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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/10/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 286/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 06/10/2025, alle ore 11.00 davanti al giudice monocratico dott. EL AL sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega e, per parte resistente, l'avv. De Nisco Contr Per nessuno compare. Il Giudice Dà atto della regola instaurazione del contraddittorio da parte di CA nei confronti di D&D.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL AL
R.G. 286/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 giugno2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 05.04.2022 al 29.12.2022 con adibizione CP_3 esclusiva presso lo stabilimento CA di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e la stessa CA, quale committente responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, chiedendo la condanna d'entrambe le società al pagamento della somma di euro 1.023,00, trattenuta dalla datrice di lavoro, inspiegabilmente, a titolo di “trattenute varie” nel cedolino del mese di dicembre 2022.
2. D&D non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. CA si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto Contr del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica Contr la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 1 e 2 ricorrente], va osservato che il credito del ricorrente è pienamente provato. Dall'esame della busta paga del mese di dicembre 2022 risulta infatti una trattenuta di euro 1.023,00 al titolo, non meglio precisato, di “trattenute varie”. A fronte di ciò, sarebbe stato onere di D&D dare prova dei fatti che l'hanno indotta a trattenere quest'importo, altrimenti maturato per il lavoro svolto e dunque a titolo retributivo. La società, tuttavia, non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito alcuna prova. Va pertanto condannata al versamento della somma predetta.
5.1. Quanto alla responsabilità di CA, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato i lavori a La sua pretesa inconsapevolezza in CP_3 ordine all'adibizione del ricorrente all'appalto è una difesa che va disattesa perché, in termini assorbenti, le condizioni generali d'appalto applicate a quello Contr concluso tra CA ed smentiscono l'assunto per cui CA sarebbe all'oscuro d'ogni profilo relativo al rapporto dedotto in giudizio. L'art.
7.6 delle Condizioni prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 1 CA]. Ne consegue che CA è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte Contr di -, è stata senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. A fronte di ciò, ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003, con la precisazione che la trattenuta sulla retribuzione dovuta non può che avere analoga natura retributiva.
5.2. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da CA nei confronti di D&D. È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente (CA), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CA di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna CA e D&D, in solido tra loro, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 1.023,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] Contr condanna CA e , in solido fra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_3 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
EL AL
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 06/10/2025, alle ore 11.00 davanti al giudice monocratico dott. EL AL sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega e, per parte resistente, l'avv. De Nisco Contr Per nessuno compare. Il Giudice Dà atto della regola instaurazione del contraddittorio da parte di CA nei confronti di D&D.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL AL
R.G. 286/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 giugno2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 05.04.2022 al 29.12.2022 con adibizione CP_3 esclusiva presso lo stabilimento CA di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e la stessa CA, quale committente responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, chiedendo la condanna d'entrambe le società al pagamento della somma di euro 1.023,00, trattenuta dalla datrice di lavoro, inspiegabilmente, a titolo di “trattenute varie” nel cedolino del mese di dicembre 2022.
2. D&D non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. CA si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto Contr del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica Contr la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 1 e 2 ricorrente], va osservato che il credito del ricorrente è pienamente provato. Dall'esame della busta paga del mese di dicembre 2022 risulta infatti una trattenuta di euro 1.023,00 al titolo, non meglio precisato, di “trattenute varie”. A fronte di ciò, sarebbe stato onere di D&D dare prova dei fatti che l'hanno indotta a trattenere quest'importo, altrimenti maturato per il lavoro svolto e dunque a titolo retributivo. La società, tuttavia, non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito alcuna prova. Va pertanto condannata al versamento della somma predetta.
5.1. Quanto alla responsabilità di CA, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato i lavori a La sua pretesa inconsapevolezza in CP_3 ordine all'adibizione del ricorrente all'appalto è una difesa che va disattesa perché, in termini assorbenti, le condizioni generali d'appalto applicate a quello Contr concluso tra CA ed smentiscono l'assunto per cui CA sarebbe all'oscuro d'ogni profilo relativo al rapporto dedotto in giudizio. L'art.
7.6 delle Condizioni prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 1 CA]. Ne consegue che CA è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte Contr di -, è stata senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. A fronte di ciò, ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003, con la precisazione che la trattenuta sulla retribuzione dovuta non può che avere analoga natura retributiva.
5.2. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da CA nei confronti di D&D. È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente (CA), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CA di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna CA e D&D, in solido tra loro, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 1.023,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] Contr condanna CA e , in solido fra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_3 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
EL AL