Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'obbligo del secondo accesso, previsto dall'art. 157 comma settimo cod. proc. pen. e disciplinato dall'art. 59 disp. att., ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nella analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 cod. proc. pen.. Lo scopo perseguito dalla norma, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza e il contenuto dell'atto, è realizzato comunque, con l'equivalente procedura del deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e la comunicazione con lettera raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 27894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27894 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 04/05/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 741
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5683/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE ES, n. il 14.1.1975 a Roma;
nei confronti della sentenza in data 6 ottobre 2003 della Corte di Appello di Roma;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia PICCIALLI;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco Oliveti del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ST ES ricorre contro la sentenza in data 6 ottobre 2003, con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale in composizione monocratica della stessa città, ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, aveva ridotto la pena a mesi quattro di reclusione per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso il 21 giugno 1996 in danno di SI RI.
Sui motivi di appello, diretti ad ottenere l'assoluzione nel merito dell'imputato, sul duplice rilievo dell'asserito comportamento colposo del pedone e della affermata mancanza di prove che la velocità dell'autovettura fosse superiore a quella consentita, la Corte ne ha argomentato l'infondatezza, ritenendo accertata, attraverso l'esame dell'operante della polizia giudiziaria intervenuto sul luogo del sinistro e attraverso i rilievi fotoplanimetrici dallo stesso redatti, una dinamica del sinistro, secondo la quale l'incidente stradale doveva ricondursi proprio alla condotta colposa di guida del ST, caratterizzata da una velocità "di 60/65 Km/h" "superiore a quella consentita in centro abitato e particolarmente inadeguata allo stato dei luoghi, in prossimità di un incrocio" che gli aveva impedito di attuare un'opportuna manovra di emergenza per evitare il pedone, intento all'attraversamento, che veniva investito "al centro della carreggiata, a cavallo della doppia linea continua di mezzeria". Nel ritenere la prevalenza delle circostanze attenuanti veniva peraltro preso quale elemento di riferimento anche il rilevante concorso di colpa della vittima nell'attraversamento della strada. Avverso la sentenza, propone ricorso il ST, che articola due distinti motivi di doglianza.
Con il primo prospetta l'inosservanza delle norme processuali relative alla notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello, che sarebbe stata eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. senza che risultino esperiti i plurimi tentativi di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario previsti dall'art. 157 c.p.p., con conseguente nullità della notifica ai sensi degli artt. 171 lett. d) e 179 c.p.p.. Con il secondo motivo, censura, sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, l'omesso riferimento nella impugnata sentenza alla richiesta rinnovazione parziale del dibattimento, in merito alla dinamica dell'incidente, con particolare riguardo alla velocità dell'autovettura condotta dal ST, asseritamente rispettosa dei limiti imposti dalla segnaletica secondo la consulenza della difesa, non condivisa dal giudice di primo grado, ma non smentita da altro perito mai nominato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non può essere accolta la prospettata nullità procedurale concernente la notificazione del decreto di citazione in appello. Pur dovendosi concordare con la difesa che la relata di notificazione non è molto chiara, non risultando con certezza inequivoca se (e, nel caso, quando) l'ufficiale giudiziario abbia proceduto a plurimi tentativi di accesso prima di provvedere ai sensi del comma 8 dell'art. 157 c.p.p. con il deposito dell'atto presso la casa comunale (il tipo di censura consente, in vero, l'accesso agli atti da parte di questa Corte), vi è da osservare, assorbentemente, che anche a voler ritenere non assolto l'obbligo della reiterazione dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario (cfr. art. 59 disp. att. c.p.p.), si tratterebbe pur sempre di una mera irregolarità
improduttiva della pretesa nullità.
In tal senso, si è già espressa una giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e recepisce, secondo cui, in tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'obbligo del secondo accesso, previsto dall'art. 157, comma 7, c.p.p. e disciplinato dall'art. 59 disp. att. c.p.p., ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nella analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 c.p.p.. Ciò in quanto lo scopo perseguito dalla norma, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza e il contenuto dell'atto, è realizzato comunque, con l'equivalente procedura del deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e la comunicazione con lettera raccomandata (ciò che nella specie si è integralmente realizzato, risultando, in particolare, la avvenuta ricezione della raccomandata da parte del portiere dell'abitazione dell'imputato) (cfr. Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 1997, Di Cola). Va del resto soggiunto che, in tema, si è pronunciata la Corte costituzionale la quale, con argomentazioni in linea con la richiamata giurisprudenza, ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 171 c.p.p., in relazione all'art. 3 Cost., proprio nella parte in cui non prevede come causa di nullità della notificazione la mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 157, comma 7, c.p.p. qualora manchi il destinatario della notifica e non siano reperite persone idonee a ricevere la copia dell'atto (Corte cost. 10 maggio 2000, n. 135). Anche l'altro motivo non può essere condiviso.
Non va dimenticato, in vero, che, nel giudizio d'appello, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l'articolo 603, comma 1, c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 24 novembre 2003, Proc. gen. App. Roma in proc. Pellegrinetti ed altri).
In una tale prospettiva, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti.
Ciò che nella specie deve ritenersi essersi verificato, avendo il giudice di merito esplicitato con adeguata chiarezza il proprio convincimento sulle modalità di verificazione dell'incidente (in particolare, sulla velocità del veicolo condotto dal ST, definita non adeguata), tanto da rendere superfluo ed inutile un ulteriore approfondimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Cinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004