Sentenza 4 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9049 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
01 904 9 Aula B ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8319/00 Presidente SANTOJANNI Dott. Marino Donato Consigliere Consigliere Cron.2071 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 24/04/01 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: LZ ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, edificio G1, presso l'avv. Alfonso Marra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO dell'INTERNO intimato avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell'8 1975 aprile 21 maggio 1999 n. 1962, RGAC 42294 del 1996, cron. 10398; Udita la relazione della causa svolta nella pubblic a udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8 aprile 21 maggio 1999 Il daTribunale di Napoli rigettava l'appello proposto TI OS avverso la decisione del locale Pretore del 1° giugno 1995, che aveva respinto (per intervenuta prescrizione quinquennale) la domanda dell'assistita diretta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo dal Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi inammissibile il ricorso, non avendo la ricorrente provveduto ad allegare l'avviso di し ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata a mezzo del servizio postale. L'intimato Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, né comunque svolto difese. 2 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la semplice spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale;
e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 codice di procedura civile, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue da ciò che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'indicato documento (o del suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale) comporta non la nullità, ma l'inesistenza della notificazione - della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione, а norma dell'art. 291 codice di procedura civile e l'inammissibilità del ricorso stesso (Cass. 2 marzo 1995, n. 2419) Nulla per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
: Jach la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per Coulb le spese✓✓ Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. Tdel mesense gindigis di legittimità- IL PRESIDENTE EST Можно анторалий IL CONSIGLIERE 3 IL CANCELLERE Depositato in Concelleria E R P U IL CANCELLIERE D I : 1 0 . W