Articolo 384 del Codice civile
Articolo 337 quaterArticolo 337 sexies
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19 aprile 1942
Art. 384.

(Rimozione e sospensione del tutore).

Il giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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