formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato" (Cass., 5^, n. 46857 del 23/11/2005 Rv. 233045), e "la formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, ne' rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia" (Cass., 6^, n. 19273 del 21/04/2006 Rv. 233973; nello stesso senso 5^, n. 6487 del 24/01/2005 Rv. 231421; 4^, n. 7656 del 16/12/2004 Rv. 231096; n. 17522 del 23/01/2004 Rv. 229698; 4^, n. 39046 del 29/03/2004 Rv. 229664), ed ancora "l'omissione della dichiarazione di contumacia non implica di per sè, nell'assenza di una corrispondente previsione sanzionatoria, alcuna nullità dei giudizio, ne' una tale nullità può discendere dall'omessa verifica circa le ragioni dell'assenza dell'imputato, posto che un accertamento in proposito, una volta verificata la ritualità della citazione, deve essere condotto solo quando emerga positivamente l'eventuale impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento (Cass., 4^, n. 49334 del 13/10/2004 Rv. 230217). Sono meno frequenti le affermazioni secondo le quali l'omissione di formale pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della contumacia costituisce nullità a regime intermedio sanabile ex art. 182 c.p.p., comma 2 (Cass., 1^, n. 2859 del 01/12/2004 Rv. 230650; 7^, n. 31646^1^28/05/2002 Rv. 222840). Anche seguendo tale linea interpretativa, tuttavia, il motivo risulterebbe inammissibile. Si legge infatti, e si condivide, nell'ultima delle sentenze citate che "Secondo quanto prevede l'art.182 c.p.p. peraltro, le nullità a regime intermedio possono essere dedotte solo dalla parte che vi abbia interesse, altrimenti si sanano se non rilevate d'ufficio entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p.; e non pare possa dubitarsi che l'interesse a dedurre la mancata dichiarazione della contumacia sussista solo per l'imputato che, avendo effettivamente prospettato un impedimento a comparire, possa lamentare la sua mancata valutazione da parte del giudice. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'interesse a dedurre o eccepire una nullità sussiste solo per la parte che abbia subito un concreto pregiudizio dalla violazione della norma invocata (Cass., sez. 1^, 17 febbraio 1967, Tomelleri, m. 105527, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1969, Di Glaudi, m. 113054, Cass., sez. 4^, 19 febbraio 1992, Sita, m. 189947)". Nessun concreto pregiudizio è stato prospettato dal ricorrente, derivante dall'omessa pronuncia dell'ordinanza se non quello, inesistente, che costituisce l'oggetto del primo motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006