Sentenza 9 giugno 1998
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità della notificazione,non rientrando fra le ipotesi tassativamente previste dall'art.171 c.p.p.,ma dà luogo a semplice irregolarità,la mancata reiterazione degli accessi,in violazione di quanto previsto dall'art.157,comma 7,c.p.p. e dall'art. 59 disp. att. c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1998, n. 10035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10035 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 9/6/1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N. 1222
3. Dott. Giuliano FERRUA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N. 5129/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: IA TA, nata a [...], l'[...].
Avverso la sentenza in data 10\12\1997 della Corte di Appello di MILANO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere GIUSEPPE SICA Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
IA TA, ha proposto appello (risultato ammissibile, a seguito della sentenza in data 18/3/1997, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità pronunciata il 3/6/1996 dalla Corte di Appello di Milano) avverso la sentenza con la quale il Pretore di Milano l'aveva condannata - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - alla pena dì mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa, oltre le pene accessorie, per l'emissione di n. 34 assegni bancari, per il complessivo importo di lire 43.797.119, senza provvista. L'imputata ha eccepito la nullità del decreto di citazione a comparire nel giudizio di primo grado, per essere la notifica avvenuta senza il rispetto dell'art. 157.7.8, in relazione all'art. 59 disp. att. cpp.. Nel merito ha eccepito la carenza dell'elemento psicologico del reato in quanto gli assegni erano stati rilasciati a tale Lo TO LA a garanzia di un prestito e messi all'incasso, come dallo stesso riconosciuto, senza il rispetto degli accordi intercorsi. La Corte di Appello di Milano, con il provvedimento impugnato, confermava la decisione pretorile.
Ricorre per cassazione, munito di specifico mandato, il difensore dell'imputata, prospettando un duplice motivo di annullamento. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza delle norme sulla partecipazione dell'imputata all'udienza (art. 606, lett. c cpp.), in quanto l'ufficiale giudiziario, non riuscendo a notificare il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, aveva omesso di reiterare la ricerca dell'imputata in uno dei giorni successivi ed in orario diverso da quello del primo accesso. Ciò si deduceva anche dal fatto che la raccomandata era stata inviata il 23/3/1995, mentre il primo accesso era avvenuto il 20\3\1995.
Inoltre, l'ufficiale giudiziario aveva omesso di affiggere alla porta della casa di abitazione della IA l'avviso di deposito, con conseguente nullità della notifica ex art. 171, lett. f) cpp.. Con il secondo motivo di ricorso deduce F erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 163 C.P. e 53 e ss. l. 689\81. Infatti, lamenta che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena non era stata motivata sulla base di una valutazione prognostica negativa, ma esclusivamente sulla ostatività derivante dai precedenti, consistiti nella condanna ad un mese di arresto per un reato contravvenzionale. Inoltre, la pena non era stata sostituita con quella pecuniaria corrispondente, non sussistendo alcuna condizione ostativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla assunta inosservanza delle norme sulla partecipazione dell'imputata all'udienza e che si sarebbe concretizzata nella nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, nessuna censura può essere mossa alla decisione della Corte di merito che ne ha, viceversa, ritenuta la ritualità. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla relata di notifica del predetto decreto, risulta ottemperato dall'ufficiale giudiziario l'onere dell'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale sulla porta di abitazione dell'imputata, mentre la stessa dà atto nel ricorso della spedizione della relativa raccomandata.
Con riferimento alla mancata reiterazione degli accessi di cui all'art. 157.7 e 59 disp. att. cpp., trattasi di omissione concretizzante una mera irregolarità e non ricompresa nell'elencazione chiaramente tassativa delle ipotesi di nullità della notificazione contenuta nell'articolo 171 cpp.. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Relativamente a tale ultima richiesta, la stessa non è stata oggetto di motivo di impugnazione in appello e, quindi, è inammissibile. La sospensione condizionale della pena, invece, ai sensi dell'art. 164.4 C.P. non è stata concessa avendone l'imputata già usufruito una volta.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1998