Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
Integra una nullità a regime intermedio, pertanto sanabile ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., l'omissione della dichiarazione di contumacia di un imputato non presente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2004, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2859/05 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 01/12/2004
SENTENZA
N. 47561 04 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE It N. 022042/2004 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott. GIRONI EMILIO I
4. Dott. PEPINO LIVIO TF
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 16/08/1963 1) NT ANGELO
avverso ORDINANZA del 24/02/2004
TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FABBRI GIANVITTORE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRAngolo
Rifetto sul ricors plan.
Con ordinanza del 24-2-2004 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione distaccata di Aversa, rigettava l'istanza con la quale
FU GE aveva chiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 9-12-2002, deducendo che non aveva avuto la notifica dell'estratto contumaciale perché erroneamente era stato indicato a verbale come presente al dibattimento.
Il tribunale sosteneva che il dedotto errore si traduceva in una nullità
del processo di merito, che non era rilevabile in sede esecutiva;
sosteneva, altresì, che poiché il denunciato errore avrebbe comportato la falsità del verbale, si sarebbe dovuto proporre querela di falso.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il FU, tramite il suo difensore, deducendo il vizio di motivazione e sostenendo che l'errore non ha comportato nullità dell'atto né falsità del verbale di udienza, ma ha influito sulla effettività del titolo esecutivo.
Il ricorso è infondato.
Invero la dedotta non definitività del titolo dovrebbe trovare il suo fondamento in un errore nell'attestazione della presenza in dibattimento invece della dichiarazione di contumacia. A prescindere dalla mancanza di prova di quanto affermato e dalla natura fidefacente del verbale di udienza, in quanto atto pubblico, si osserva che la mancata dichiarazione di contumacia di un imputato non presente costituisce vizio attinente alla costituzione delle parti e quindi all'intervento dell'imputato, cioè una nullità di ordine generale a regime intermedio, che come tale è sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. comma 2 c.p.p. perché non immediatamente dedotta dalla difesa, cui non poteva sfuggire l'omissione della pronuncia di contumacia, se realmente l'imputato non fosse stato presente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2004. IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Jan.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosanna Pani
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