Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 615 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
in proprio e quale accomandataria di “Green Isle Entertainment s.a.s.” cancellata dal Parte_1
registro delle imprese il 20.2.2020, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Antonio Larocca, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Roma n. 61;
PARTE APPELLANTE
E
rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Alfonso Iuliano e Rosalba Stamigni, _1
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via A. Manganario n. 89;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1911/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 8.8.2019 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del Tribunale di
Salerno esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della _1 Controparte_2
ininterrottamente nel periodo compreso tra l'1.1.2011 ed il 30.12.2018; di aver
[...] Parte_2
svolto mansioni di animatore culturale, occupandosi dell'intrattenimento dei bambini con attività ludiche presso la struttura mobile all'interno della galleria commerciale in Salerno;
che la sua CP_3
attività si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 20.30 nonché il sabato e la domenica dalle
Verde in Pontecagnano Faiano nell'agosto 2017, per una ventina di giorni per sei giorni alla settimana con orario dalle 8.30 alle 18.30, con pausa pranzo di 30 minuti, e nell'anno 2018 da giugno a settembre, sempre per sei giorni alla settimana, dalle ore 8.30 alle 18.30, con pausa pranzo di 30 minuti. Tanto esposto, l'istante deduceva: di aver sempre prestato la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione di;
di avere ricevuto una retribuzione mensile pari ad euro 600,00; di non aver percepito Parte_1
nulla a titolo di straordinario e di indennità di ferie non godute, di tredicesima e quattordicesima mensilità e di T.F.R.. In relazione alle mansioni concretamente svolte rivendicava la riconducibilità delle stesse al IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato di distribuzione e servizi.
Sulla base di tale prospettazione la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di provvedere nei seguenti termini: <<1) dichiarare che il rapporto di lavoro, intercorso tra la sig. e la ditta _1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_4 sede in Salerno alla via Luigi Cacciatore, 11, si è svolto con le modalità e nei tempi indicati in narrativa;
2) per l'effetto, condannare, la ditta , in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Salerno, alla via Luigi Cacciatore, 11, a pagare in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro 93.474,72, per le causali ed i titoli giuridici di cui in narrativa,
e come si possono evincere dall'allegato conteggio analitico notificato unitamente al presente atto divenendone parte integrante, ovvero in quel diverso maggiore e/o minore importo che verrà accertato in corso di causa;
3) condannare la resistente, al pagamento, in favore della ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
4) condannare, altresì, la resistente, al pagamento, delle spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori antistatali.>>
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso in quanto, a suo dire, generico e contraddittorio con riferimento, in particolare, alla mancata corrispondenza tra le ore lavorative dedotte dalla e quelle incluse nei conteggi allegati al _1
ricorso. Nel merito deduceva poi che alcun rapporto lavorativo era mai intercorso tra le parti nel periodo compreso tra l'1.1.2011 ed il 13.08.2017 come anche nei periodi tra il 28 agosto 2017 ed il 4 agosto
2018 e tra il 3 settembre ed il 31 dicembre 2018, puntualizzando altresì che: dal 14 al 27 agosto 2017 la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo determinato part time di 24 ore settimanali espletate il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 14.00; dal 5 agosto al 2 settembre 2018 era stata assunta con contratto a tempo determinato part time di 24 ore settimanali espletate il lunedì con orario dalle ore 13.00 alle 17.00, e mercoledì, giovedì, venerdì sabato e domenica dalle ore 13.00 alle 17.00; in entrambi i periodi indicati, era stata addetta come da CCNL Turismo citato in contratto al parco divertimento e non a mansioni di cassiera come invece dedotto in ricorso. Sottolineava a tal riguardo come la riconducibilità del rapporto lavorativo al VI livello del
CCNL Turismo rendesse inconferenti i conteggi allegati all'atto introduttivo e basati sull'applicazione del CCNL Terziario- Confcommercio.
Nelle more del giudizio parte ricorrente, prendendo atto della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società resistente in data 20/02/2020, dunque successivamente alla data della notifica del ricorso, nonché della costituzione in giudizio del socio accomandatario , chiedeva: <1) Parte_1 dichiarare che il rapporto di lavoro, intercorso tra la sig. e la ditta _1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Salerno Controparte_4 alla via Luigi Cacciatore, 11, si è svolto con le modalità e nei tempi indicati in narrativa;
2) per l'effetto condannare, la sig.ra residente in [...], nella qualità di socia Parte_1 accomandataria e legale rappresentante della ditta Controparte_4 già con sede in Salerno, alla via Luigi Cacciatore, 11, a pagare in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro 93.474,72, per le causali ed i titoli giuridici di cui in narrativa, e come si possono evincere dall'allegato conteggio analitico notificato unitamente al presente atto divenendone parte integrante, ovvero in quel diverso maggiore e/o minore importo che verrà accertato in corso di causa;
3) condannare la resistente, al pagamento, in favore della ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
4) condannare, altresì, la resistente, al pagamento, delle spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.>>
All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria e sulla documentazione in atti, con la sentenza n.
1911/2022 qui impugnata il Tribunale adito, disattesa l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente e rilevato che, in conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, <<i normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzato e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione dedotta in contratto sia di natura elementare, ripetitiva e predeterminata, quale quella in esame di animatore al parco divertimenti>>, accoglieva per quanto di ragione la domanda della e condannava parte convenuta al pagamento in favore della _1
ricorrente della somma di euro 52.956,90 oltre accessori di legge per le causali indicate in motivazione ed altresì di metà delle spese processuali nei termini indicati in dispositivo.
A sostegno della propria decisione il Giudice di prime cure procedeva alla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso di giudizio nei termini che seguono.
<<Ciò detto, dal compendio probatorio in atti è emerso che la ricorrente ha svolto l'attività di animatrice presso la struttura mobile installata all'interno della Galleria Mediterranea a Salerno dal mese di gennaio del
2011 al mese di dicembre del 2018; che ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:30, salvo per alcune settimane nel periodo estivo negli anni 2017 e 2018 in cui non lavorava presso tale struttura;
che era da sola a lavorare nel corso della settimana, mentre nel fine settimana vi era anche la sign. Parte_1
Ed invero, il teste commessa di un negozio all'interno della Galleria Testimone_1
Mediterranea dal 2009 a dicembre 2018, con orario dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 la domenica, ha dichiarato di conoscere la ricorrente
(“conosco la ricorrente in quanto la stessa ha lavorato per una ludoteca sita all'interno della Galleria
Mediterranea, di fronte al negozio in cui io lavoravo” “dai primi mesi dell'anno 2011 a dicembre 2018); di averla vista lavorare di pomeriggio nella ludoteca di fronte al negozio di cui era commessa, dalle 17:00 alle
20:30 e il sabato e la domenica anche di mattina, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 (“aprivamo allo stesso orario e chiudevamo alle 13:00, riaprendo alle 17:00 sino alle 20:30”); di averla vista giocare con i bambini, leggere libri;
di averla sempre vista lavorare durante i predetti anni. Ha poi precisato che nel fine settimana, all'interno della ludoteca, c'era anche la titolare, la signora Pt_1
Le dette dichiarazioni sono state confermate dai testi (“Conosco la ricorrente in quanto lavorava in Tes_2 una ludoteca all'interno di un centro commerciale di cui non ricordo il nome nella periferia di Salerno. Ciò è avvenuto tra il
2011 e il 2016. Portavo mia figlia in questa ludoteca circa tre volte a settimana e qualche volta la domenica. Portavo mia figlia in ludoteca il pomeriggio verso le 18:00, restava per 30 minuti, un'ora; la ricorrente lavorava in ludoteca, a volte era da sola, a volte vi era anche un'altra persona. Andavo anche nel periodo estivo, due o tre volte a settimana. Ho sempre visto la ricorrente;
la ricorrente faceva giocare mia figlia, la portava sullo scivolo. Io mi allontanavo, restando nel centro commerciale”),
[...]
(“Ho conosciuto la ricorrente in quanto lavorava presso una struttura all'interno della Galleria Mediterranea a Tes_3
Salerno, si occupava di animazione. Portavo mia figlia. Ciò è avvenuto dal 2011 al 2017, Portavo mia figlia 1 o 2 volte a settimana, da ottobre a maggio. La mia piccola aveva bisogno di stare con altre persone, in quanto faceva anche riabilitazione.
Ho sempre visto la ricorrente ogni volta in cui sono andata presso la struttura. Lasciavo mia figlia in struttura dalle 18:00 alle
20:00 circa poi tornavo a casa, essendo di Eboli;
ho visto presso la struttura anche un'altra signora, ma solo un paio di volte.
La ricorrente mi ha riferito che si trattava della proprietaria. La struttura si trovava all'interno della galleria, alla fine. Vi era uno scivolo, delle palline, delle macchinine”), (“Conosco la ricorrente in quanto portavo mia figlia presso Testimone_4 una struttura all'interno della Galleria Mediterranea a Salerno. La struttura si trovava alla fine della galleria, vi erano macchinine, palline, scivolo. Portavo mia figlia due volte a settimana sino a maggio dal 2013 al 2018. Vedevo sempre la ricorrente. Qualche volta in cui ho portato mia figlia nel fine settimana, c'era anche un'altra persona;
restavo circa 1 ora, un'ora
e 30 minuti”).
Trattasi, invero, di dichiarazioni particolareggiate e coerenti sia intrinsecamente, che tra loro.
Le richiamate dichiarazioni devono ritenersi attendibili in considerazione della concordanza delle stesse e della conoscenza diretta che di esse hanno acquisito i testi escussi relativamente ai quali, inoltre, non emerge alcun interesse nella controversia in oggetto.
Solo per completezza motivazionale, occorre evidenziare che a scalfire l'attendibilità delle dichiarazioni rese Test dal teste non può di certo porsi la circostanza che la stessa abbia riferito di aver visto la ricorrente lavorare presso la Galleria solo da inizio 2011 e non anche negli anni 2009 e 2010, oggetto di CP_3 regolare assunzione. Ed invero, dagli stessi certificati di agibilità depositati dalla resistente risulta un'attività lavorativa della presso la Galleria Mediterraneo solo per i mesi di novembre e dicembre 2009 e da _1 febbraio ad aprile 2010 per poche ore settimanali (vista la retribuzione erogata). Pertanto, l'avere il teste riferito di un'attività lavorativa della a partire dal 2011, ossia da quando quest'ultima ha lavorato per _1 la senza soluzione di continuità e per più di 122 ore mensili non sembra poter mettere in dubbio la Pt_1 sua attendibilità, fermo restando la conferma da parte dei restanti testi di quanto dalla medesima dichiarato.
Ebbene, ad avviso dello scrivente, va riconosciuta la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dalla in ragione della natura elementare e routinaria della prestazione, caratterizzata da continuità e durata _1
(ben 8 anni), dal rispetto di precisi orari di lavoro, dalla totale assenza di una struttura organizzativa facente capo alla lavoratrice.
Solo per completezza motivazionale, occorre altresì rilevare che nel caso che ci occupa la convenuta non ha diversamente qualificato il rapporto di lavoro invocato da parte attrice, ma ha negato qualsivoglia attività esplicata dalla (di collaborazione autonoma o subordinazione) nel periodo diverso da quello coperto _1 dai due richiamati contratti a termine. Pertanto, davvero non si riesce a comprendere sotto quale “veste” la ricorrente potesse essere presente all'interno di una struttura di cui la convenuta era titolare, svolgendo da sola – salvo la presenza della convenuta nel fine settimana - l'attività di animatrice per 122 ore mensili e per ben 8 anni.
Giova ancora rammentare che quando un lavoratore agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3). Laddove invece il lavoratore pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie e delle festività, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta;
mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. 26985/2009).
Inoltre, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso;
il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
L'affermazione poi della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. Cass. 11536/2006).
Ebbene, come già evidenziato, il compendio probatorio in atti ha confermato l'osservanza da parte della di un orario così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:30, il sabato e la domenica _1 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.
Di contro, per il periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso la struttura installata all'interno della Isola
Verde - l'unico regolarizzato - non risulta né lo svolgimento della mansione di cassiera né l'osservanza di un orario di lavoro diverso dalle 24 ore per le quali risulta l'assunzione, non avendo i testi nulla riferito sul punto in maniera specifica e per conoscenza diretta.
Quanto al teste della convenuta, occorre evidenziare che lo stesso ha reso una dichiarazione generica e alquanto contraddittoria. Ed invero, il teste ha prima dichiarato che nel mese di agosto aveva lavorato più giorni e, nella settimana centrale di agosto, “anche” tutti i giorni, dalle 9:00 fino a dopo pranzo verso le
15:00. Poi, ha precisato che ad agosto aveva lavorato 4 giorni circa a settimana e tutti i giorni la prima e la seconda settimana, lavorando dalle 9:00 sino a chiusura del parco, ossia alle 18:00.>>
In ordine poi all'aspetto del CCNL applicato, il Tribunale, richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in materia nei termini di cui alle pagine 12 e 13 della pronuncia qui impugnata, evidenziava i seguenti aspetti, ritenuti essenziali ai fini della propria valutazione.
<<[…] nel caso all'attenzione del giudicante, a fronte della specifica contestazione della parte convenuta, parte attrice non ha dedotto nè provato elementi atti a dimostrare che la resistente fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Nel ricorso si deduce che la lavoratrice andava inquadrata nel livello IV previsto dall'art. 98 del CCNL del
26.02.2011, per i dipendenti da aziende del terziario di mercato distribuzioni e servizi, ma tale affermazione è smentita dalla documentazione regolante il rapporto di lavoro in questione e in specie dai contratti di assunzione a termine relativi agli anni 2017 e 2018 (sottoscritti dalla ricorrente) nei quali viene espressamente richiamato il CCNL Turismo con inquadramento della ricorrente nel livello VI (ora area d- d1).
Né tale contratto collettivo risulta contestato dalla ricorrente sotto il profilo della eventuale non conformità del trattamento economico rispetto alle mansioni da quest'ultimo svolte.
L'invocato contratto collettivo, dunque, non trova nella specie alcun supporto probatorio, per come sopra precisato.
Pertanto, la ricorrente avrà diritto alla differenza tra l'importo spettante alla luce dell'inquadramento nel livello VI (ora d1) del CCNL dell'Industria Turistica applicato dalla resistente, secondo la paga base (Cfr tabelle retributive contratto depositato dalla convenuta) parametrata alle 122 ore mensili osservate (96 ore invece per il periodo di regolare assunzione) e la paga ricevuta di euro 600,00 mensile, per un totale di euro
31.332,29. Avrà poi diritto alla corresponsione della 13^ e 14^ mensilità per le annualità dal 2011 al 2018, pari alla somma di euro 14.000,00 e al tfr di euro 7.624,61, in assenza della prova del relativo pagamento, per un totale complessivo di euro 52.956,90 oltre accessori di legge.>>
Con atto depositato il 23.12.2022 in proprio e quale accomandataria di “Green Isle Parte_1
Entertainment s.a.s.” cancellata dal registro delle imprese il 20.2.2020, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e, richiamato l'iter processuale relativo al giudizio di primo grado, formulava nei confronti della sentenza di primo grado le censure che di seguito si riportano. <anzitutto in ossequio a quanto espressamente disposto dall c.p.c. l appellante indica una per le parti del provvedimento che intende appellare ovvero il c.d.> APPELLATUM CP_5
In forza di ciò, elenca i segmenti espositivi e motivazionali esposti dal Giudice di primo grado per l'accoglimento del ricorso proposto, in questa sede sottoposti a specifico gravame:
a) Alle pagg. n. 5 si legge: “……Inoltre, occorre aggiungere che, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata ,
l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. in quanto rientra nel potere – dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere”.
Il capo di cui sopra, oggetto di specifica censura, è significativo poiché il Giudice del primo grado ha utilizzato le motivazioni ritrascritte per rigettare l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414
c.p.c. E non solo. Così motivando, il Giudicante si è attribuito, in ragione dell'art. 412 c.p.c., il “potere – dovere” di acquisire il contratto collettivo applicabile laddove sorgano contestazioni in ordine alla sua applicabilità.
Conviene ricordare che l'Appellante aveva espressamente contestato i conteggi poiché redatti sulla scorta di un CCNL, quello per i dipendenti da aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi, del 26/2/2011,
e successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni con tabelle retributive” la cui applicabilità era stata tempestivamente contestata dall'Appellante, che aveva dedotto “l'assoluta inconferenza del CCNL invocato” contestando i conteggi elaborati dalla Appellata.
Aveva, l'Appellante, rivendicato l'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi e Turismo.
Il Giudice di prime cure, nelle motivazioni alla pagina 9 ha prima affermato: “nel ricorso si deduce che la lavoratrice andava inquadrata nel livello IV previsto dall'art. 98 del CCNL del 26.02.2011 per i dipendenti da aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi ma tale affermazione è smentita dalla documentazione regolante il rapporto di lavoro in questione nei quali viene espressamente richiamato il CCNL Turismo con inquadramento della Ricorrente al livello Vi (ora area D1)” ed ha poi determinato il diritto a differenze applicando il “CCNL dell'Industria applicato dalla Resistente” con ciò palesemente ponendo a base dei calcoli una fonte normativa contrattuale diversa, sia da quella invocata dalla Appellata che da quella adottata dalla Appellante.
In buona sostanza, piuttosto che determinare il complessivo ammontare ritenuto spettante all'Appellata sulla scorta del CCNL Pubblici Esercizi la Giudice del primo grado ha applicato il
CCNL Industria Turismo.
Tanto non in applicazione dell'invocato art. 412 c.p.c. bensì in forza di un errore di equiparazione del CCNL Industria al CCNL Turismo.
Le somme liquidate in sentenza sono certamente errate poiché sviluppate sulla scorta di un CCNL del quale nessuna delle Parti ha invocato l'applicazione ed applicato sulla scorta di una erronea valutazione del
Giudice.
E tanto è palese che le somme liquidate in sentenza trovino fonte nel CCNL erroneamente applicato che, alla pagina 9 delle motivazioni, IL UL ha affermato: “Pertanto la Ricorrente avrà diritto alla differenza spettante alla luce dell'inquadramento nel livello VI (ora d1) del CCNL dell'Industria Turistica applicato dalla
Resistente…..” alla pagina 14 della sentenza, ha reiterato l'errore applicativo affermando “la Ricorrente avrà diritto alla differenza tra l'importo spettante alla luce dell'inquadramento nel livello VI (ora d1) del CCNL Industria
Turistica applicato dalla Resistente, secondo la paga base (CFR tabelle retributive contratto depositato dalla
Convenuta) parametrata alle 122 ore mensili osservate (96 ore invece per il periodo di regolare assunzione) e la paga ricevuta di euro 600,00 mensile, per un totale di euro 31.332,29. Avrà poi diritto alla corresponsione della 13^ e 14^ mensilità per le annualità dal 2011 al 2018, pari alla somma di euro 14.000,00 e al tfr di euro 7.624,61, in assenza della prova del relativo pagamento, per un totale complessivo di euro 52.956,90 oltre accessori di legge”.
Si insiste sul punto: il CCNL applicato dalla Resistente, non era quello dell'Industria Turistica bensì il diverso
CCNL Turismo Confcommercio.
L'applicazione di una fonte contrattuale di disciplina del rapporto diversa da quella invocata dalle Parti, mancando una motivazione riguardo alla Sua diversa applicabilità, costituendo evidente errore interpretativo riguardo alla Fonte contrattuale applicabile, travolge la sentenza di primo grado palesando l'infondatezza della fonte/base di calcolo delle somme liquidate in sentenza. Che, sul punto, merita di essere riformata.
*************** Quanto riportato dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato è errato, nullo, iniquo, ingiusto, gravemente pregiudizievole dei diritti dell'Appellante, nonché in stridente contrasto con la documentazione prodotta e con le norme di diritto qui di seguito richiamate.
Lo stessa va pertanto integralmente riformato per i seguenti
MOTIVI
PARTE RESCINDENTE
1) ERRORES IN IUDICANDO:– VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE CP_6
ARTICOLI 115 E 116 C.P.C. – ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO APPLICABILE ALL'INVOCATO RAPPORTO DI LAVORO – ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI IN GIUDIZIO.
La sentenza impugnata non appare in alcun modo condivisibile.
Essa risulta, infatti, enunciata in applicazione di un contratto collettivo inapplicabile alla Appellata, sia perché l'Appellata non era iscritta alle Associazioni stipulanti sia perché, trattandosi di presunto rapporto di lavoro in nero, non poteva esistere alcun contratto individuale che richiamasse, o rinviasse, al CCNL
Industria turistica.
Invero, i contratti collettivi che non hanno efficacia erga omnes ai sensi della l. n. 741 del 1959 " sono atti di natura negoziale e privatistica. A confermare il principio, già consolidato nella giurisprudenza, è la ha osservato che, in assenza di espressa previsione di legge, i contratti collettivi “si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti”.
Tutti fatti non accertati nel rapporto di lavoro in esame in difetto di iscrizione del datore di lavoro all'associazione stipulante.
Tale motivo di doglianza costituisce circostanza assorbente al fine dell'accoglimento del gravame poiché il credito dell'Appellata è stato valorizzato dal Giudice di primo grado facendo applicazione di un CCNL erroneamente ritenuto idoneo a disciplinare, sia sotto il profilo normativo che quello economico, la fattispecie sottoposta.
**********
PARTE RESCISSORIA
Alla luce delle norme e dei principi di diritto innanzi richiamati, acclarato altresì che la sentenza ivi gravata pone a fondamento del rigetto enunciato motivazioni nulle, non condivisibili nel merito e comunque in netto contrasto con tutto quanto allegato e provato dalla parte ricorrente, la signora chiede Parte_1 alla Ecc.ma Corte adìta di voler emettere un provvedimento giurisdizionale di accoglimento delle proprie istanze, del seguente tenore: <Accogliere il ricorso, e, in via principale, accertata l'errore nella individuazione e nella applicazione del CCNL Industria Turismo al rapporto di lavoro per cui è causa, disporre la remissione della causa al
Tribunale di primo grado, nella persona di altro Magistrato. Condannare, in ogni caso, l'appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, quale antistatario>>.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio di _1 impugnazione, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'appello proposto dalla e Pt_1 chiedendo alla Corte di disattendere lo stesso <in quanto inammissibile improponibile illegittimo e in ogni caso infondato fatto diritto per l confermare la impugnata sentenza n. resa dal tribunale di salerno sezione lavoro con vittoria spese lite attribuzione>>.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevato come l'appellante non abbia espressamente formulato alcuna censura nell'atto di impugnazione con riferimento ai profili richiamati in sentenza e correlati al periodo ed all'orario di lavoro come anche all'identificazione delle mansioni di animatrice concretamente espletate dalla ricorrente.
Con riferimento ai profili di cui sopra deve dunque ritenersi intervenuto il relativo consolidamento processuale, dovendosi in ogni caso rammentare che, come chiarito in termini di principio generale dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III 31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa) ha invero ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico-giuridico.
Tanto preliminarmente chiarito, l'appello proposto risulta inammissibile anche in ragione di quanto si dirà.
Va in questa sede rilevato che pur non essendo necessarie, a parere di questo Collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga una parte propositiva. In altri termini, l'atto di appello deve "dialogare con la sentenza", confutando le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale, ed altresì contenere una vera e propria ricostruzione alternativa sia in termini di fatto che di diritto.
E' stato anche opportunamente precisato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2014, n. 5022, in motivazione) che “il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente”.
Il richiamato approccio ermeneutico è stato più di recente ribadito da Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui la nuova norma di cui all'art. 342 c.p.c., lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, “normativizza” e rende irreversibile l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado venisse censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. anche Cass. S.U. 25/11/2008, n. 28057; Cass. 19/10/2009, n. 22123;
Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 31/5/2006, n. 12984).
Il predetto arresto nomofilattico, dunque, pur escludendo che l'appello sia stato trasformato in mezzo di impugnazione a critica vincolata o sottoposto a rigorosi requisiti di forma, ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (e considerazioni del tutto analoghe valgono per la corrispondente norma di cui all'art. 434 c.p.c. in tema di giudizi di lavoro) esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Ha, quindi, riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Sotto altro e concorrente profilo va altresì rilevato che, come precisato in motivazione da Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25712, lo stesso interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (cfr. Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre).
In altri termini, dunque, nel procedimento di appello la finalità della disposizione di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. è proprio quella di consentire l'individuazione, con chiarezza e "ab initio", dei punti della sentenza concretamente messi in discussione come anche del risultato voluto dall'appellante.
Tenuto dunque conto di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, a fronte del percorso logico- argomentativo adottato dal primo Giudice e richiamato in precedenza, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono conferenti ed in ogni caso non risultano idonee a scalfire significativamente la ricostruzione operata dal Tribunale.
Ai fini del complessivo inquadramento della fattispecie va innanzitutto richiamato l'indirizzo della
Suprema Corte secondo cui: "Nelle cause soggette al rito del lavoro l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto” (Cass. n.
29957/2017); "Nel rito del lavoro, il contratto collettivo di diritto comune – anche anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 – in quanto assumibile quale regola di giudizio, si distingue dai semplici fatti di causa e può essere richiesto, senza preclusione e discrezionalmente,
d'ufficio dal giudice alle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 425 quarto comma, cod. proc. civ., restando onere della parte che lamenti il mancato esercizio di detto potere indicare, con il ricorso per cassazione, il momento ed il modo con cui ne abbia sollecitato l'esercizio" (Cass. n. 18261/2009); "Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere )"
(Cass. n. 6610/2017).
Tanto precisato ed assodata la mancata formulazione da parte dell'appellante di specifiche censure su periodo ed orario di lavoro nonché sulle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente, la richiamata
“mancanza di dialogo tra appello e sentenza” emerge, in particolare, con riferimento ad essenziali profili e snodi della decisione qui impugnata.
Come riferito in precedenza, il Giudice di prime cure ha proceduto ad una complessiva ricostruzione fattuale, anche sotto il profilo del periodo e dell'orario di lavoro, del rapporto lavorativo della _1
sulla base di deposizioni testimoniali ritenute convergenti ed affidabili, tanto nei termini precedentemente richiamati e non specificamente contestati dall'appellante nella presente sede processuale. All'esito, il Tribunale ha affermato il diritto della ricorrente <<alla differenza tra l'importo spettante alla luce dell'inquadramento nel livello VI (ora d1) del CCNL dell'Industria Turistica applicato dalla resistente, secondo la paga base (Cfr tabelle retributive contratto depositato dalla convenuta) parametrata alle 122 ore mensili osservate (96 ore invece per il periodo di regolare assunzione) e la paga ricevuta di euro 600,00 mensile, per un totale di euro 31.332,29>> nonché <<alla corresponsione della 13^ e 14^ mensilità per le annualità dal 2011 al 2018, pari alla somma di euro 14.000,00 e al tfr di euro
7.624,61, in assenza della prova del relativo pagamento, per un totale complessivo di euro 52.956,90 oltre accessori di legge.>>
Tale essenziale richiamo del Tribunale alla fonte probatoria da cui ha ritenuto di ricavare ai fini della decisione l'individuazione del contratto collettivo come anche del relativo livello di inquadramento della ricorrente non risulta specificamente preso in considerazione nel corpo dell'atto di impugnazione proposto dalla la quale insiste sull'applicabilità di diverso CCNL senza però contrastare Pt_1 specificamente il passaggio motivazionale poc'anzi riportato.
Ferme restando le osservazioni di cui sopra, va anche aggiunto che parte appellante non ha neppure formulato nel proprio atto di impugnazione una prospettazione contabile alternativa rispetto a quella contenuta in sentenza, sicchè non è neppure dato inferire, in termini economici precisi e circostanziati, il concreto ed effettivo vantaggio derivante all'appellante da un eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta e dalla conseguente applicazione del diverso CCNL ritenuto applicabile dall'impugnante, tanto tenuto in ogni caso conto del consolidamento processuale della perimetrazione fattuale e cronologica del rapporto della così come ricostruito dal primo Giudice in termini neppure contestati dalla _1 nell'atto di appello. Pt_1 Nel caso di specie, in sintesi, a fronte del percorso logico-argomentativo adottato dal primo Giudice, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono in grado di scalfire in maniera significativa la ricostruzione operata dal Tribunale, tanto proprio per effetto della richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza”, con riferimento, in particolare, ai sopra evidenziati snodi essenziali della ricostruzione della fattispecie nei termini operati dal Tribunale.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la stabilizzazione processuale della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 23.12.2022 da Pt_1
in proprio e quale accomandataria di “Green Isle Entertainment s.a.s.” cancellata dal registro
[...]
delle imprese il 20.2.2020, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. _1
1911/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.997,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori della parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 27.1.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)