Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
L'omissione della declaratoria formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2005, n. 46857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46857 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/11/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFONSO Amato - Consigliere - N. 2258
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013097/2004
ha pronunciato la seguente: 028097/2004
SENTENZA
1) D'AV ME n. il 13/02/1940;
2) AP ZA n. il 27/04/1968;
avverso:
sentenza del 07/01/2004 della Corte di Assise di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott.
P. Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv.to Bizzarro Raffaele, del foro di Avellino,
per la ricorrente D'AV ME, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 18/11/2002,la Corte di Assise di Napoli dichiarava
D'AV ME e AP ZA responsabili di omicidio preterintenzionale aggravato in persona di TO AR, nonché
di lesioni volontarie aggravate in persona di TO NG e porto in luogo pubblico di uno strumento atto all'offesa utilizzato nell'occorso (un bastone di ferro); e, per l'effetto, ritenuta la continuazione fra i reati e concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti, condannava le imputate rispettivamente alla pena di anni 12 ed anni 8 di reclusione, oltre pene accessorie di legge nonché, in solido, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili.
Investita del gravame delle imputate, la Corte di Assise di Appello
di Napoli,con sentenza 07/01/2004, confermava integralmente la pronuncia di primo grado.
La sentenza (la cui esecuzione nei confronti di AP ZA
è stata previamente dichiarata illegittima con ordinanza 23/04/2004
della Corte di Assise di Napoli) forma oggetto di distinti ricorsi per cassazione di entrambe le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori;
la circostanza ha prodotto la formazione di distinti procedimenti (n. 13097/2004 e n. 28097/2004 R.G.) che, previamente,
devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 610 cod. pen., ricorrendo l'ipotesi della connessione ai sensi dell'art. 17 c.p., e art. 12
c.p., lett. a).
Nell'interesse di AP ZA, si deduce: 1) inosservanza di norma processuale ex art. 606 c.p.p., lett. c) sul rilievo che l'imputata non avrebbe ricevuto alcuna notifica in ordine al giudizio di secondo grado, nel quale ella era stata ritenuta contumace pur mancando una espressa dichiarazione in tal senso e, comunque, sarebbe invalida la notifica non più eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4 come già
avvenuto in ordine all'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado;
2) manifesta illogicità
della motivazione in punto di nesso di causalità tra l'azione lesiva posta in essere e l'evento mortale.
Nell'interesse di D'AV ME, si deduce: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 438, 442 e 458 cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, ovvero al diniego di diminuzione della pena per il rito;
2) carenza di motivazione, "inconsistente parte anche apparente", sul duplice rilievo di omessa risposta a plurime censure proposte con l'appello nonché di travisamento del fatto;
3) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità fra condotta dell'agente ed evento-morte; 4) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (procedendo all'esame dei motivi secondo un ordine di loro logica priorità, deve dirsi anzitutto infondato il motivo sub 1), e quanto al secondo rilievo, enunciato nel ricorso di
AP ZA.
Ed invero, occorre in primis ricordare che, secondo consolidato e condivisibile insegnamento del giudice di legittimità, invero,
l'omessa declaratoria di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può
ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché
non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, potendo, tale nullità, soltanto derivare dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia (Cass. Sez. 5^, 20/11/1997 - 06/02/1998 n. 1444, Bianchin;
Cass Sez. 5^, 27/06/1995 n. 8948, Michelutti); il contrario avviso talora espresso da questa Corte (Cass. Sez. 5^, 15/04/1986 n. 4726,
Saracino; Cass. Sez. 5^, 03/12/1996 - 05/02/1997, Sagliano)
attribuendo natura costitutiva al provvedimento in sè, e fa scaturire dalla mancata dichiarazione una nullità a regime intermedio perché presuppone omesso l'accertamento di legittimo impedimento dell'imputato, circostanza mai, e neppure oggi, dedotta.
Ciò premesso, risulta peraltro ex actis, contrariamente a quanto assunto in ricorso, che la AP ZA è stata dichiarata contumace negli atti preliminari della prima udienza - poi rinviata alla successiva del 07/01/2004 - non essendo costei comparsa senza allegare alcun impedimento, pure avendo ricevuto personalmente la notifica della data di fissazione dell'udienza in data 29/10/2003 (v.
relata recante sottoscrizione della destinataria dell'atto).
Priva di ogni pregio è la ulteriore doglianza nel motivo sub 1), di per ciò stesso che la notifica - dunque ammessa (in contraddizione con il primo rilievo) - è stata effettuata a mani dell'imputata, e pertanto, non transitata dal difensore domiciliatario che assume la veste di semplice consegnatario, è andata direttamente a buon fine consentendo l'intervento dell'imputata e la sua personale partecipazione all'udienza. Quanto al secondo motivo della AP ed al terzo motivo della D'AV - trattabili unitariamente i quanto entrambi censurano la motivazione in ordine al nesso causale fra la condotta e la morte del TO - premesso che nei termini esposti dalla prima ricorrente la censura costituisce poco più che l'enunciazione di personale dissenso circa la ricostruzione giudiziale della vicenda, va rilevata l'assoluta sufficienza e correttezza della motivazione resa dalla Corte territoriale.
Il nesso causale fra la condotta delle imputate - tradottasi, secondo incensurabile ricostruzione in fatto, in colpi inferti con una spranga di ferro al capo del TO, attinto solo di striscio
(pag. 7 della sentenza di primo grado) e, pertanto, sicuramente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen. - e l'evento mortale, risulta, invero, esaustivamente illustrato dai secondi giudici non soltanto per rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado - rinvio pienamente autorizzato in ragione della genericità delle censure formulate con l'appello (atteso che il tema di legittimità della motivazione per relationem si pone soltanto in relazione a motivi di specifica impugnazione Cass. Sez.
6^, 14/06/2004 n. 31080, Cerrone;
Cass. Sez. 5^, 22/04/1999 n. 7572,
Maffeis; Cass. Sez. 5^, 05/03/1999 n. 4415, Tedesco) - ma anche attraverso il puntuale richiamo alle risultanze autoptiche della perizia ZA ed alla stessa immediatezza del decesso (nella sentenza di primo grado si riferisce di sei-sette minuti preceduti da subitanea insorgenza di difficoltà respiratoria) come circostanze denuncianti l'impossibilità di assegnare alla patologia pregressa ovvero al tardivo intervento dei sanitari un qualsiasi ruolo di causa unica ed esclusiva dell'evento mortale, verificatosi già qualche minuto dopo l'aggressione.
Non ha pregio, quindi, la censura della D'AV, in punto di esclusione della mancata immediata ospedalizzazione del TO -
soggetto cardiopatico - dall'area delle cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento; risultando evidente, infatti, il ruolo meramente concausale della patologia -
secondo accertamento del perito Balzano cui la ricorrente niente altro oppone se non l'enunciazione di un personale dissenso valutativo ancorato all'apodittico giudizio che si tratterebbe di ipotetiche esternazioni" - e la totale ininfluenza del ritardato ricovero, non senza considerare, in ogni caso, che tali circostanze avrebbero comunque operato non già indipendentemente dalla causa riconducibile alla condotta dell'agente ma si invece in sinergia con la stessa, non spezzando in ogni caso la serie causale che ha provocato il decesso.
Il motivo sub 2) della D'AV, poi, è totalmente generico quanto al primo rilievo, perché non specifica quali censure dedotte in appello sarebbero state ignorate, ciò, a fronte di sentenza che ha a sua volta precisato come le stesse fossero sostanzialmente ripetitive delle argomentazioni già sottoposte ai primi giudici;
ovvero,
nell'unico richiamo ad una specifica censura, quella incentrata sulla tesi difensiva dell'aberratio ictus (comunque inidonea ad escludere l'omicidio preterintenzionale: Cass. Sez. 5^, 14/12/1999 - 23/2/2000
n. 2146, Vito;
Cass. Sez. Sez. 5, 28/05/1990 n. 12330, Moschetti),
ignora platealmente la puntuale risposta a pag. 6 della sentenza,
laddove risulta richiamata non soltanto la prova generica, data dalla localizzazione delle lesioni (risultando attinto il capo) come dimostrative di una intenzionale direzione dei colpi esattamente alla persona del TO AR, ma anche la conferma, per via testimoniale, di una aggressione portata tanto a costui, addirittura afferrato per i capelli, quanto al di lui RA NG,
elementi correttamente elevati a prova della comune volontà lesiva delle imputate di provocare lesioni al ridetto TO AR.
Motivo che, poi, si rivela manifestamente infondato, se non anche soltanto pretestuoso, laddove denuncia travisamento del fatto per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che le imputate furono trattenute per le braccia e, però,che esse brandirono la mazza di ferro in momenti successivi;
risultando evidente, infatti, ad una non superficiale lettura del testo della sentenza, che la trattenuta per le braccia è stato ritenuta comunque insufficiente ad impedire gli atti di violenza e che l'espressione
"momenti successivi" è riferita ai distinti momenti nei quali le imputate si armarono,succedendosi, appunto, nel ruolo di aggressori.
Deve dirsi infondato, altresì, il motivo sub 1) nel ricorso della
D'AV, con il quale si denuncia la violazione della disciplina del rito abbreviato sul rilievo che: a) erroneamente la Corte
Territoriale avrebbe negato la riduzione della pena giudicando appropriato il rigetto della richiesta da parte del Gip;
b)
illegittimamente i giudici di primo grado avrebbero ritenuto insindacabile tale provvedimento;
c) erroneamente la Corte
territoriale avrebbe ritenuto necessaria la rinnovazione della richiesta condizionata di accesso al rito.
Vero è, infatti, che il provvedimento reiettivo della richiesta condizionata di accesso al rito da parte del G.I.P. non avrebbe potuto essere considerato, dai primi giudici, come assolutamente insindacabile (alla luce dei noti interventi della Corte
Costituzionale: sent. 23/1992, 54/1992 e 169/2003) e, tuttavia tale richiesta è stata in effetti riesaminata, sia pure incidentalmente,
e nuovamente rigettata con giudizio, incensurabile, di non indispensabilità della prova ai fini della decisione secondo nozione fatta propria dal giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 27/01/2004
n. 44711, e non messa seriamente in discussioni dal rilievo della ricorrente che detta prova, sub specie di esame del consulente medico di parte, avrebbe consentito al giudice "l'acquisizione di elementi di segno opposto".
Decisiva, del resto, è la circostanza che il difensore dell'imputata non ha riproposto in sede predibattimentale del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente (cui non giova certo invocare una sorta di richiesta subordinata "implicita"), essendo così rimasto evidentemente precluso al giudice del dibattimento il sindacato sul precedente diniego;
donde l'inapplicabilità della diminuzione di un terzo della pena.
Infondato, da ultimo, è anche il motivo sub 4) della D'avanzo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La censura, invero, è sostenuta dall'assunto che sarebbero stati ignorati elementi positivi di valutazione ex art. 62 bis cod. pen.,
dati nella specie dalle "circostanze di fatto in cui era maturato l'evento" e dalle "condizioni di salute e dall'età" dell'imputata.
Tale assunto - che peraltro pretende, sotto il primo profilo, una rivisitazione della gravità del fatto (già descritto, peraltro, in termini di brutale aggressione della vittima all'uscita dalla chiesa,
nel contesto di un deterioramento dei rapporti di vicinato per una controversia di natura civile e, dunque e piuttosto, di una condotta particolarmente riprovevole) e, sotto il secondo profilo, riconduce del tutto genericamente alla categoria degli elementi positivi le condizioni di salute e l'età - non si confronta minimamente con l'incensurabile apprezzamento della Corte Territoriale di una
"spiccata capacità a delinquere" della D'AV, quale evidenziata da "precedenti plurimi e specifici, fra i quali una condanna per rissa aggravata"; di tal che detta valutazione, afferendo ad uno degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente ed atto a sconsigliare la concessione del beneficio - essendo consolidato il principio, nella giurisprudenza di legittimità che,
ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento - sorregge una motivazione inattaccabile.
Al rigetto dei ricorsi consegue la solidale condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Decidendo sui procedimenti riuniti (n. 13097/2004 e n. 28097/2004
R.G.), rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005