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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1737 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) AR CodiceFiscale_1
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GAGGI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
DIFENSORE: AVV. GIUSEPPE AVELLA
DOMICILIO ELETTO: C/O STUDIO LEGALE
PARTI CONVENUTE – OPPOSTE
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: opposizione a precetto.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22.10.2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 08.11.2024, ha assegnato i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni, decorrenti dal primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 31.01.2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto dallo scrivente in funzione strumentale all'attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premesso che: 1) la AR
sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola scioglieva la comunione fra gli eredi della sig. ra
, assegnando alla sig. quale quota ereditaria la somma Persona_1 Controparte_4 di € 33.475,00 e la metà di un immobile all'attuale opponente, ponendo a carico di
[...]
il versamento di Euro 49.025,00 in favore della massa ereditaria;
2) in AR
data 13/09/2016 il FR , e sottoscrivevano una Per_2 AR Persona_3
scrittura privata con cui derogavano alle statuizioni della summenzionata sentenza ed in cui si impegnava a cedere la sua quota dell'immobile dietro AR
2 pagamento di Euro 30.000,00 e accollo del debito nei confronti della LA;
3) in CP_4
ottemperanza di detto accordo, avrebbe notificato offerta reale di CP_5 pagamento alla LA;
4) a seguito dell'apertura della successione del padre, CP_4
, l'attuale opponente avrebbe proposto azione di riduzione e collazione Persona_4
nei confronti del TE , contestualmente avrebbe citato gli eredi della LA Per_2
al fine di rendere loro opponibile la suindicata transazione;
5) la sentenza di CP_4 divisione non costituirebbe titolo esecutivo in quanto l'obbligo di pagamento sarebbe verso la massa e non verso uno dei coeredi;
6) l'atto di quietanza, redatto in data 13/04/2017, a mezzo del notaio col quale il sig. si sarebbe Persona_5 AR
riconosciuto unico debitore verso la LA non sarebbe titolo esecutivo né CP_4 sarebbe stato allegato al precetto;
7) a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 331/05 Tribunale di Nola, il credito risulterebbe parzialmente soddisfatto.
Proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. chiedendo, in via preliminare: a) disporre la sospensione del procedimento, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, stante la pregiudizialità del procedimento n. 877/2021
R.G. Tribunale di Nola;
b)
In via pregiudiziale, richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. CP_5
.
[...]
Nel merito, chiedeva: c) dichiarare la carenza di valido titolo nei confronti dell'attore posto che la sentenza azionata non contiene la condanna dell'attore al versamento delle somme precettate a favore della dante causa dei convenuti né l'atto di quietanza, non allegato al precetto, vale quale titolo;
d) considerato che l'unico valido ed efficace accordo intercorso fra i FR , e è quello denominato transazione AR Per_2 Persona_3 con contratto preliminare di vendita, dichiarare pertanto che l'unico obbligato al versamento delle somme rivendicate dagli eredi di è obbligato al Controparte_4
versamento delle somme rivendicate dagli eredi di è che Controparte_4 CP_5 dovrà in ogni caso tenere indenne l'attore per quanto lo stesso sarà tenuto a versare ai convenuti in forza del titolo loro azionato;
e) dichiarare che le parti Convenute si sono già insinuate nella procedura esecutiva n.331/05 R.G.E.I. Tribunale di Nola conclusa e che quindi è loro precluso agire per l'intero in forza del medesimo titolo;
f) in via subordinata, attesa la non accettazione dell'offerta reale del 3.2.2017 di a CP_5 CP_4
dichiarare la mora del creditore con ogni conseguenza quanto alla non debenza
[...]
degli interessi e della rivalutazione nonché le spese del precetto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
3 Parti convenuta-opposta, , si costituivano eccependo: 1) la Parte_2
sentenza di divisione ereditaria costituirebbe valido titolo esecutivo azionabile dal condividente, potendo ciascun coerede, nei limiti del proprio credito, soddisfarsi anche interamente nei confronti di uno solo dei debitori, senza tuttavia superare il limite del conguaglio da questi dovuto;
2) l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito sia nell'atto di citazione nel procedimento n. 877/2021 R.G. Tribunale di Nola sia nell'atto di quietanza del 13/04/2017; 3) gli accordi contenuti nella scrittura privata del 13/09/2016 sarebbero superati dall'atto di quietanza 13/04/2017 in cui l'opponente si riconosceva unico debitore di e dichiarava di non aver nulla a pretendere da Controparte_4 CP_5
per la cessione della sua quota di proprietà dell'immobile; 4) gli accordi fra
[...] CP_5
e , in ogni caso, non sarebbero opponibili ai creditori, in
[...] AR
quanto ne sarebbero del tutto estranei;
5) nessuna offerta reale sarebbe mai pervenuta a
, in ogni caso non è stato dimostrato il deposito della somma nelle Controparte_4
modalità di legge;
6) i riparti nella procedura esecutiva n. 331/05 R.G.E.I. Tribunale di Nola sarebbero avvenuti successivamente alla notifica del precetto opposto.
Chiedevano: il rigetto della proposta opposizione;
la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto oltre spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Circa l'efficacia di titolo esecutivo della sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola
La sentenza di divisione, a seguito del passaggio in giudicato, acquista l'efficacia di titolo esecutivo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26951) e, ancora più nel dettaglio, “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art.
720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282
c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato
4 della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cassazione civile sez. III,
30/01/2019, n.2537).
Nel caso di specie la sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola non è stata impugnata e né stata dichiarata l'efficacia esecutiva, con l'apposizione della relativa formula in data
18/04/2016.
Parte opponente contesta “il diritto dei convenuti a procedere sulla sentenza notificata nei confronti del SI . posto che in essa non si prevede in capo allo stesso AR
l'obbligo di pagamento alla loro dante causa ma alla massa ereditaria, pertanto la sentenza notificata con formula esecutiva non costituisce titolo valido per procedere direttamente nei confronti dell'attore, né l'atto di quietanza che si ribadisce è atto finalizzato unicamente alla trascrizione della sentenza di scioglimento della comunione prodromica al trasferimento della proprietà assegnata a a favore di AR
, può costituire titolo idoneo per agire in executivis”. Per_2
La censura risulta priva di pregio, infatti: “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2009, n.26170, Corte d'Appello di Firenze 2168/2024).
Nel caso di specie la sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola non è stata impugnata e né stata dichiarata l'efficacia esecutiva, con l'apposizione della relativa formula in data
18/04/2016.
La sentenza di divisione riconosceva alla signora la somma di Euro Controparte_4
33.475,00, a carico della massa ereditaria. Lo stesso provvedimento disponeva che il sig.
conferisse alla massa la somma di Euro 49.025,00. AR
Gli eredi della signora hanno notificato al debitore opponente atto di Controparte_4
precetto per la somma di Euro 33.475,00, oltre accessori e spese, per un totale di Euro
37.643,38.
Considerato che i creditori hanno azionato il titolo per la somma assegnata alla loro de cuius ed entro i limiti di quanto l'opponente era obbligato a versare alla massa ereditaria, in applicazione dei principi di diritto appena espressi, si deve ritenere che gli opposti
5 hanno tutto il diritto di agire esecutivamente nei confronti del debitore opposto. Pertanto la relativa censura non può che essere rigettata.
Anche la censura, per cui il titolo azionato sarebbe stato l'atto di quietanza, non ha alcun pregio. Infatti, dall'atto di precetto opposto (doc. 1 produzioni dell'opponente), si evince chiaramente che il titolo azionato dai creditori opposti è la Sent. 835/2015 Tribunale di
Nola, tanto che è stata notificata congiuntamente al precetto stesso: “copia conforme della citata sentenza n. 835/2015 del 12.02.2015 emessa dal Tribunale di Nola – I Sez. civile;
nel procedimento R.G. n. 819/2003; depositata il 17.03.2015; Repert. N. 1031/2015 del
17.03.2015; con formula esecutiva apposta il 18.04.2016; si è notificata unitamente al presente atto”.
Circa l'opponibilità agli eredi di degli accordi fra e Controparte_4 Persona_6
CP_5
Secondo la ricostruzione di parte opponente, in virtù della scrittura privata denominata transazione con contratto preliminare del 13 settembre 2016 (doc. 2, parte attrice),
l'opponente si sarebbe impegnato a trasferire al TE la propria quota di CP_5 proprietà sull'appartamento in Camposano Via dell'Abbadia censito al NCEU al Fg 4, mappale 1218, sub 2, a titolo di corrispettivo il sig. , si sarebbe impegnato a CP_5 versare la soma di Euro 30.000,00 e ad accollarsi l'intero debito della massa ereditaria e quindi anche quello nei confronti della signora . Controparte_4
L'accollo è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollato) ha verso il creditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente (c.d. accollo esterno)
Ai sensi dell'art. 1273 comma 2 c.c.: “L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. In mancanza di ciò, il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante.
A specificazione della suindicata norma, la Cassazione ha stabilito che: “Ai sensi dell'art.
1273 c.c., un accollo esterno (quello a cui il creditore ha aderito) del debito richiede la chiara manifestazione di intenti dell'accollante e l'adesione del creditore” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21047) ed ancora che “La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il
6 conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2012, n.1758).
L'accordo stipulato fra e rimane atto interno che può AR CP_5 avere efficacia solamente fra le sue parti, non essendo in alcun modo provata l'adesione della sig.ra o dei suoi danti causa;
di conseguenza questo accordo non Controparte_4 può comportare l'effetto di degradare l'obbligazione dell'opponente a sussidiaria né, tantomeno, quello di liberarlo.
Ad abundatiam, in un atto pubblico successivo, atto di quietanza del 13/04/2017 (doc. n. 5 parti opposte), l'opponente “si riconosce unico debitore dell'importo complessivamente spettante alla ER , in premessa indicato”. Tale atto successivo, Controparte_4
sembra indicare che fra i FR , e siano intercorsi nuovi accordi Pt_1 Pt_1 Per_2
a modifica di quelli precedenti.
Da tutto quanto premesso, si evince come le eccezioni formulate dall'opponente siano prive di pregio e questi rimanga in ogni caso obbligato nei confronti degli aventi causa di che sono pienamente legittimati ad agire esecutivamente. Controparte_4
Circa la domanda di dichiarazione di litispendenza/pregiudizialità
Parte attrice-opponente allegava che, precedentemente rispetto alla notifica del precetto opposto, era pendente innanzi al Tribunale di Nola il procedimento n. 877/2021 R.G,
“avente quale oggetto l'accertamento dell'obbligo in capo a del versamento della Per_2
somma a favore della massa ereditaria e quindi di e suoi aventi causa e Controparte_4
l'opponibilità agli eredi di tale surroga nell'obbligazione debitoria di Controparte_4 Pt_3
a ”.
[...] Pt_1
Ciò premesso, non facendo distinzione fra litispendenza e pregiudizialità, insisteva
“affinché venga dichiarata la litispendenza del presente giudizio con quello precedentemente instaurato nanti il Tribunale di Nola e di cui ai docc. 5 e 6 della difesa attorea”, chiedendo di: “disporre la sospensione del presente giudizio, previa sospensione del titolo esecutivo, in attesa della decisione del Tribunale di Nola sul punto in quanto pregiudiziale rispetto all'accertamento del diritto ad agire nei confronti dell'attore”.
Relativamente alla litispendenza, l'art. 39 c.p.c. comma 1 stabilisce che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque
7 stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Nel caso di specie, nella causa pendente innanzi al Tribunale di Nola l'odierno opponente ha chiesto di “dichiarare inoltre che fra e Parte_4 AR
da una parte e dall'altro è intervenuta transazione con contratto
[...] CP_5
preliminare del 13.09.2016 con il quale si impegnava a farsi carico di quanto tenuti i Per_2
FR a versare a in forza della sentenza 835/15 Rg Tribunale di Nola;
Controparte_4 affermare che ad oggi nulla ha versato e neppure offerto ai sensi dell'art.6) CP_5
di detta transazione dapprima a e di poi ai suoi aventi causa jure successionis;
- CP_4 dichiarare tenuto e quindi per l'effetto condannare a tenere indenni gli attori CP_5
per quanto costoro risultano tenuti a versare in forza della suddetta sentenza agli eredi
”. Controparte_4
La presente causa ha ad oggetto il diritto degli eredi di a procedere Controparte_4
esecutivamente nei confronti di , mentre quella pendente AR innanzi al Giudice di Nola riguarda l'accertamento circa l'esistenza di un rapporto di accollo fra i FR per cui sarebbe obbligato a tenere indenne di quanto CP_5
versato agli eredi di da . Da quanto premesso Controparte_4 AR si evince chiaramente come non vi sia identità fra l'oggetto delle due cause, pertanto, non vi sia alcun rapporto di litispendenza fra le stesse.
Con riferimento alla pregiudizialità, si evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità “L'articolo 295 del Cpc, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre
a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti” (Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, n.4343).
Come specificato nel paragrafo precedente, anche qualora venisse provata la sussistenza di un accollo del debito da parte di , questo non potrebbe comportare in CP_5 alcun modo l'effetto di degradare l'obbligazione dell'opponente a sussidiaria né, tantomeno, quello di liberarlo.
8 Di conseguenza, non vi può essere alcun rapporto di pregiudizialità fra le due cause poiché l'eventuale accoglimento della domanda proposta dall'odierno opponente innanzi al
Tribunale di Nola non potrebbe in alcun modo pregiudicare il diritto degli eredi di CP_4
ad agire esecutivamente contro di lui.
[...]
Circa la richiesta di dichiarazione della mora del creditore
L'opponente allega che, in ottemperanza dell'accordo concluso in data 13/09/2016, il sig.
avrebbe proposto offerta reale di pagamento alla signora , CP_5 Controparte_4 da quest'ultima rifiutata.
A sostegno della propria tesi produce, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., offerta reale del 03/02/2017 (docc. A, A1, A2).
Ai sensi dell'art. 1208 c.c.: “Affinché l'offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato”.
Sebbene la sentenza di divisione giudiziale n. 835/2015 Tribunale di Nola non abbia posto alcun conguaglio a carico del sig. ; questi avrebbe potuto in ogni caso CP_5 adempiere in forza del dispositivo di cui all'art. 1180 comma 1 c.c.: “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
Tuttavia, occorre rilevare come, ai sensi del citato art. 1208 comma 1 n. 3 c.c., l'offerta reale deve ricomprendere “la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario”, mentre l'art. 1220 c.c. dispone che “Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
9 In applicazione delle suddette norme, la Corte di Cassazione ha stabilito che “Affinché
l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire
l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato” (Cassazione civile sez. II, 16/11/2017, n. 27255).
Nel caso di specie, la sentenza aveva riconosciuto a “la somma di Euro Controparte_4
33.475,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per il periodo dal 13.7.2009 alla data della presente sentenza e oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo”, mentre con l'offerta reale si proponeva il pagamento della sola somma a titolo di capitale, senza accessori, di conseguenza tale offerta si deve considerare non validamente proposta e la relativa eccezione rigettata.
Circa la parziale soddisfazione del credito
Parte attrice-opponente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22/10/2024, eccepisce che con ordinanza di assegnazione del 11/07/2023, resa nella procedura n.
331/2005 R.G.E.I. Tribunale di Nola, i creditori opposti sarebbero stati parzialmente soddisfatti per la somma di Euro 6.822,33. Di conseguenza gli sarebbe “precluso agire per
l'intero in forza del medesimo titolo”.
Anche quest'eccezione è priva di pregio, in quanto l'assegnazione è avvenuta quasi un anno dopo la notifica dell'atto di precetto opposto (avvenuta il 01/09/2022). Pertanto,
l'intervenuta parziale soddisfazione del credito non può in alcun modo determinare la nullità parziale dell'atto di precetto, potendo tuttalpiù rilevare nel caso in cui i creditori- opposti agissero esecutivamente per una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali relative al presente giudizio di merito, poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parti creditrici-opposte sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10
Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e
10 delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 26.001 ad Euro
52.000 (valore della causa: Euro 37.643,4, valore della somma precettata, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.), relativamente ai “procedimenti di cognizione innanzi al tribunale”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Relativamente alla fase cautelare, secondo un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12898, Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25927).
Con l'ordinanza del 21/03/2023, resa nel procedimento n. 264/2023 R.G., il Collegio aveva rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare che aveva rigettato l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, rimettendo le spese all'esito del definitivo.
Considerata la soccombenza dell'opponente sia in fase cautelare sia nel merito, occorre liquidare le spese anche per la prima fase.
Le spese processuali relative alla fase cautelare sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, poste a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parti creditrici-opposte sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 26.001 ad Euro 52.000 (valore della causa: Euro 37.643,4, valore della somma precettata, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) relativamente ai “procedimenti cautelari”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa quella di istruttoria-trattazione in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la spiegata opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA l'attore-opponente, Pt_1
11 , a rifondere ai creditori opposti, , AR Controparte_1
E , le spese processuali, relative al merito CP_2 Controparte_3 del giudizio, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA l'attore-opponente,
[...]
, a rifondere ai creditori opposti, , AR Controparte_1
, le spese processuali, relative alla fase Controparte_6 Controparte_3 cautelare, che liquida in Euro 3.712,20, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 11.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1737 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) AR CodiceFiscale_1
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GAGGI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
DIFENSORE: AVV. GIUSEPPE AVELLA
DOMICILIO ELETTO: C/O STUDIO LEGALE
PARTI CONVENUTE – OPPOSTE
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: opposizione a precetto.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22.10.2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 08.11.2024, ha assegnato i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni, decorrenti dal primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 31.01.2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto dallo scrivente in funzione strumentale all'attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premesso che: 1) la AR
sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola scioglieva la comunione fra gli eredi della sig. ra
, assegnando alla sig. quale quota ereditaria la somma Persona_1 Controparte_4 di € 33.475,00 e la metà di un immobile all'attuale opponente, ponendo a carico di
[...]
il versamento di Euro 49.025,00 in favore della massa ereditaria;
2) in AR
data 13/09/2016 il FR , e sottoscrivevano una Per_2 AR Persona_3
scrittura privata con cui derogavano alle statuizioni della summenzionata sentenza ed in cui si impegnava a cedere la sua quota dell'immobile dietro AR
2 pagamento di Euro 30.000,00 e accollo del debito nei confronti della LA;
3) in CP_4
ottemperanza di detto accordo, avrebbe notificato offerta reale di CP_5 pagamento alla LA;
4) a seguito dell'apertura della successione del padre, CP_4
, l'attuale opponente avrebbe proposto azione di riduzione e collazione Persona_4
nei confronti del TE , contestualmente avrebbe citato gli eredi della LA Per_2
al fine di rendere loro opponibile la suindicata transazione;
5) la sentenza di CP_4 divisione non costituirebbe titolo esecutivo in quanto l'obbligo di pagamento sarebbe verso la massa e non verso uno dei coeredi;
6) l'atto di quietanza, redatto in data 13/04/2017, a mezzo del notaio col quale il sig. si sarebbe Persona_5 AR
riconosciuto unico debitore verso la LA non sarebbe titolo esecutivo né CP_4 sarebbe stato allegato al precetto;
7) a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 331/05 Tribunale di Nola, il credito risulterebbe parzialmente soddisfatto.
Proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. chiedendo, in via preliminare: a) disporre la sospensione del procedimento, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, stante la pregiudizialità del procedimento n. 877/2021
R.G. Tribunale di Nola;
b)
In via pregiudiziale, richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. CP_5
.
[...]
Nel merito, chiedeva: c) dichiarare la carenza di valido titolo nei confronti dell'attore posto che la sentenza azionata non contiene la condanna dell'attore al versamento delle somme precettate a favore della dante causa dei convenuti né l'atto di quietanza, non allegato al precetto, vale quale titolo;
d) considerato che l'unico valido ed efficace accordo intercorso fra i FR , e è quello denominato transazione AR Per_2 Persona_3 con contratto preliminare di vendita, dichiarare pertanto che l'unico obbligato al versamento delle somme rivendicate dagli eredi di è obbligato al Controparte_4
versamento delle somme rivendicate dagli eredi di è che Controparte_4 CP_5 dovrà in ogni caso tenere indenne l'attore per quanto lo stesso sarà tenuto a versare ai convenuti in forza del titolo loro azionato;
e) dichiarare che le parti Convenute si sono già insinuate nella procedura esecutiva n.331/05 R.G.E.I. Tribunale di Nola conclusa e che quindi è loro precluso agire per l'intero in forza del medesimo titolo;
f) in via subordinata, attesa la non accettazione dell'offerta reale del 3.2.2017 di a CP_5 CP_4
dichiarare la mora del creditore con ogni conseguenza quanto alla non debenza
[...]
degli interessi e della rivalutazione nonché le spese del precetto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
3 Parti convenuta-opposta, , si costituivano eccependo: 1) la Parte_2
sentenza di divisione ereditaria costituirebbe valido titolo esecutivo azionabile dal condividente, potendo ciascun coerede, nei limiti del proprio credito, soddisfarsi anche interamente nei confronti di uno solo dei debitori, senza tuttavia superare il limite del conguaglio da questi dovuto;
2) l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito sia nell'atto di citazione nel procedimento n. 877/2021 R.G. Tribunale di Nola sia nell'atto di quietanza del 13/04/2017; 3) gli accordi contenuti nella scrittura privata del 13/09/2016 sarebbero superati dall'atto di quietanza 13/04/2017 in cui l'opponente si riconosceva unico debitore di e dichiarava di non aver nulla a pretendere da Controparte_4 CP_5
per la cessione della sua quota di proprietà dell'immobile; 4) gli accordi fra
[...] CP_5
e , in ogni caso, non sarebbero opponibili ai creditori, in
[...] AR
quanto ne sarebbero del tutto estranei;
5) nessuna offerta reale sarebbe mai pervenuta a
, in ogni caso non è stato dimostrato il deposito della somma nelle Controparte_4
modalità di legge;
6) i riparti nella procedura esecutiva n. 331/05 R.G.E.I. Tribunale di Nola sarebbero avvenuti successivamente alla notifica del precetto opposto.
Chiedevano: il rigetto della proposta opposizione;
la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto oltre spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Circa l'efficacia di titolo esecutivo della sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola
La sentenza di divisione, a seguito del passaggio in giudicato, acquista l'efficacia di titolo esecutivo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26951) e, ancora più nel dettaglio, “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art.
720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282
c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato
4 della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cassazione civile sez. III,
30/01/2019, n.2537).
Nel caso di specie la sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola non è stata impugnata e né stata dichiarata l'efficacia esecutiva, con l'apposizione della relativa formula in data
18/04/2016.
Parte opponente contesta “il diritto dei convenuti a procedere sulla sentenza notificata nei confronti del SI . posto che in essa non si prevede in capo allo stesso AR
l'obbligo di pagamento alla loro dante causa ma alla massa ereditaria, pertanto la sentenza notificata con formula esecutiva non costituisce titolo valido per procedere direttamente nei confronti dell'attore, né l'atto di quietanza che si ribadisce è atto finalizzato unicamente alla trascrizione della sentenza di scioglimento della comunione prodromica al trasferimento della proprietà assegnata a a favore di AR
, può costituire titolo idoneo per agire in executivis”. Per_2
La censura risulta priva di pregio, infatti: “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2009, n.26170, Corte d'Appello di Firenze 2168/2024).
Nel caso di specie la sentenza n. 835/2015 Tribunale di Nola non è stata impugnata e né stata dichiarata l'efficacia esecutiva, con l'apposizione della relativa formula in data
18/04/2016.
La sentenza di divisione riconosceva alla signora la somma di Euro Controparte_4
33.475,00, a carico della massa ereditaria. Lo stesso provvedimento disponeva che il sig.
conferisse alla massa la somma di Euro 49.025,00. AR
Gli eredi della signora hanno notificato al debitore opponente atto di Controparte_4
precetto per la somma di Euro 33.475,00, oltre accessori e spese, per un totale di Euro
37.643,38.
Considerato che i creditori hanno azionato il titolo per la somma assegnata alla loro de cuius ed entro i limiti di quanto l'opponente era obbligato a versare alla massa ereditaria, in applicazione dei principi di diritto appena espressi, si deve ritenere che gli opposti
5 hanno tutto il diritto di agire esecutivamente nei confronti del debitore opposto. Pertanto la relativa censura non può che essere rigettata.
Anche la censura, per cui il titolo azionato sarebbe stato l'atto di quietanza, non ha alcun pregio. Infatti, dall'atto di precetto opposto (doc. 1 produzioni dell'opponente), si evince chiaramente che il titolo azionato dai creditori opposti è la Sent. 835/2015 Tribunale di
Nola, tanto che è stata notificata congiuntamente al precetto stesso: “copia conforme della citata sentenza n. 835/2015 del 12.02.2015 emessa dal Tribunale di Nola – I Sez. civile;
nel procedimento R.G. n. 819/2003; depositata il 17.03.2015; Repert. N. 1031/2015 del
17.03.2015; con formula esecutiva apposta il 18.04.2016; si è notificata unitamente al presente atto”.
Circa l'opponibilità agli eredi di degli accordi fra e Controparte_4 Persona_6
CP_5
Secondo la ricostruzione di parte opponente, in virtù della scrittura privata denominata transazione con contratto preliminare del 13 settembre 2016 (doc. 2, parte attrice),
l'opponente si sarebbe impegnato a trasferire al TE la propria quota di CP_5 proprietà sull'appartamento in Camposano Via dell'Abbadia censito al NCEU al Fg 4, mappale 1218, sub 2, a titolo di corrispettivo il sig. , si sarebbe impegnato a CP_5 versare la soma di Euro 30.000,00 e ad accollarsi l'intero debito della massa ereditaria e quindi anche quello nei confronti della signora . Controparte_4
L'accollo è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollato) ha verso il creditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente (c.d. accollo esterno)
Ai sensi dell'art. 1273 comma 2 c.c.: “L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. In mancanza di ciò, il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante.
A specificazione della suindicata norma, la Cassazione ha stabilito che: “Ai sensi dell'art.
1273 c.c., un accollo esterno (quello a cui il creditore ha aderito) del debito richiede la chiara manifestazione di intenti dell'accollante e l'adesione del creditore” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21047) ed ancora che “La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il
6 conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2012, n.1758).
L'accordo stipulato fra e rimane atto interno che può AR CP_5 avere efficacia solamente fra le sue parti, non essendo in alcun modo provata l'adesione della sig.ra o dei suoi danti causa;
di conseguenza questo accordo non Controparte_4 può comportare l'effetto di degradare l'obbligazione dell'opponente a sussidiaria né, tantomeno, quello di liberarlo.
Ad abundatiam, in un atto pubblico successivo, atto di quietanza del 13/04/2017 (doc. n. 5 parti opposte), l'opponente “si riconosce unico debitore dell'importo complessivamente spettante alla ER , in premessa indicato”. Tale atto successivo, Controparte_4
sembra indicare che fra i FR , e siano intercorsi nuovi accordi Pt_1 Pt_1 Per_2
a modifica di quelli precedenti.
Da tutto quanto premesso, si evince come le eccezioni formulate dall'opponente siano prive di pregio e questi rimanga in ogni caso obbligato nei confronti degli aventi causa di che sono pienamente legittimati ad agire esecutivamente. Controparte_4
Circa la domanda di dichiarazione di litispendenza/pregiudizialità
Parte attrice-opponente allegava che, precedentemente rispetto alla notifica del precetto opposto, era pendente innanzi al Tribunale di Nola il procedimento n. 877/2021 R.G,
“avente quale oggetto l'accertamento dell'obbligo in capo a del versamento della Per_2
somma a favore della massa ereditaria e quindi di e suoi aventi causa e Controparte_4
l'opponibilità agli eredi di tale surroga nell'obbligazione debitoria di Controparte_4 Pt_3
a ”.
[...] Pt_1
Ciò premesso, non facendo distinzione fra litispendenza e pregiudizialità, insisteva
“affinché venga dichiarata la litispendenza del presente giudizio con quello precedentemente instaurato nanti il Tribunale di Nola e di cui ai docc. 5 e 6 della difesa attorea”, chiedendo di: “disporre la sospensione del presente giudizio, previa sospensione del titolo esecutivo, in attesa della decisione del Tribunale di Nola sul punto in quanto pregiudiziale rispetto all'accertamento del diritto ad agire nei confronti dell'attore”.
Relativamente alla litispendenza, l'art. 39 c.p.c. comma 1 stabilisce che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque
7 stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Nel caso di specie, nella causa pendente innanzi al Tribunale di Nola l'odierno opponente ha chiesto di “dichiarare inoltre che fra e Parte_4 AR
da una parte e dall'altro è intervenuta transazione con contratto
[...] CP_5
preliminare del 13.09.2016 con il quale si impegnava a farsi carico di quanto tenuti i Per_2
FR a versare a in forza della sentenza 835/15 Rg Tribunale di Nola;
Controparte_4 affermare che ad oggi nulla ha versato e neppure offerto ai sensi dell'art.6) CP_5
di detta transazione dapprima a e di poi ai suoi aventi causa jure successionis;
- CP_4 dichiarare tenuto e quindi per l'effetto condannare a tenere indenni gli attori CP_5
per quanto costoro risultano tenuti a versare in forza della suddetta sentenza agli eredi
”. Controparte_4
La presente causa ha ad oggetto il diritto degli eredi di a procedere Controparte_4
esecutivamente nei confronti di , mentre quella pendente AR innanzi al Giudice di Nola riguarda l'accertamento circa l'esistenza di un rapporto di accollo fra i FR per cui sarebbe obbligato a tenere indenne di quanto CP_5
versato agli eredi di da . Da quanto premesso Controparte_4 AR si evince chiaramente come non vi sia identità fra l'oggetto delle due cause, pertanto, non vi sia alcun rapporto di litispendenza fra le stesse.
Con riferimento alla pregiudizialità, si evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità “L'articolo 295 del Cpc, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre
a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti” (Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, n.4343).
Come specificato nel paragrafo precedente, anche qualora venisse provata la sussistenza di un accollo del debito da parte di , questo non potrebbe comportare in CP_5 alcun modo l'effetto di degradare l'obbligazione dell'opponente a sussidiaria né, tantomeno, quello di liberarlo.
8 Di conseguenza, non vi può essere alcun rapporto di pregiudizialità fra le due cause poiché l'eventuale accoglimento della domanda proposta dall'odierno opponente innanzi al
Tribunale di Nola non potrebbe in alcun modo pregiudicare il diritto degli eredi di CP_4
ad agire esecutivamente contro di lui.
[...]
Circa la richiesta di dichiarazione della mora del creditore
L'opponente allega che, in ottemperanza dell'accordo concluso in data 13/09/2016, il sig.
avrebbe proposto offerta reale di pagamento alla signora , CP_5 Controparte_4 da quest'ultima rifiutata.
A sostegno della propria tesi produce, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., offerta reale del 03/02/2017 (docc. A, A1, A2).
Ai sensi dell'art. 1208 c.c.: “Affinché l'offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato”.
Sebbene la sentenza di divisione giudiziale n. 835/2015 Tribunale di Nola non abbia posto alcun conguaglio a carico del sig. ; questi avrebbe potuto in ogni caso CP_5 adempiere in forza del dispositivo di cui all'art. 1180 comma 1 c.c.: “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
Tuttavia, occorre rilevare come, ai sensi del citato art. 1208 comma 1 n. 3 c.c., l'offerta reale deve ricomprendere “la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario”, mentre l'art. 1220 c.c. dispone che “Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
9 In applicazione delle suddette norme, la Corte di Cassazione ha stabilito che “Affinché
l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire
l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato” (Cassazione civile sez. II, 16/11/2017, n. 27255).
Nel caso di specie, la sentenza aveva riconosciuto a “la somma di Euro Controparte_4
33.475,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per il periodo dal 13.7.2009 alla data della presente sentenza e oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo”, mentre con l'offerta reale si proponeva il pagamento della sola somma a titolo di capitale, senza accessori, di conseguenza tale offerta si deve considerare non validamente proposta e la relativa eccezione rigettata.
Circa la parziale soddisfazione del credito
Parte attrice-opponente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22/10/2024, eccepisce che con ordinanza di assegnazione del 11/07/2023, resa nella procedura n.
331/2005 R.G.E.I. Tribunale di Nola, i creditori opposti sarebbero stati parzialmente soddisfatti per la somma di Euro 6.822,33. Di conseguenza gli sarebbe “precluso agire per
l'intero in forza del medesimo titolo”.
Anche quest'eccezione è priva di pregio, in quanto l'assegnazione è avvenuta quasi un anno dopo la notifica dell'atto di precetto opposto (avvenuta il 01/09/2022). Pertanto,
l'intervenuta parziale soddisfazione del credito non può in alcun modo determinare la nullità parziale dell'atto di precetto, potendo tuttalpiù rilevare nel caso in cui i creditori- opposti agissero esecutivamente per una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali relative al presente giudizio di merito, poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parti creditrici-opposte sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10
Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e
10 delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 26.001 ad Euro
52.000 (valore della causa: Euro 37.643,4, valore della somma precettata, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.), relativamente ai “procedimenti di cognizione innanzi al tribunale”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Relativamente alla fase cautelare, secondo un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12898, Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25927).
Con l'ordinanza del 21/03/2023, resa nel procedimento n. 264/2023 R.G., il Collegio aveva rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare che aveva rigettato l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, rimettendo le spese all'esito del definitivo.
Considerata la soccombenza dell'opponente sia in fase cautelare sia nel merito, occorre liquidare le spese anche per la prima fase.
Le spese processuali relative alla fase cautelare sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, poste a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parti creditrici-opposte sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 26.001 ad Euro 52.000 (valore della causa: Euro 37.643,4, valore della somma precettata, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) relativamente ai “procedimenti cautelari”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa quella di istruttoria-trattazione in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la spiegata opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA l'attore-opponente, Pt_1
11 , a rifondere ai creditori opposti, , AR Controparte_1
E , le spese processuali, relative al merito CP_2 Controparte_3 del giudizio, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA l'attore-opponente,
[...]
, a rifondere ai creditori opposti, , AR Controparte_1
, le spese processuali, relative alla fase Controparte_6 Controparte_3 cautelare, che liquida in Euro 3.712,20, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 11.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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