TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7804
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Decreto presidenziale 9 gennaio 2025
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Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024) che esclude la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, e l'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il bene della vita richiesto dai ricorrenti si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria, azionabile innanzi al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

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    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024) che esclude la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, e l'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il bene della vita richiesto dai ricorrenti si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria, azionabile innanzi al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024) che esclude la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, e l'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il bene della vita richiesto dai ricorrenti si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria, azionabile innanzi al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024) che esclude la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, e l'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il bene della vita richiesto dai ricorrenti si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria, azionabile innanzi al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024) che esclude la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, e l'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il bene della vita richiesto dai ricorrenti si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria, azionabile innanzi al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7804
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7804
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo