Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento processuale; nè essa può essere ricompresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, poichè non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2004, n. 17522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17522 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/01/2004
Dott. ESPOSITO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 00140
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 035023/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE ON N. IL 06/07/1957;
2) AL NA N. IL 10/10/1964;
3) AM IA N. IL 11/01/1978;
avverso SENTENZA del 27/01/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentito il P.G. Dott. NI Germano Abbate ed il difensore delle parti civili.
PREMESSO CHE
Con sentenza del 17 novembre 2000 il tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ha condannato LU NI alla pena di un anno di reclusione lire 500.000 di multa AL NN e AD MA alla pena di mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa, tutti, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perché ritenuti responsabili del delitto di truffa, il LU anche del reato di minaccia, in danno di AN GI, al quale il LU, nella qualità di procuratore speciale, aveva promesso di vendere, riscuotendo reiterati acconti sul prezzo, un immobile della BA, la quale, immediatamente dopo la promessa di vendita, lo aveva alienato alla cugina AD MA, rendendo giuridicamente impossibile l'esecuzione del compromesso (promessa di vendita) in favore della AN.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente riformando quella del tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LU per il reato di minacce, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di tempestiva querela ed ha, conseguentemente, rideterminato, eliminando l'aumento per la continuazione, la pena inflitta allo stesso in mesi undici e giorni ventotto di reclusione ed euro 247 di multa, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado e condannando gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.
L'avv.to Angelo Rosciano, nell'interesse degli imputati, con tre distinti atti, ha impugnato la predetta sentenza con ricorso per Cassazione.
Nell'odierna udienza il P.G., NI Germano Abbate, e l'avv.to Canfora, in sostituzione del difensore della parte civile costituita, hanno chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, comune ai tre ricorsi, si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 23 dello stesso codice.
Si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza per territorio del tribunale di Benevento, rispetto a quella della sezione distaccata di Guardia Sanfremondi, essendo stata tale incompetenza tempestivamente eccepita dalla parte civile e regolarmente dedotta con i motivi di appello.
Il motivo è manifestamente infondato.
Anzitutto, contrariamente a quanto si asserisce nel ricorso, è mancata, in primo grado, una qualsiasi eccezione di incompetenza della parte civile, che si è solo limitata, con istanza del 3 novembre 1999, a segnalare, "trattandosi si processo originariamente appartenente alla soppressa pretura di Salopace", l'opportunità, "anche per motivi di economia processuale", di trasmettere il processo al competente giudice monocratico di Guardia Sanfremondi. La questione sulla competenza, dunque, in quanto proponibile, a norma dell'art. 491 c.p.p., solo subito dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento, non poteva essere sollevata con i motivi di appello.
Per altro, le sezioni distaccate del tribunale non sono altro che articolazioni interne dello stesso ufficio per cui la distribuzione dei processi tra la sede centrale del tribunale e le predette sezioni infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48 quater del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 del D.lgt. 19 febbraio
1998 n. 51, realizza solo una distribuzione di affari tra articolazioni appartenenti ad un medesimo ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - non già un riparto di competenza territoriale rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza. Con il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del LU si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 486 comma secondo (testo previgente alla abrogazione) e 178 lett. c) c.p.p..
Si afferma che la Corte di merito ha errato nel disattendere il motivo (di appello) con il quale si era rilevata la nullità del giudizio di primo grado, celebratosi in assenza del LU, nonostante la prova del suo impedimento, perché ricoverato in ospedale.
Anche questo motivo è del tutto privo di fondamento se è vero che, come rilevato anche dalla Corte di merito, nella impugnata sentenza il LU si è limitato a trasmettere una certificazione di ricovero in ospedale rilasciata tre giorni prima (il 14 novembre 2000) la data della udienza (il 17 novembre 2000) senza indicazione delle ragioni del ricovero e che, proprio perché relativo ad una situazione di qualche giorno antecedente, esso non prova affatto, quindi, un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giorno dell'udienza.
Per altro, questa Corte ha anche chiarito come il ricovero ospedaliero dell'imputato, in assenza della indicazione della relativa causa, non provi affatto, in sè e per sè, uno stato di infermità in atto, produttivo di quell'assoluto impedimento a comparire che la legge considera essenziale per giustificare il rinvio dell'udienza (SENT. 15796 del 01/10/1990 - 29/11/1990 Rv 185875 ric. Croce).
Con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse del LU si sostiene che la Corte di merito ha errato nel disattendere la censura con la quale si era rilevata la nullità del giudizio di primo grado perché celebrato senza previa ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato. Anche questo motivo è privo di fondamento.
Il vigente codice di rito non prevede alcuna sanzione per l'omessa formale dichiarazione di contumacia dell'imputato. L'omessa pronuncia della ordinanza dichiarativa della contumacia è, perciò, causa di nullità solo se ed in quanto rivelatrice della omessa verifica della regolarità della citazione della parte privata e della eventuale presenza di cause di impedimento a comparire della stessa.
È, infatti, a questa omissione, non alla formale dichiarazione di contumacia, che può legarsi la sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) c.p.p. (sent. 4 agosto 1995 (ud. 27 giugno 1995) n. 8914 Micheletti rv 202632) perché il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma affatto a criteri di mera formalità espressiva ma a quello del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle diverse espressioni del diritto di difesa per cui ciò che assume giuridico rilievo è che il giudice abbia in concreto valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento (sent. 4 febbraio 1998 (ud 16 dicembre 1997) Bontempo Scavo rv 209779)
Dal verbale della udienza del 17 novembre 2000 risulta, apparente, che il giudice di merito ha puntualmente verificato, nel contraddittorio delle parti, ed in presenza, quindi, del difensore dell'imputato, la regolarità della notificazione del decreto di citazione al LU e la fondatezza della istanza di rinvio dell'udienza per il dedotto (ma non provato) impedimento del predetto imputato, disattendendo questa istanza con una motivata ordinanza che, anche se priva di formale dichiarazione in tal senso, ha, comunque, accertato, nel momento stesso in cui ha disposto la prosecuzione del dibattimento, la contumacia dell'imputato. Ciò esclude, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la possibilità di ricollegare alla carenza di una formale dichiarazione della contumacia la nullità dedotta dal ricorrente. Con il secondo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di AD MA e ER NN ed il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del LU si denuncia la violazione dell'art. 513 e ss. c.p.p.. Si sostiene anzitutto che la Corte ha errato nel ritenere legittima, perché giustificata dalla contumacia degli imputati, la lettura delle dichiarazioni dagli stessi rese nella fase delle indagini preliminari atteso che la predetta lettura presuppone il consenso delle parti, nella specie mancato.
Si rileva, comunque, che la Corte ha errato anche nel considerare una mera irregolarità, piuttosto che causa di nullità della istruzione dibattimentale, la illegittima inversione dell'ordine di acquisizione delle prove realizzatasi con la anticipata lettura dei verbali di interrogatorio degli imputati.
Il motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto si afferma con la prima censura, la lettura nel dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati contumaci al Pubblico Ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, è consentita, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., anche senza il consenso degli imputati, se vi è la richiesta delle altre parti.
È vero che le predette dichiarazioni, a norma dell'ultima parte del primo comma dell'art. 513 citato, "non possono essere utilizzate nei confronti degli altri senza il loro consenso, salvo che non ricorrano i presupposti del quarto comma dell'art. 500"
Ma nel caso in esame il giudice di merito non ha affatto utilizzato le predette dichiarazioni, che, del resto, esprimono solo la concorde linea difensiva degli imputati, non contenendo elementi che in qualche modo sostengono l'accusa.
La seconda censura ignora del tutto che, come anche precisato nella sentenza impugnata, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, "l'alterazione dell'ordine di assunzione delle prove realizza solo una irregolarità, non essendo sanzionata dalle norme del codice di rito".
Con il terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse della BA e della AD, ed il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse del LU, si denuncia la "violazione dell'art. 606 lett. d) ed e) in relazione alla acquisizione della testimonianza del notaio Perrone Raffaele".
Si addebita alla Corte di merito l'errore di non avere assecondato l'istanza di riapertura della istruzione dibattimentale per l'interrogatorio degli imputati, della parte offesa e dei testimoni, tra i quali, appunto, il notaio Perrone, che avrebbero apportato elementi indispensabili ai fini della corretta valutazione dei fatti. Il motivo è manifestamente infondato.
È vero che la Corte di appello non ha espressamente disatteso la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulata dagli appellanti;
ma dalla motivazione della sentenza impugnata affiora con evidenza come la Corte abbia ritenuto completa l'istruzione e perciò superflua la riapertura dell'istruzione dibattimentale che, del resto, ha carattere eccezionale postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta nel primo grado del giudizio e presuppone, pertanto, l'accertamento della assolta necessità della ulteriore attività istruttoria.
Per altro, giova anche rilevare che la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale è stata formulata senza specifica indicazione delle circostanze di fatto sulle quali gli appellanti, ed i testimoni avrebbero dovuto essere interrogati e, perciò, con una genericità che ne determina la inammissibilità.
Con il sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse del LU si denuncia la violazione dell'art. 640 c.p.. Si sostiene che la Corte di merito non è riuscita a spiegare quali artifici o raggiri siano stati posti in essere dall'imputato, essendosi riportata "in maniera acritica" alle "opinioni del giudice di prime cure".
Il motivo non resiste alla verifica risultando evidente che la Corte di appello, anche richiamando gli argomenti utilizzati dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto provato proprio una vera e propria operazione fraudolenta realizzata dal LU con una promessa di vendita che (come, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, è reso palese dal comportamento successivamente tenuto dall'imputato, che si è ben guardato dal restituire il danaro ricevuto, come, invece, avrebbe dovuto, se fosse stato in buona fede) sin dall'inizio, secondo la Corte di merito, intendeva, con la collaborazione della proprietaria, rendere irrealizzabile giuridicamente grazie alla vendita che quest'ultima,, pochi giorni dopo la stipulazione del contratto preliminare, ha concordato in favore della giovane ed impossidente cugina.
Vi è, cioè, una congrua motivazione sul punto non censurabile in questa sede nei sui contenuti di merito ne' censurata sotto il profilo della logica coerenza.
Analoga sorte merita il quarto motivo dei ricorsi presentati nell'interesse della ER e della AD, con il quale si sostiene che non vi è prova alcuna della partecipazione delle stesse alla truffa che si assume realizzata dal LU.
Nella sentenza impugnata, che, facendo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, si avvale anche degli argomenti sviluppati in questa sentenza, si chiariscono puntualmente, anche se con estrema sintesi, gli elementi indiziar dai quali è stata tratta la prova del concorso delle predette imputate nel reato di truffa, più precisamente la sintomatica sequenza cronologica dei due contratti (il contratto preliminare, cioè, concluso dal LU con il promittente compratore dell'immobile e il contratto di compravendita del medesimo immobile stipulato dalla TR con al giovanissima cugina), la carenza di prova della disponibilità, da parte della AD, dei mezzi necessari per il pagamento del prezzo dell'immobile da lei acquistato, la carenza di prova dell'effettivo pagamento di questo prezzo, il rapporto di parentela tra le parti ed in particolare quello tra la ER e la AD, il comportamento successivamente tenuto dalle parti Non manca affatto, dunque, una motivazione sulla prova del concorso delle due imputate al reato di truffa consumato dal LU.
Nè può dirsi che tale motivazione sia incoerente per il carattere equivoco degli elementi indiziari dai quali la prova è tratta. Ogni indizio valutato dalla Corte di merito è, sia pure con un margine più o meno largo di equivocità, considerato da questa indicativo della partecipazione delle due imputate alla operazione fraudolenta posta in essere ai danni del promittente compratore dell'immobile.
Muovendo da questa considerazione, tutt'altro che irrazionale, il giudice di merito ha ritenuto che la molteplicità di questi indizi, affatto concordanti tra loro, sia sufficiente per sostenere la prova del fatto addebitato alle imputate.
Tale apprezzamento, che non è censurabile in questa sede nei suoi profili di merito, si rivela perfettamente in linea con i principi di diritto che, a norma dell'art. 192 c.p.p., governano la prova indiziaria.
Come è stato chiarito da questa Corte, infatti, la regola enunciata nella proposizione iniziale dell'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., in base alla quale "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" - ancorata, sul piano razionale, all'equivocità che, di regola, è ontologicamente propria degli indizi - sta a significare che, anche quando è, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti, l'indizio può acquistare egualmente valore di prova quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione successiva del medesimo comma secondo dell'art. 192 cod. proc. pen. vale a dire quando plurimi indizi possano essere tutti ricondotti a una sola causa o a un solo effetto. (Sez. 96^, sent. n. 1327 del 14-05-1997 (ud. del 25-03-1997), IN (rv 208892):, Sez. 1^, sent n. 7027 del 14-06-2000 (ud del 08-03-2000), Di Telia (rv 216181).
Situazione, questa, che il giudice di merito, dopo avere, attraverso la loro specifica enumerazione, esaminato, sia pure con estrema sintesi, ciascun indizio per indicarne, implicitamente o esplicitamente, il collegamento logico possibile alla operazione fraudolenta innescatasi con la promessa di vendita stipulata dal LU, ha ritenuto, appunto, ricorrente nel caso in esame, procedendo alla sintesi finale che, grazie alla concordanza degli indizi predetti, gli ha consentito di ricollegarli a quella sola causa (Sez. 6^, sent. n. 7175 del 15-06-1998 (cc. del 19-05-1998), ER (rv 211129).
L'ultimo motivo del ricorso della TR e della AD investe l'accertamento della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. Si afferma che la Corte di merito ha ignorato la disposizione dell'art. 59 c.p., che estende le circostanze aggravanti ai correi solo se da questi conosciute così ritenendo che anche alle due ricorrenti, del tutto ignare della effettiva consistenza del danno prodotto dalla truffa, dovesse applicarsi l'aumento di pena per l'aggravante contestata al LU.
L'errore logico dell'argomento che sostiene questo motivo è evidente se solo si considera che, secondo l'accertamento dei fatti effettuato dal giudice di merito sulla base degli elementi indiziari di cui sopra si è detto, le due ricorrenti erano perfettamente consapevoli della operazione e delle conseguenze che, a causa dell'ammontare dell'acconto sul prezzo versato, ne sarebbero derivate per la parte offesa.
L'ultimo motivo (il settimo) del ricorso presentato nell'interesse del LU investe la pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena. Si sostiene che la motivazione relativa alle attenuanti generiche è apparente, avendo la Corte omesso di analizzare i numerosi elementi indicati, con i motivi di appello, per sostenere la richiesta, e che la motivazione sulla misura della pena è del tutto assente.
Ancora una volta la censura deve essere disattesa.
La Corte di merito ha ritenuto di negare le attenuanti generiche evidenziando anzitutto "la negativa personalità dello stesso desumibile dai suoi precedenti penali e dall'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza" e la gravita che, per le sue modalità di esecuzione, assume il reato commesso.
Queste precisazioni soddisfano perfettamente l'esigenza di motivazione della pronuncia sul punto della Corte territoriale dovendosi escludere che il silenzio su ogni altro elemento di valutatone del fatto possa risolversi in una "mancanza" di motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. E) c.p.p.. Le circostanze attenuanti generiche presuppongono l'accertamento, da parte del giudice di merito, di elementi obbiettivi e soggettivi tali da giustificare una particolare ed eccezionale clemenza. Il giudice che ritenga di escludere le predette attenuanti non ha il dovere, dunque, di valutare tutti gli elementi di gravita oggettiva e soggettiva del reato indicati dall'art. 133 c.p., ma può limitarsi, in assenza di allegazione di parte, a rilevare che non vi sono elementi che giustificano la richiesta, e, nel caso opposto, che gli elementi indicati non sono sufficienti per giustificare la concessione delle speciali attenuanti.
In tale prospettiva si rivela completa una motivazione che, come quella della impugnata sentenza, si limita ad indicare le circostanze che hanno indotto al diniego delle attenuanti, come i precedenti penali dell'imputato e la pericolosità rivelata nella consumazione dei reati per cui è processo, senza esaminare singolarmente le circostanze prospettate da quest'ultimo, che, con la specificazione delle ragioni del diniego, il giudice implicitamente ha considerato insussistenti o insufficienti (sent
3.2.1983 n. 913 Capuano rv. 157226) sent. 17 marzo 1983 n. 2042 La Fauci rv 157820; sent. 1 giugno 1990 n. 8052 Spiteri rv 184544). La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è, quindi, tenuto ad una analitica valutatone di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti del procedimento ma può anche limitarsi alla indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini del concorso o del diniego di tali circostanze rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri (sent. 22 maggio 1992 n. 6200 rv 191140; sent. 31 marzo 1994 n. 3772 rv 196880) Non è migliore la sorte che merita la censura relativa alla dosiometria della pena dato che le ragioni che giustificano il diniego delle attenuanti generiche spiegano anche la valutazione di congruità della pena determinata dal giudice di primo grado per il reato di truffa, espressa nella sentenza impugnata. I ricorsi debbono essere pertanto respinti con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
A carico degli imputati debbono essere poste anche le spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, che liquida in euro 2700, di cui euro 200 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2004