Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
È legittima la sentenza con la quale la corte di appello, a seguito del giudizio di revisione, sulla base del materiale probatorio avuto a disposizione, rigetti la richiesta, ravvisando a carico del condannato una diversa qualificazione giuridica del titolo di addebito della responsabilità in relazione al medesimo fatto. (Fattispecie nella quale il giudice della revisione aveva ravvisato nei fatti una responsabilità a titolo di concorso morale del condannato, mentre il giudice della cognizione aveva ritenuto si trattasse di concorso materiale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2007, n. 47099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47099 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
47 0 90 /07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/07/2007
SENTENZA
1.70341 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. AGRO' ANTONIO 11 N. 029991/2005 2. Dott.SERPICO FRANCESCO
11 3. Dott. MI NICOLA
IT 4.Dott.DI CASOLA CARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 02/04/1955 1) NE IO DANIELE
avverso SENTENZA del 25/01/2005
CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere usito il P.G. in persona Sel Sr. G. D'Angelo, che ha concluso MI NICOLA
per il rigetto Sel corso;
non è comparso il difensore -
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 25/1/2005, rigettava la richiesta di revisione, avanzata dal condannato, della sentenza 21/1-4/2/1994 del Pretore di Casale Monferrato, con la quale CC IO DA era stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in ricettazione continuata di tre assegni circolari di provenienza delittuosa e di truffa in danno di IA IE e condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e lire 2.000.000 di multa.
Va precisato che la richiesta di revisione, inoltrata inizialmente alla Corte d'Appello di Brescia, era stata giustificata dall'asserita testimonianza falsa resa a dibattimento dalla p.o. IA [art. 630 lett. d) c.p.p.] e da prove nuove "sopravvenute", individuate nelle dichiarazioni che GE UI e TT ND erano disposti a rendere sulla vicenda [art. 630 lett. c) c.p.p.]. La Corte bresciana, con ordinanza 14/6/2002, aveva dichiarato inammissibile la richiesta.
A seguito però di ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 16/1/2003, ribadita l'inammissibilità della richiesta di revisione con riferimento alla ragione dedotta ai sensi dell'art. 630 lett. d) c.p.p., aveva annullato nella parte residua l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte distrettuale veneta.
Questa, alla luce delle nuove acquisizioni probatorie, comprensive anche di quelle sollecitate dal P.G. (testimonianze SI IO e IA, ulteriore documentazione), riteneva di non potere pervenire ad una conclusione favorevole al CC. Precisava, in relazione al punto fondamentale della consegna degli assegni di provenienza delittuosa al IA, amministratore della società “Auto C.M. srl", in esecuzione dell'accordo avente ad oggetto la cessione di quote di tale società alla "SI HI FI srl", che i nuovi apporti probatori, considerati nel loro complesso, non erano idonei a scardinare il giudizio irrevocabile di condanna formulato a carico del CC, che aveva avuto un ruolo rilevante e determinante nella vicenda: aveva cioè gestito in concreto il rapporto tra la "SI HI-FI srl" e "Auto C.M. srl" sotto le direttive del nuovo amministratore
Campisani, avvalendosi della collaborazione, meramente esecutiva di certo non meglio identificato De ZO. Aggiungeva che il CC aveva sostanzialmente ammesso la sua responsabilità in relazione ai reati di cui si discute, avanzando istanza al giudice dell'esecuzione finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tali illeciti e il reato di bancarotta fraudolenta per il quale era stato condannato con altra sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione il CC, lamentando: 1) la violazione della legge penale, di quella processuale e il connesso vizio di motivazione, sotto il profilo che si era dato abnormemente corso non ad una semplice integrazione della istruttoria pregressa,, così come sollecitato con la richiesta di revisione, ma a una rinnovazione del giudizio di merito, condizionato per altro- da pregiudizi nei suoi confronti;
2) manifesta illogicità della motivazione, perché si era proceduto illegittimamente ad una rielaborazione della intera vicenda, ravvisando il concorso morale in essa del CC ed escludendone la partecipazione materiale, così come ritenuto dal giudice della condanna;
in ogni caso, non si era dimostrato il contributo causale offerto dal CC.
Con motivi aggiunti depositati il 7/4/2006, il ricorrente ha ribadito le censure già esposte e, in particolare, ha evidenziato le forzature che avevano caratterizzato il giudizio di revisione.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, quanto alla prima doglianza, che i limiti probatori del giudizio di revisione derivano dall'art. 649 c.p.p., nel senso che il novum probatorio, inteso nella ampia accezione di cui alla sentenza delle S.U. 26/9/2001 n. 624 (prove sopravvenute o già acquisite, ma non valutate), deve avere ad oggetto lo stesso fatto;
e l'identità del fatto
2 sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona;
non rileva, pertanto, che, in sede di giudizio di revisione, per effetto della rivalutazione del complessivo materiale probatorio (quello già acquisito e consacrato nel giudicato penale e quello sopravvenuto o non valutato), possa determinarsi, come è avvenuto nel caso in esame, una sfasatura della imputazione, conseguente ad una differente qualificazione giuridica del titolo di addebito della responsabilità, considerato che tale evenienza non porta all'individuazione di una fattispecie ontologicamente autonoma per una diversità delle relative componenti strutturali.
Va aggiunto che l'art. 636/2° c.p.p. richiama le disposizioni regolanti il dibattimento di primo grado e le correlative disposizioni di attuazione, in quanto applicabili al procedimento di revisione e nei “limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione".
Questo secondo aspetto, che delimita i profili della devoluzione, comporta che tutti i mezzi di prova anche se non indicati in sede di richiesta, ma offerti o proposti in sede di giudizio sono ammissibili, atteso che lo loro introduzione nel giudizio dipende esclusivamente dalla relazione di congruenza alle ragioni poste a fondamento della sollecitata revisione. La limitazione probatoria è strettamente connessa al thema probandum, che deve essere di volta in volta commisurato alla causa pretendi. Ciò ovviamente comporta che, anche in sede di revisione, devono essere garantiti i connotati essenziali del procedimento probatorio inserito in un modello processuale di stile accusatorio, nel senso che deve essere garantito, nel più ampio e sostanziale rispetto del principio del contraddittorio, il diritto di tutte la parti processuali alla prova, con l'effetto che, superata positivamente la fase dell'ammissibilità, il giudizio di revisione deve evolversi secondo la stessa dinamica processuale, in quanto applicabile, che caratterizza il dibattimento di primo grado, consentendo non solo alla parte che propone l'istanza, ma anche al pubblico ministero e alla eventuale parte civile di articolare prove contrarie e allo stesso Collegio giudicante di assumere d'ufficio, ex art. 507 c.p.p., mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari.
Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve ritenersi del tutto legittimo che il giudice della revisione, sulla base del complessivo materiale probatorio avuto a disposizione e valutato nel rispetto dei canoni logici- con adeguata completezza, abbia concluso per il concorso morale del CC nei reati addebitatigli, in ciò discostandosi dalla conclusione alla quale era pervenuto il giudice della cognizione, che aveva ravvisato il titolo di responsabilità del predetto nel concorso materiale. Considerato, infatti, che il giudizio di revisione è delimitato esclusivamente dalla valutazione del medesimo fatto (art. 649 c.p.p.), la diversa qualificazione giuridica del titolo di responsabilità non incide sulla identità storico-naluralistica del fatto, sicché fuori luogo è il richiamo all'asserita violazione dell'art. 521 c.p.p.. Privo di pregio, pertanto, si rivela anche il secondo motivo di ricorso.
Al rigetto dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10/7/2007
Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA си те Il Consigliere est.
oggi 19 DIC 2007
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla