Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2004, n. 7656
CASS
Sentenza 16 dicembre 2004

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L'omessa formale dichiarazione di contumacia, di per sè sola, non può ritenersi causa di nullità della sentenza, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato e non essendo tale sanzione prevista dall'ordinamento processuale. (In motivazione la Corte osserva che, ove l'imputato non adduca alcun legittimo impedimento a comparire e questo non risulti diversamente dagli atti, il giudice non ha l'obbligo di motivare espressamente sulla insussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, conseguendo, in tal caso, ex lege, la instaurazione del giudizio contumaciale, anche a prescindere da una formale dichiarazione di contumacia, atteso che il sistema delle garanzie approntato dall'ordinamento non si conforma a criteri di mera formalità, ma a quelli, sostanziali, delle forme funzionali alla tutela delle varie e riconosciute espressioni del diritto di difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2004, n. 7656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7656
    Data del deposito : 16 dicembre 2004

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