Decreto presidenziale 9 gennaio 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7804 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da PE TA, PE ZZ, AN NI, IT BA, OB AT, LU RI SI, PE NN, FA OC PA, ES CA, ON RR, ON N.Q. RR, UL NT, IL D’AM, VA De ET, ES De OR, AN De EC, PE Di TI, AT Di AN, AN TT, LL OS, RL AN, VI LA, CL UI UC, DO DA, TA AN, VA MA, IC MA, EL LI, IC RI RO, BE CO, FR RE CO, PE ON, IE PE, ER RO, AE RO, AN RU, IC CI, DO RI CC, VA ON PE IT, ON BE OR IB, AR RO, IA SE, IN EO, IN RR, ON OL, IC LO, EZ UR, AR AL LP, IT AN, rappresentati e difesi dall'avvocato OR Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento del loro diritto ad un corretto inquadramento giuridico del rapporto lavorativo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con effetto ex tunc, quale rapporto di lavoro di diritto pubblico, e impugnativa del passaggio alla nuova giurisdizione tributaria in applicazione della legge n. 130/2022, senza riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro e senza corretto inquadramento giuridico del rapporto di lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa CE RIni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. I ricorrenti, con la sola eccezione del dott. RR che agisce in qualità di erede, sono avvocati, commercialisti, docenti universitari, docenti di Istituti di istruzione secondaria, pensionati o altro, che da anni svolgono a tempo parziale anche le funzioni di giudice tributario onorario, alle procedure di reclutamento previste dal decreto legislativo n. 545/1992.
A seguito della riforma della Giustizia Tributaria, operata con la legge n. 130/2022, gli stessi si sono rivolti a questo Tribunale contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Inps, chiedendo il riconoscimento del loro “ diritto ad un corretto inquadramento giuridico del rapporto lavorativo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con effetto ex tunc, quale rapporto di lavoro di diritto pubblico ”, al contempo contestando, in linea generale, senza impugnativa di specifici atti, il “ passaggio alla nuova giurisdizione tributaria in applicazione della legge n. 130/2022, senza riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro e senza corretto inquadramento giuridico del rapporto di lavoro ”.
In estrema sintesi, e in sostanza, i ricorrenti hanno sostenuto che la nuova disciplina sulla magistratura tributaria, avrebbe (in tesi) aggravato e comunque determinato una discriminazione tra lavoratori che svolgono identiche funzioni, precludendo, in pratica, a coloro che non appartengono già alla magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile), ovvero alle altre specifiche categorie individuate dalla legge, il dovuto inquadramento giuridico-economico da pubblico funzionario con funzioni giurisdizionali.
In particolare – ripercorrendo la disciplina sulla giustizia tributaria e le modalità in concreto applicate nel tempo per l’esercizio delle relative funzioni (durata, iscrizione nel ruolo, formazione dei collegi, ecc..) – i ricorrenti hanno lamentato che, a parità di funzioni, di condizioni organizzative di lavoro, nonché anche di obblighi, responsabilità, incompatibilità, ecc.., oggi soltanto i nuovi “Magistrati tributari”, previsti dalla legge n. 130/2022, sono a tutti gli effetti considerati magistrati professionali nell’ambito della giurisdizione tributaria e parificati ai magistrati ordinari, mentre i “Giudici tributari” (quali sono i ricorrenti) continuano ad avere un compenso variabile in funzione della produttività (cottimo), con applicazione della disciplina del trattamento economico previgente, senza alcuna disposizione di tutela in materia contributiva e previdenziale, e non possono accedere, indipendentemente dall’anzianità e dal merito, alle funzioni di Presidente delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché alle funzioni di Presidente di Sezione delle Corti.
Vi sarebbe pertanto una “ duplice disparità di trattamento: la prima, relativa al disconoscimento dello status di pubblici dipendenti con funzioni giurisdizionali, con il relativo trattamento, se confrontato con le caratteristiche dell’inquadramento e del trattamento applicato a tutti gli altri magistrati “professionali” (o “di ruolo”) dipendenti dall’Amministrazione dello Stato; la seconda, in virtù delle disposizioni introdotte dalla legge n. 130/2022, laddove è prevista solo per alcuni giudici tributari, in quanto provenienti dalle fila della magistratura di ruolo, la facoltà di transitare nella giurisdizione tributaria con lo status ed il trattamento economico-normativo di “magistrato tributario”, secondo le disposizioni del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, con i trattamenti previsti dalla legge, mentre per gli altri giudici tributari, fra cui i ricorrenti, è stabilita la prosecuzione dell’attività lavorativa (sempre in regime di lavoro a tempo parziale) senza riconoscimento dello status di funzionario pubblico con funzioni giurisdizionali, discriminandoli nell’inquadramento e nel relativo trattamento economico, contributivo, previdenziale e normativo ”.
Ciò comporterebbe la violazione degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla Direttiva UE n. 97/81, nonché dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70, degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, degli articoli 151 e 157 TFUE.
2. I ricorrenti hanno dunque chiesto al Tribunale di voler così provvedere:
a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del rapporto di impiego pubblico con funzioni giurisdizionali e, conseguentemente, l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze al corretto inquadramento giuridico, sin dall’assunzione in servizio, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il relativo trattamento economico, con applicazione, ai sensi della clausola 4 delle richiamate direttive n. 1997/81 e n. 1999/70, degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei Trattati europei e della Costituzione, del medesimo trattamento economico, contributivo, previdenziale e normativo, spettante al dipendente statale di pari anzianità che svolge la stessa attività giurisdizionale quale magistrato ordinario, ovvero quale magistrato tributario, come disposto dall’art. 20 del T.U. sulla giustizia tributaria di cui al D.L. n. 175/2024, con obbligo del Ministero resistente di effettuare la dovuta ricostruzione del rapporto lavorativo con effetto ex tunc con il versamento dei dovuti contributi previdenziali e con obbligo di corresponsione nei confronti dei ricorrenti cessati dal servizio della buonuscita e di ogni altra indennità come per legge;
b) accertata la discriminazione fra i giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all’art. 2 comma 2° T.U. di cui al D.L. n. 175/2024 e i giudici tributari che svolgono le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare exart. 2 comma 4° del richiamato T.U. sulla giustizia tributaria, dichiarare il diritto dei ricorrenti al passaggio nell’ambito della giurisdizione tributaria istituita dalla l. n. 130/2022 con riconoscimento dell’inquadramento giuridico quale dipendente pubblico con funzioni giurisdizionali, ed applicazione del trattamento economico, contributivo e previdenziale come stabilito dall’art. 20 del T.U., come applicabile al dipendente del MEF qualificato come magistrato tributario, con ogni conseguenza di legge;
c) in via subordinata, in applicazione dell’art. 2126 c.c., condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle differenze retributive, all’indennità di fine rapporto di lavoro e al versamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto con effetto dal giorno dell’assunzione in servizio fino al giorno della sentenza, con applicazione a favore dei ricorrenti del medesimo trattamento economico, contributivo e previdenziale spettante ad un ordinario rapporto di impiego pubblico con la qualifica corrispondente all’attività esercitata dai ricorrenti, ovvero in applicazione di quanto stabilito dalle direttive europee n. 97/81 e n. 99/70 per il “lavoratore comparabile”, individuato, fino all’entrata in vigore della legge n. 130/2022, nel magistrato ordinario di pari anzianità di servizio, e successivamente nel magistrato tributario, con applicazione di quanto previsto dall’art. 20 del T.U. n. 175/2024, con ogni conseguenza di legge;
d) accertare l’illegittima discriminazione dei ricorrenti nel conferimento degli incarichi di Presidenza delle Corti di Giustizia Tributarie e di Presidenza di Sezione delle medesime Corti, per i motivi esposti in ricorso, dichiarare e stabilire il diritto dei ricorrenti, in qualità di giudici tributari inseriti nel ruolo unico nazionale ai sensi dell’art. 2 comma 2° del T.U., di concorrere legittimamente a tali incarichi e funzioni; pertanto, dichiarare e stabilire la facoltà del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1°, lettera c), di deliberare legittimamente il conferimento degli incarichi e delle funzioni in questione anche ai ricorrenti, quali giudici tributari in servizio, in base ai criteri selettivi e di merito previsti dalla legge; e) condannare il Ministero resistente, ai sensi di legge, al risarcimento dei danni nei confronti dei ricorrenti, nella misura che sarà definita nel corso del giudizio o equitativamente individuata dal Tribunale adito; f) assumere ogni altro provvedimento utile per assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione europea e della Costituzione, secondo quanto esposto in ricorso (…)”.
3. L’INPS si è costituito in giudizio in resistenza in data 9.01.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, “ in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, coincidente con quello di pubblico impiego e di un eventuale e neppure paventato diritto a pensione di cui difettano tutti i presupposti ” e non essendo i ricorrenti inquadrati nei ruoli del Ministero, né avendo versato alcun contributo pensionistico o previdenziale.
4. Il Ministero si è costituito in resistenza in data 22.01.2025, e con memoria del 22.12.2025 ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 1, D.Lgs. n. 545/1992 (confluito nell’art. 17 D.Lgs. n. 175/2024) e 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L.n. 350/2003). Il Ministero ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, lettere b), d) e f), c.p.a., nonché per essere stata proposta azione di accertamento mero.
6. In vista della discussione nel merito del ricorso, i ricorrenti – resistendo sulle eccezioni in rito – hanno inoltre depositato, tra le altre, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27.06.2024, con cui la Corte ha esaminato una vicenda di magistrati non togati alla luce delle Direttive invocate dagli stessi ricorrenti, nonché l’ordinanza in materia della Corte di Cassazione n. 12488/2025.
7. Alla pubblica udienza dell’11.02.2026 la causa è stata introitata per la decisione.
8. Come già nei precedenti in termini, ampiamente richiamati in atti, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo, giova ricordare che:
- l’art. 11, c. 1, D.lgs. n. 545/92 (confluito nell’art. 17 D.lgs. n. 175/2024 cit.) esclude che la nomina a componente di Corte di Giustizia Tributaria determini un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione che ha proceduto alla designazione;
- l’art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003), devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di giudice tributario.
In particolare, l’ultima delle due disposizioni richiamate prevede che: “ Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario ” (art. 3, c. 121 L. n. 350/2003).
Poiché è quivi specificato e ribadito che l’esercizio delle funzioni di giudice onorario tributario, così come stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 545/92 confluito nell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 175/2024 cit., non configura mai attività di pubblico impiego, è evidente che il legislatore ha espressamente devoluto la fattispecie specifica in materia di giurisdizione tributaria alla cognizione del giudice ordinario.
È, dunque, presente nell’ordinamento giuridico una peculiare disposizione legislativa che rimette al predetto giudice il vaglio delle controversie concernenti il trattamento economico dei giudici tributari “onorari”, proprio come la pretesa vantata dai ricorrenti nel caso di specie.
Invero, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, ciò che viene in rilievo è il bene della vita al quale i ricorrenti aspirano, che si sostanzia nella tutela di una pretesa pecuniaria , come tale azionabile innanzi al giudice ordinario e non anche l’interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa nel corso del rapporto (potestà che peraltro è vincolata al dettato normativo sulla esclusione della natura di pubblico impiego).
E’ quindi irrilevante, ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Giudice, la circostanza per cui la domanda finalizzata ad ottenere l’inquadramento giuridico-economico anelato dai ricorrenti sia mediata dalla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego; come già chiarito da questo Tribunale, infatti, con sentenza pienamente condivisa dal Giudice di appello, “.. la giurisdizione ordinaria, così come individuata dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, comma 121), ha carattere sì pieno e ha per oggetto sia l'an che il quantum della pretesa pecuniaria. Però ciò che viene in rilievo nelle controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario è il bene della vita al quale gli attori aspirano, che non è tanto l'interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa, quanto la tutela di una pretesa pecuniaria normalmente azionabile, dunque, dinanzi al giudice ordinario. La legge finanziaria 2004 nello stabilire che "Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (...) sono devolute alla competenza del giudice ordinario" delinea, dunque, una ipotesi di giurisdizione piena. In essa il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario trova ampia espansione, anche laddove si sia affermato, in tesi generale, che esso non possa essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico ” (TAR Lazio n. 12620/2024, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6857/2025, richiamando anche la sentenza della Corte di cassazione n. 13722/2017).
In questo stesso senso, peraltro, la Corte di Cassazione si è pronunciata proprio nella recente ordinanza n. 12488/2025 versata da ultimo in atti: invero, con tale pronuncia – nel dare effettivamente conto della nozione di “lavoratore” ai sensi delle direttive europee richiamate anche dagli odierni ricorrenti – la Corte ha pure confermato che il petitum sostanziale di controversie quali la presente, alla cui stregua va correttamente individuato il giudice giurisdizionalmente competente, concerne il “ riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce […] un mero parametro, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c. ”).
9. In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale potranno essere riproposte le domande formulate in questa sede.
10. Tenuto conto della definizione in rito della controversia e degli interessi alla stessa sottesi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del c.p.a..
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE MO, Presidente
CE RIni, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CE RIni | IE MO |
IL SEGRETARIO