Sentenza 29 marzo 2004
Massime • 2
In tema di notificazione del decreto di citazione, nel caso in cui l'atto da notificare all'imputato venga per errore notificato al suo difensore, non si verte in una ipotesi di omessa "vocatio in ius" ma di nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione.
L'omissione della dichiarazione di contumacia - e della relativa ordinanza - non è causa di nullità in quanto non prevista dall'ordinamento, nè può essere ricompresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, poichè non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, potendo la nullità scaturire soltanto dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2004, n. 39046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39046 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 29/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 468
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 019477/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB.SEZ.DIST. di LA MADDALENA;
nei confronti di:
1) IS MA N. IL 11/04/1948;
avverso SENTENZA del 05/12/2002 TRIB.SEZ.DIST. di LA MADDALENA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessorie della sospensione delle patenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari-Sassari ricorre per Cassazione avverso la sentenza, in data 5 dicembre 2002, del tribunale di Tempio Pausania denunciando "violazione dell'art. 606, comma 1^, latt. b), c.p.p.", deducendo che il tribunale ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel l'affermare la penale responsabilità di MA OR per il reato di lesioni colpose in danno di TT GE, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, accertato in la Maddalena il 2 febbraio 1997.
2 - Il difensore produce memoria nella quale chiede che la Corte, in applicazione della norma del l'art. 609, comma 2^, c.p.p., rilevi d'ufficio le seguenti nullità assolute:
a - "il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore ai sensi del comma 4^ dell'art. 161 c.p.p,, mentre si sarebbe dovuto notificare ai sensi dell'art. 157 stesso codice, non essendovi prova alcuna che, come, esige l'art. 161, comma 2^, l'imputato sia stato avvisato, dopo avere ricevuto il primo atto presso la sua residenza in Cagliari, via Cimabue, 3 -, che, qualora avesso cambiato tale luogo di ricezione, gli atti successivi sarebbero stati notificati presso il medesimo indirizzo, se non tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria l'eventuale cambiamento, donde la nullità ex art. 171, lett. e), c.p.p.";
b - "il decreto di citazione a giudizio, emesso prima della novazione apportata dalla L. 16 dicembre, 1999, n. 479 - che ha spostato fino all'apertura del dibattimento la facoltà par l'imputato di chiedere riti alternativi, imponendone l'avviso, ex art. 552, comma 2^, lett. f), c.p.p., a pena di nullità assoluta dell'atto, come prevede il comma 2^ dello stesso articolo - è stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge senza che contenesse tale doveroso avviso":
c - "la dichiarazione di contumacia è stata emessa senza sentire le parti e senza la relativa ordinanza come prescritto dal l'art. 420 quater, commi 1^ e 4^, in relazione a quanto richiamato dall'art. 484 comma 2^ bis, c.p.p., donde la nullità del dibattimento e della relativa sentenza";
d - "il dibattimento è nullo anche perché il giudice di merito, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato alla prima udienza del 15 marzo 2001, ha rinviato all'udienza del 31 maggio 2001 senza avere disposto la notificazione del relativo verbale all'imputato, impedendogli, così, di intervenire".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Le nullità assolute, denunciate nella memoria, sono inesistenti. a - Volando dare per certo che i dati di fatto siano quelli esposti dal difensore nella memoria, dall'essere stata effettuata la notifica all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4^ c.p.p. - mediante consegna di copia del decreto di citazione al difensore - e non ai sensi dell'art. 157 c.p.p. non consegue la nullità assoluta dell'omessa citazione dell'imputato, prevista dall'art. 179 c.p.p., ma soltanto la nullità di ordine di intermedio di cui all'art. 178 c.p.p. par essere stata violata una disposizione, la norma dell'art. 157 c.p.p., concernente l'intervento dall'imputato.
Da questa violazione, infatti, la norma dell'art. 171, comma 1^ lett. e), c.p.p., che prevede l'ipotesi che non sia stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161, commi 1^, 2^ e 3^ e la notificazione sia stata seguita - come nel caso di specie - nelle mani del difensore, fa discendere la nullità che, non definita assoluta, deve essere ritenuta, appunto. di ordina intermedio, attinendo pur sempre all'intervento dell'imputato. È da escludere, in altri termini, che, nel caso in cui, emesso il decreto di citazione, si sia incorsi in errore nella relativa notificazione consegnando al difensore e non all'imputato la copia destinata a quest'ultimo, si verta in una ipotesi di omessa citazione, di omessa vocatio in ius e non, invece, in una ipotesi di nullità di ordine intermedia per inosservanza delle norme sulla notificazione.
Se si riflette, invero, che, in questo caso, al difensore vengono necessariamente recapitate due copie del decreto di citazione, una delle quali desti nata all'imputato, deve ritenersi verosimile - o, meglio, più che verosimile - che questi abbia avuto dal difensore notizia della notificazione, sicché la sanzione per l'omesso rispetto della norma che avrebbe voluto che la notificazione venisse effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p. non può essere la stessa - nullità assoluta - prevista per la omissione della citazione, la quale presuppone l'assenza di un qualsiasi ipotizzatale contatto tra il decreto di citazione e l'imputato, ma deve essere la nullità generale di ordine intermedio che facendo leva sulla verosimile conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, impone a quest'ultimo, o al suo difensore, di eccepirla o al giudice di rilevarla prima della conclusione del giudizio di primo grado.
b - La giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che, "in tema di citazione diretta a giudizio, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, in assenza di specifica disciplina transitoria. deve farsi applicazione del principio tempus regit actum;
ne consegue che deve aversi riguardo al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, il quale, dunque, sa legittimamente emesso - come nel caso di specie - secondo la disciplina e nel periodo in cui essa era applicabile, ha già prodotto l'effetto della vocatio in ius, con il conseguente valido e irreversibile trapasso alla fase ulteriore del dibattimento" (Cass.;
29 novembre 2000, n. 4724, rv. 219260).
Dato, peraltro, e non concesso che debba attribuirsi rilevanza non al momento dell'emissione, ma a quello della notificazione del decreto, la nullità - che conseguirebbe dal non essere stato dato all'imputato l'avviso, previsto dall'art. 552, comma 1^ lett. f), c.p.p., di poter presentare le richieste di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p. non sarebbe nullità assoluta, ma, al più, nullità di ordine intermedio, ove si ritenga che la norma dell'art. 552, comma 1^ lett. f), c.p.p. sia disposizione concernente l'intervento del l'imputato,
di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p.. L'art. 179, comma 1^, c.p.p., infatti, nel definire nullità assolute alcune ipotasi di nullità di ordina generala elencate nel precedente art. 178, definisce tali, quanto all'intervento; all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, l'omessa citazione dello stesso o l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza e deve radicalmente escludersi che, nella specie, la mancanza di quell'avviso si sia risolta in omessa citazione dell'imputato o in assenza del suo difensore.
il comma 2^ dello stesso art. 179 aggiunge che sono altresì insanabili e sono rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo di nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge, ma l'art. 552, comma 2^, c.p.p. non definisce assolute le nullità in esso previste.
Se la nullità in questione è, al più, nullità di ordine intermedio, deve farsi applicazione del l'art. 180, comma 1^, c.p.p., secondo il quale, "salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio - ma nel caso di specie la nullità si sarebbe verificata nel decreto di citazione e non nel giudizio - dopo la delibarazione dalla sentenza del grado successivo".
Non può, inoltro, non tenersi presente che la parte ha assistito alla nullità, nel senso che il difensore del OR, contumace - il quale è rappresentato dal difensore, come dispone l'art. 420 quater, comma 2^, c.p.p. - deve aver avuto contezza della nullità
immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel momento In cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, coma stabilisce il comma 2^ dell'art. 555 c.p.p., si pone il problema della richiesta dei riti alternativi, con la conseguenza che, come richiede l'art. 182, comma 2^, c.p.p., la nullità doveva esse re eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, e - Come afferma la prevalente giurisprudenza della corte di Cassazione, "l'omissione della dichiarazione di contumacia - e, quindi, l'omissione della relativa ordinanza z. non è causa di nullità - in quanto non prevista dall'ordinamento e non può comprendersi nell'ambito della nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun affatto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, potendo la nullità scaturire soltanto dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia" (cass., 6 febbraio 1998, n. 1444, rv. 209954; 4 agosto 1995, n. 8948, rv. 202632; 14 marzo 1997, n. 746, rv. 207340). d - Premesso che "il rinvio in prosecuzione dal processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore (Cass., 30 luglio 1992 n. 8544, rv. 191523, 5 aprile 1994, n. 3980, rv. 197593; 4 giugno 1996, n. 5502, rv. 204988), sicché il Fioris, contumace, non aveva alcun diritto alla notifica dell'avviso del rinvio dell'udienza, risulta dagli atti - cfr. in calce alla copia del verbale di udienza - che il verbale contenente la data del rinvio è stato notificato all'imputato a mani proprie presso la Casa Circondariale di Cagliari il 21 aprile 2003. 2 - Il ricorso dal p.g. è fondato, disponendo l'art. 222, comma 1^, c.d.s.. come è noto, che, "qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna la sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida" e il comma 2^ determina la misura della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, da uno a sei mesi quando la lesione personale è grave o gravissima, da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.
3 - La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al tribunale di Tempio Pausania.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al tribunale di Tempio Pausania, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004.