Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
L'omessa formale dichiarazione di contumacia, di per sè sola, non può ritenersi causa di nullità della sentenza, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato e non essendo tale sanzione prevista dall'ordinamento processuale. (In motivazione la Corte osserva che, ove l'imputato non adduca alcun legittimo impedimento a comparire e questo non risulti diversamente dagli atti, il giudice non ha l'obbligo di motivare espressamente sulla insussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, conseguendo, in tal caso, ex lege, la instaurazione del giudizio contumaciale, anche a prescindere da una formale dichiarazione di contumacia, atteso che il sistema delle garanzie approntato dall'ordinamento non si conforma a criteri di mera formalità, ma a quelli, sostanziali, delle forme funzionali alla tutela delle varie e riconosciute espressioni del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2004, n. 7656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7656 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/12/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1786
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 03557/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER MI, n. in Roma il 13.10.1972;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 27 novembre 2002;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fetta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 27 novembre 2002 il Giudice di pace di Roma condannava MI ER a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S. ed applicava allo stesso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo che:
a) "nonostante l'assenza dell'imputato in tutte le udienze celebrate, il giudice di prime cure ha omesso di dichiararne la contumacia";
b) avrebbe dovuto ritenersi "la nullità (relativa) delle prove eseguite", quanto all'alcool-test effettuato, per il mancato deposito ed avviso al difensore del relativo verbale, "nel termine massimo di tre giorni";
c) illegittimamente era stata ritenuta la responsabilità dell'imputato sulla sola base dei risultati del test alcolimetrico e delle dichiarazioni del teste, IO NI, che "non possono ritenersi sufficientemente gravi e ne' di per sè indicative dello stato di ebbrezza del ER";
d) illegittimamente il giudice del merito aveva disatteso la richiesta di audizione di alcuni testi addotti dalla difesa "per provare circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di ebbrezza attribuito all'imputato";
e) "la determinazione del tempo di sospensione della patente di guida risulta... priva di motivazione ed, in ogni caso, contrastante con la determinazione della pena principale, che è stata effettuata partendo dal minimo edittale e riconoscendo all'imputato la sussistenza delle attenuanti generiche".
3. Il ricorso è infondato
Quanto, invero, al primo motivo di censura, osserva il Collegio - il quale non ignora un diverso orientamento giurisprudenziale talora affermato da questa Suprema Corte: Cass., Sez. 7^, n. 31646/2002;
id., Sez. 5^, n. 882/1997; id., Sez. 6^, n. 6583/1991 - che l'omessa formale dichiarazione di contumacia, di per sè sola, non può ritenersi causa di nullità della sentenza, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato e non essendo tale sanzione prevista dall'ordinamento processuale (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 1444/1998; id., Sez. 6^, n. 1324/1998; id., Sez. 3^, n. 746/1997; id., Sez. 5^, n. 8948/1995). In particolare, va al riguardo chiarito che ove l'imputato adduca un suo legittimo impedimento a comparire, incombe pur sempre sul giudice l'obbligo di valutare la sussistenza o meno di tale addotto impedimento e di dare, poi, congrua e logica contezza delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere insussistente tale impedimento, tanto afferendo, funditus, all'accertamento del presupposto del giudizio contumaciale, in una situazione in cui le allegazioni della parte ne contestano la sussistenza.
Ma ove l'imputato non adduca alcun legittimo impedimento a comparire, e questo non risulti diversamente dagli atti, il giudice non ha l'obbligo di espressamente motivare sulla insussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, che questi non adduce affatto e che deve, perciò, ritenersi del tutto insussistente, conseguendo in tal caso, ex lege, la instaurazione del giudizio contumaciale, anche a prescindere da una formale dichiarazione di contumacia, atteso che il sistema delle garanzie approntato dall'ordinamento processuale non si conforma a criteri di mera formalità, ma a quelli (sostanziali) delle forme funzionali alla tutela delle varie e riconosciute espressioni del diritto di difesa (Cass., Sez. 6^, n. 1324/1998, cit.). Nella specie, non risulta che l'imputato abbia prospettato ed allegato un suo legittimo impedimento a comparire, ne' tanto deduce il ricorrente, donde la infondatezza della doglianza. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'atto in questione è sussumibile nella previsione dell'art. 354 c.p.p., concernente l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato, e che, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., il difensore dell'indagato "ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato"; ai sensi, poi, dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., "avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (ex ceteris, artt. 350,364).
Se ne deve innanzitutto inferire che, ove manchi un difensore di fiducia, e non essendo previsto l'obbligo di nominarne uno di ufficio, già solo per ciò manca il soggetto cui l'avviso di deposito dell'atto andrebbe comunicato, con conseguente insussistenza di ogni nullità al riguardo ex art. 366 c.p.p.. Nella specie, la violazione in questione venne accertata con l'esame con alcool-test il 4 marzo 2002; non risulta - ne' il ricorrente lo deduce - che a quel momento l'imputato avesse nominato un difensore di fiducia;
una nomina in tal senso risulta, invece, effettuata l'11 marzo successivo, sicché non era possibile "all'autorità procedente notificare immediatamente (rispetto al compimento dell'atto) l'avviso di deposito del relativo verbale", e, al momento di quella sopravvenuta nomina era già decorso il "termine massimo di tre giorni", secondo le specifiche doglianze proposte dal ricorrente. La infondatezza di tale motivo rende evidentemente assorbiti anche il terzo e quarto profilo di censura fatti gravatoriamente valere. Privo di consistenza è, infine, il quinto motivo di ricorso, giacché la durata della sanzione amministrativa accessoria, in giorni venti, è stata determinata in misura del tutto prossima al minimo edittale, di quindici giorni, e non sussistendo alcun obbligo per il giudice di contenere tale sanzione senz'altro nel minimo edittale, come assume il ricorrente.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005